Notizie documentate sul divorzio in Svizzera sono disponibili soprattutto a partire dal ME. Importanza decisiva per la storia del divorzio ebbero la Riforma e le tendenze secolarizzatrici del XIX sec., fino all'introduzione del matrimonio civile obbligatorio (Diritto matrimoniale). Il divorzio abolisce la funzione legale di regolamentazione e protezione nei confronti dei coniugi e dei minori, istituzionalizzata nel Matrimonio.
Il divorzio era noto nel diritto romano, mentre la sua applicazione non è documentabile nella Svizzera galloromana. Tanto presso i Germani, quanto presso gli Alemanni veniva riconosciuto il divorzio basato su una dichiarazione di volontà consensuale dei coniugi. Esisteva inoltre una forma di separazione unilaterale, controllata dalle autorità, in cui la donna veniva ripudiata dal marito. Nel ME la Chiesa tentò di imporre l'indissolubilità del matrimonio sulla base del suo carattere sacramentale. A partire dal XII sec. si affermò una prassi che riconosceva solo una separazione di letto e di mensa. Un'ampia gamma di divieti e Impedimenti matrimoniali assunse però in determinati ambienti la funzione di un diritto del divorzio.
Il principio dell'indissolubilità del matrimonio si impose solo con la Riforma catt. nei cant. legati alla vecchia confessione, ma in certe condizioni era possibile dichiarare non valido un matrimonio di fronte al tribunale ecclesiastico competente (Tribunale vescovile). Sotto l'influsso della Chiesa cant. rif., che non considerava il matrimonio un sacramento, i cant. rif. e alcuni cant. paritetici svilupparono un diritto del divorzio statale. Il primo motivo di divorzio era l'Adulterio o l'abbandono di un coniuge da parte dell'altro. Seguivano, nei cant. influenzati dalla dottrina zwingliana, il vizio totale di mente, la lebbra (dal XVIII sec. anche altre malattie infettive), la condanna a morte, l'abbandono volontario del coniuge, l'incapacità ai rapporti coniugali e infine l'avversione invincibile. Non essendo motivi di separazione assoluti, essi erano sottoposti al giudizio dei tribunali, per lo più Concistori. Preoccupati soprattutto di tutelare il matrimonio, raramente tali tribunali approvavano il divorzio. Tra il 1754 e il 1763 a Losanna si celebrarono 489 matrimoni a fronte di tre divorzi. Le domande di divorzio venivano presentate più che dagli uomini dalle donne, di solito deliberatamente abbandonate ("abbandono con malizia"). Il divorzio gettava la vergogna sulla fam. interessata, anche se spesso veniva avvertito come il male minore. Alla fine del XVIII sec., tuttavia, esso veniva trattato con maggiore liberalità rispetto ai tre sec. precedenti. Il Concistoro di Berna, per esempio, cominciò ad accettare come motivi di divorzio il fallimento del matrimonio e i maltrattamenti.
Nella Repubblica elvetica si cercò senza successo di introdurre il matrimonio civile obbligatorio con un corrispondente diritto del divorzio. L'inconciliabilità fra diritto del divorzio e diritto matrimoniale rif. e catt. indusse a rinnovare gli sforzi per l'introduzione di norme giur. civili. I primi ad adottare il divorzio regolamentato dallo Stato furono i cant. a confessione mista di Argovia (1828), Soletta (1841) e Turgovia (1849). Tuttavia, mentre i matrimoni prot. venivano sciolti completamente, per i coniugi catt. sussisteva solo la separazione di letto e di mensa. Nel 1850, sulla base del potere della Conf. di emanare misure per la conservazione della pace confessionale, fu proclamata la Legge fed. sui matrimoni a confessione mista, cui seguì nel 1862 una legge accessoria sulle relative modalità di divorzio (Matrimoni misti).
Solo con la Costituzione fed. del 1874 (art. 54) il matrimonio fu sottoposto alla tutela della Conf., che venne autorizzata a regolamentare lo stato civile. Nello stesso anno fu emanata la legge fed. concernente l'accertamento e la certificazione dello stato civile e il matrimonio. La legge introduceva il matrimonio civile obbligatorio e prevedeva il riconoscimento generale del divorzio, indipendentemente dalla confessione, mentre gli effetti del divorzio continuavano a essere regolati dai cant. Oltre alla richiesta consensuale e al grave fallimento del matrimonio, motivi speciali di divorzio erano l'adulterio, la minaccia per la vita, i pesanti maltrattamenti, le gravi offese all'onore, la condanna a una pena disonorevole, l'abbandono intenzionale e il vizio di mente.
Con la revisione parziale della Costituzione nel 1898, le competenze di diritto civile furono assegnate alla Conf. e così anche, nell'ambito del Codice civile del 1907, l'intero diritto sostanziale del divorzio. In tal modo si ottenne l'uniformazione a livello nazionale dei motivi e degli effetti del divorzio. La clausola generale comprendeva soltanto il grave fallimento del matrimonio, mentre ai motivi particolari fu aggiunta la condotta disonorevole. La crescita del numero di separazioni nell'ultimo terzo del XX sec. era espressione di un mutato atteggiamento nei confronti del matrimonio e del divorzio (Nuzialità) e suggeriva il bisogno di una revisione totale dei relativi principi giur. Al diritto matrimoniale modificato nel 1988 è seguito nel 2000 il nuovo diritto del divorzio. Quest'ultimo è possibile in caso di richiesta comune, di azione unilaterale dopo una separazione di quattro anni (periodo ridotto a due anni dall'1.6.2004) o se è impossibile continuare l'unione coniugale. L'obbligo di mantenimento viene stabilito indipendentemente dalla colpa di uno dei coniugi. Di recente sono stati introdotte la ripartizione compensativa dei diritti a pensione e la possibilità di esercitare l'autorità parentale in comune.