La scienza giur. intende per fonti del diritto notizie (atti e fatti) che forniscono informazioni sul diritto stesso. Le fonti del diritto si distinguono in fonti primarie, che contengono il diritto formale, come ad esempio le Leggi e i codici, e fonti secondarie, che danno informazioni sul diritto senza tuttavia assumere il valore di norma giur., quali le cronache. Le fonti possono essere tramandate in forma orale o scritta, attraverso testimonianze oggettive (antichità Giuridiche) o azioni (ad esempio la faida). In Svizzera il diritto formale è costituito, secondo quanto indica l'art. 1 del Codice civile (CC), dalla legge (categoria nella quale si intende compresa anche la Costituzione) e dal Diritto consuetudinario. Anche i trattati, le convenzioni intern. e i principi giur. riconosciuti in maniera concordataria da più Stati sono considerati fonti del diritto (Diritto internazionale pubblico). Non vi è per contro uniformità di pensiero se appartengano alla categoria delle fonti primarie, nella pratica giur., le sentenze, la giurisprudenza (Tribunali ) e la dottrina giur.
Le scienze storiche, che non sono interessate unicamente ai fondamenti delle norme giur. ma anche alle pratiche e alla percezione giur. del passato, intendono in genere per fonti del diritto quelle fonti che stanno alla base della ricerca sulla storia del diritto; rientrano in questa categoria in primo luogo le registrazioni delle norme giur. (leggi, codici), di solito conservate in archivi e in parte ora pubblicate anche in raccolte, ma anche fonti secondarie.
1 - Il diritto volgare romano, le leggi germaniche e la ricezione del diritto romano