de fr it

Vacanze

Dal lat. vacans (assenza, vuoto), il termine designa dalla fine del XIX sec. un periodo di riposo concesso ai lavoratori. Nel ME e in epoca moderna si distinguevano le Feste (religiose o civili) dai Giorni festivi durante i quali la vita pubblica si fermava (tribunali, trattative e negoziati, Univ., scuole). In ted. Ferien, dal lat. feriae (da cui anche l'espressione ferie giudiziarie), si è diffuso nella Svizzera ted. Questo termine è sinonimo di Urlaub (dal medio alto ted. urloup = Erlaubnis, permesso di andare, congedo), utilizzato generalmente in Germania.

Campeggio ai bordi del Türlersee, nella valle della Reppisch, maggio 1964 © KEYSTONE/Photopress.
Campeggio ai bordi del Türlersee, nella valle della Reppisch, maggio 1964 © KEYSTONE/Photopress. […]

Sul piano del diritto del lavoro, le vacanze indicano un'interruzione del Tempo di lavoro durante un numero, determinato in anticipo, di giorni consecutivi di riposo pagati, che il datore di lavoro accorda al dipendente. Il termine viene qui trattato in questa accezione. A livello più generale, presenta molteplici significati e tratti socioculturali legati a un particolare stile di vita (Tempo libero). La storia delle vacanze è strettamente legata allo sviluppo economico e sociale iniziato nell'ultimo terzo del XIX sec., che si tradusse in cambiamenti nella produzione e nei metodi di lavoro, nell'affermazione dei principi di salute e divertimento fondati sull'igiene, ma anche nella crescita del benessere e del Turismo. Questi processi hanno portato alla nascita di una sfera di vita considerata esclusivamente privata, fondata però sull'interesse consensuale della comunità nei confronti della prevenzione sanitaria (salute pubblica, obbligo di prevenzione individuale delle malattie). Ciò fu alla base dell'introduzione nel diritto pubblico del diritto alle vacanze.

La prima disposizione giur. sulle vacanze (concernente i soggiorni di cura) venne promulgata nel 1879 dalla Conf. per i suoi Funzionari. Il personale dell'amministrazione e dei servizi pubblici (aziende municipalizzate di gas, acqua e elettricità dal 1893) fu il primo a beneficiare del diritto alle vacanze. Le disposizioni contenute nei regolamenti di servizio prevedevano un periodo di vacanza fra i 12 e i 18 giorni lavorativi per funzionari e impiegati, a seconda della loro età e della loro anzianità, e fra i quattro e i 14 giorni per gli operai del settore pubblico. Fino alla prima guerra mondiale l'economia privata non adottò praticamente nessuna regolamentazione contrattuale sulle vacanze e anche la legislazione trattò solo marginalmente il problema. La concessione di vacanze era un gesto di beneficenza o un regalo (Politica sociale aziendale). Un'inchiesta dettagliata realizzata nel 1910-11 sulle vacanze dei lavoratori e dei dipendenti in Svizzera rivendicò una regolamentazione giur. (protezione dei Lavoratori). Lo studio mostrò con chiarezza da un lato le grandi differenze esistenti fra i diversi settori dell'industria (numerosi beneficiavano del diritto alle vacanze nell'industria della carta, della chimica e grafica, quasi nessuno in quella tessile) e dall'altro le notevoli disparità in base alla posizione gerarchica ricoperta. Gli Operai non avevano quasi alcun diritto alle vacanze (l'8% secondo la statistica delle fabbriche del 1910), mentre la maggior parte degli Impiegati beneficiava già di 14 giorni (pure con grandi differenze tra i vari settori). In pratica la concessione delle vacanze rifletteva anche le idee dell'epoca relative alla fatica e al danno alla salute dovuti al lavoro. L'attività intellettuale era considerata superiore e quindi giudicata faticosa. I settori che impiegavano una maggioranza di donne, quelli soggetti a grandi fluttuazioni e a contratti di lavoro temporanei o stagionali avevano condizioni peggiori. Tuttavia si riconobbe in misura crescente che anche il lavoro manuale e lo sforzo fisco davano diritto alle vacanze.

