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Diritto del lavoro

In Svizzera, il moderno diritto del lavoro è un diritto speciale privo di codificazione unitaria, che comprende norme di diritto privato e di diritto pubblico. Le principali fonti di diritto sono il diritto delle obbligazioni e la legge sul lavoro. Il rapporto personale di lavoro è influenzato da disposizioni legate al contratto individuale e collettivo di lavoro nonché da norme di diritto pubblico che proteggono la posizione del lavoratore.

Dal Medioevo al 1800

Il Lavoro era oggetto di regolamentazione giur. già nel ME. A differenza del moderno diritto del lavoro, all'epoca le disposizioni in materia riguardavano diritti particolari di gruppi di persone con un determinato stato giur. o che esercitavano un certo mestiere; tali norme si iscrivevano in ordinamenti giur. preesistenti, ma non mancavano già allora elementi di carattere generale.

Persino nel rapporto di servitù caratteristico della signoria fondiaria medievale e nelle forme di dipendenza sopravvissute dopo il ME, fra cui la corvée, erano regolamentati per consuetudine alcuni diritti dei lavoratori, come il vitto delle persone soggette alla corvée. Anche i contratti riguardanti il manso contenevano norme sulla remunerazione delle prestazioni d'opera in favore del padrone (per esempio le giornate di lavoro).

Nel XIV sec., con l'introduzione del lavoro salariato (Salari) vennero stipulati anche i primi contratti di lavoro, dapprima nel settore dell'Artigianato. Gli ordinamenti interni di ogni mestiere regolavano, tra l'altro, le condizioni generali dell'Apprendistato, in particolare la sua durata e le procedure di assunzione. Il contratto di apprendistato vero e proprio (accordazione) veniva concordato personalmente tra il maestro e l'apprendista e contemplava accomodamenti individuali sulla durata, il salario, i congedi al tempo del raccolto, un vitto particolare ecc. A partire dal XVI/XVII sec., contratti analoghi vennero stipulati in forma scritta anche nelle campagne. Spesso redatti davanti a un notaio, il loro carattere pubblico era garantito dall'obbligo - che vigeva anche per l'edilizia - di sottoporli alle autorità professionali e di iscriverli nei registri delle arti (Corporazioni).

I contratti di lavoro della servitù attiva nelle zone agricole, sia nelle masserie patrizie o conventuali sia presso contadini, erano anch'essi concordati individualmente per quanto concerneva il salario e la durata. Sin dal XV sec., in caso di pignoramento, fallimento o adduzione di prove, le rivendicazioni salariali dei domestici avevano priorità persino rispetto a quelle degli artigiani.

Gli apprendisti, i garzoni e i domestici facevano generalmente parte della comunità domestica del maestro e godevano della sua protezione (mundio); questi era tenuto a curarli in caso di malattia e a sorvegliarne la condotta, godendo in ciò del diritto di punirli (come risulta, ad esempio, dagli statuti di Burgdorf del 1622).

Mentre la durata della giornata lavorativa in genere non figurava nei contratti di lavoro - in quanto regolata dalla luce naturale, per cui d'estate si lavorava più a lungo che d'inverno - il salario era oggetto di accordi personali tra il maestro e il garzone o il domestico, nei quali si definivano i termini di pagamento, l'ammontare e la natura della remunerazione. Oltre al vitto e all'alloggio, esso comprendeva compensi in natura (per esempio abiti) e in contanti. Con l'avvento del lavoro a domicilio, nella manifattura e negli opifici il salario in contanti prese il sopravvento.

A partire dal XVI sec., le paghe giornaliere degli artigiani e dei Giornalieri agricoli, al pari dei salari mensili o annuali dei domestici, sottostarono sempre più a tariffe stabilite dalle autorità (a Lucerna, per esempio, dal 1568). Interessate a regolamentare l'attività lavorativa dei servizi cittadini e pubblici, spec. nell'edilizia, le autorità intervennero, oltre che sui salari, anche sulla durata e sulle pause, imponendo il divieto di lavorare di domenica e nei giorni festivi. Esse esigevano inoltre che al momento dell'assunzione venisse pronunciato il giuramento di fedele adempimento agli obblighi professionali.

Fra gli elementi contrattuali propri a più mestieri vi era, fra l'altro, la convalida del contratto d'impiego dei domestici e dei mercenari attraverso atti supplementari (premio in denaro e/o un brindisi per suggellare l'impegno). In genere la sottrazione indebita di manodopera ad altri datori di lavoro era proibita e veniva punita con un'ammenda. Il contratto di lavoro veniva sciolto alla sua scadenza o in caso di decesso. La disdetta era permessa solo al maestro, ma le fughe erano frequenti, nonostante la durezza delle sanzioni (perdita del salario, sospensione dal lavoro ecc.). In caso di litigi intervenivano i tribunali ordinari, che giudicavano per lo più per decisione arbitrale. Nel settore artigianale si ricorreva ai tribunali corporativi, mentre con l'espandersi del lavoro a domicilio (Verlagssystem) vennero costituite anche commissioni ufficiali (a Zurigo, dove furono denominate commissioni di fabbrica, al più tardi dal 1717; a Basilea dal 1738), antesignane dei Tribunali del lavoro.