Dopo lo sciopero generale del 1918, i salariati reclamarono con sempre maggior insistenza la giornata di otto ore e il diritto alle vacanze. Il personale delle imprese di trasporti fu il primo grande gruppo professionale a ottenere nel 1920 una legge sull'orario di lavoro, contenente anche disposizioni sulle vacanze. Nel periodo fra le due guerre anche gli operai beneficiarono in misura crescente di vacanze, sempre però più brevi di quelle degli impiegati, che rimanevano privilegiati. All'inizio degli anni 1930-40, alle prime avvisaglie di crisi, le vacanze furono in pratica ridotte; alla fine del periodo interbellico il diritto alle vacanze pagate non era però più veramente messo in discussione. Oltre al pagamento normale del salario, i dipendenti chiedevano soprattutto vacanze in un unico blocco e la proibizione di accordare o prendere giorni di congedo isolati. Inoltre il divieto di lavorare durante le vacanze divenne parte integrante dell'ordinamento sulle vacanze; una sua violazione era sanzionata.

Durante e dopo la seconda guerra mondiale il diritto alle vacanze fu pure riconosciuto dai responsabili del turismo sviz., che vi videro un interesse economico. Nel corso della guerra si dovette spesso rinunciare alle vacanze, cosicché dopo la fine del conflitto si sentì la necessità di una compensazione. Nell'ambito delle riforme sociali dei primi anni del dopoguerra, da un lato il settore privato incluse il diritto alle vacanze nei contratti lavorativi (i Contratti collettivi di lavoro svolsero un ruolo fondamentale), e dall'altro le prime leggi cant. vennero approvate in votazione popolare (Soletta, 1946; Glarona, Vaud, Ginevra, 1947; Zugo, 1948; Basilea Campagna, Neuchâtel, 1949; Svitto, 1950; Zurigo, 1952; Ticino, 1953; Sciaffusa, 1960). Il minimo legale fu fissato a due settimane per tutti i salariati. La ratifica della legge a livello fed. avvenne nel 1966 con l'entrata in vigore della legge sul lavoro (Diritto del lavoro). La durata effettiva delle vacanze, di 14 giorni negli anni 1950-60, aumentò in seguito per la maggior parte dei salariati, superando così il periodo stabilito dalla legge, da sempre inteso come diritto minimo. All'inizio degli anni 1960-70 passò nella maggior parte dei contratti di lavoro a tre settimane, negli anni 1970-80 a quattro e negli anni 1980-90 a cinque. Parallelamente la maggioranza dei cant. elevò la durata minima delle vacanze. La revisione parziale del Codice delle obbligazioni del 1983 (in vigore dall'1.7.1984) fissò il nuovo diritto minimo a quattro settimane e a cinque per i giovani fino ai 20 anni. La garanzia legale di una quinta settimana di vacanze - iniziativa "per il prolungamento delle vacanze pagate" - fu bocciata in votazione popolare nel 1985. Nel 2012 il popolo ha inoltre respinto l'iniziativa "6 settimane di vacanza per tutti".

Riferimenti bibliografici

  • M. Fallet-Scheurer, Die Arbeiter- und Angestellten-Urlaube in der Schweiz, 1912
  • H. P. Tschudi, Die Ferien im schweizerischen Arbeitsrecht, 1948
  • Ferien und Feiertage in den Gesamtarbeitsverträgen, 1963-1983
  • J. Reulecke, Vom blauen Montag zum Arbeiterurlaub, 1976, 205-248
  • A. Rauch, Les vacances, 1993
  • B. Schumacher, Ferien, 2002
Link

Suggerimento di citazione

Beatrice Schumacher: "Vacanze", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 17.03.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/007629/2015-03-17/, consultato il 14.09.2024.