La libertà di lavoro (Libertà di commercio e di industria) rimase fino al 1798 generalmente molto limitata, spec. nel campo dell'artigianato, tra l'altro a causa dell'esclusione degli illegittimi e di chi esercitava mestieri vili.

XIX e XX secolo

Il moderno diritto del lavoro, una forma particolare del diritto privato che concerne i lavoratori dipendenti, dal punto di vista storico fu una reazione della Politica sociale statale agli eccessi del liberalismo economico e a una concezione del diritto eticamente debole, propugnata dalla borghesia dopo il 1800. Esso si pose inoltre, in misura sempre maggiore, come una risposta alle iniziative e alle rivendicazioni del Movimento operaio. Il liberalismo aveva determinato un'ampia diffusione della libera stipulazione delle condizioni di lavoro e salariali; la forza-lavoro era stata ridotta a un fattore di costi nell'ambito del libero Mercato del lavoro e le masse dei lavoratori erano state private della sicurezza sociale di cui avevano goduto in precedenza. L'avvio dell'industrializzazione determinò anche in Svizzera l'affermarsi del pauperismo, del lavoro minorile, dell'emigrazione e dei conflitti sociali. In nome dell'uguaglianza furono varate Leggi sulle fabbriche e vennero elaborati contratti tariffari (Contratto collettivo di lavoro), finalizzati alla protezione dei Lavoratori e al mantenimento della pace sociale.

Anche dopo la nascita dello Stato fed., nel 1848, la facoltà di legiferare in materia di Diritto privato rimase di competenza cant. Sulla base di vecchie tipologie giur., i cant. codificarono il diritto del lavoro in modo diverso: Berna (1826, 1831) e Lucerna (1839) continuarono a utilizzare l'espressione, ormai antiquata, "andare a servizio" (Verdingung zur Arbeit), Friburgo (1849) il concetto di "locazione di forza lavoro" derivato dal diritto comune (Arbeitsmiete), anch'esso legato alla società preindustriale. Zurigo (1853, 1855) e, sotto il suo influsso, i Grigioni (1863) e Sciaffusa (1864) sottolinearono invece la dignità personale del lavoratore (Johann Caspar Bluntschli). Questo approccio influenzò la successiva legislazione fed. in tema di diritto civile e di diritto del lavoro (Eugen Huber, Philipp Lotmar), poiché rinomati giuristi riconobbero i segni del tempo e procedettero al perfezionamento delle norme in materia.

Con la revisione della Costituzione fed. del 1874, la competenza legislativa passò alla Conf. (art. 34). L'opera di adattamento proseguì a tappe, con la legge fed. sulle fabbriche (1877) e le disposizioni sul contratto di lavoro nel Diritto delle obbligazioni (1881, 1911). Parallelamente, a partire dall'inizio del sec. la protezione pubblica dei lavoratori migliorò, in particolare attraverso la revisione della legge sul lavoro (1964), che ne modificò le basi. Nel quadro della revisione del diritto delle obbligazioni, avvenuta tra il 1957 e il 1971, il precedente diritto riguardante il contratto di lavoro fu trasformato in diritto del lavoro, sancendo l'uguaglianza giur. tra datori di lavoro e lavoratori. Anche le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro influirono sul diritto del lavoro sviz., che comprende ora tre complessi normativi formatisi nel processo storico: il diritto individuale (contratto di lavoro individuale), il diritto collettivo (contratto collettivo, conflitti di lavoro, ass.) e la protezione dei lavoratori da parte dello Stato (infortuni, sicurezza, previdenza, disdetta, orari di lavoro e intervalli di riposo, protezione speciale per donne e giovani; Medicina del lavoro, Assicurazioni sociali). Dal 1990 si discute dello stralcio dal diritto del lavoro di disposizioni di protezione (la cosiddetta deregolamentazione). Nel rispetto delle esigenze dei partner sociali, la nuova legge sul lavoro, approvata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2000, tende a un mercato del lavoro più flessibile e a un'efficace protezione dei lavoratori.

Riferimenti bibliografici

Dal Medioevo al 1800
  • HRG, 1, 206-211
  • LexMA, 1, 875 sg.
  • A.-M. Dubler, Handwerk, Gewerbe und Zunft in Stadt und Landschaft Luzern, 1982, spec. 239-269, 334-340
XIX e XX secolo
  • J. C. Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, 1852, 627-638
  • L. Carlen, «Zur Geschichte des Arbeitsrechts in der Schweiz», in RDS, 91, 1972, 233-260
  • M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1977 (200215)
  • R. Zäch, «Entwicklung des schweizerischen Arbeitsrechts», in Recht, n. 1, 1985, 1-21
  • H. P. Tschudi, Geschichte des schweizerischen Arbeitsrechts, 1987
  • A. Balthasar, E. Gruner (a cura di), Soziale Spannungen - wirtschaftlicher Wandel, 1989, spec. 310-338
  • M. Rehbinder (a cura di), Schweizerisches Arbeitsvertragsrecht, 1991
  • R. Wyler, Droit du travail, 2002 (20082)
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler; Marcel Senn: "Diritto del lavoro", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 11.02.2010(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009610/2010-02-11/, consultato il 29.03.2024.