Il diritto iniziò a divenire una scienza attorno al 1080 con lo studio filologico dei Digesta di Giustiniano; nel 1140 Graziano riunì questi ultimi e i decreta del diritto canonico nel Decretum, sorta di manuale successivamente integrato da raccolte di decretali papali. Nel XIII sec. i glossatori si concentrarono sulla comprensione giur. delle leges, che nel XIV sec. i commentatori - soprattutto Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi - elaborarono in vista della prassi giur. coeva.
Anche in Svizzera la scienza del diritto venne presto recepita in maniera intensiva (Diritto confederale). Numerosi studenti frequentarono l'Univ. di Bologna e altre Scuole giuridiche; nacque così la categoria professionale dei Giuristi, la cui azione si tradusse nella raccolta di libri, nella ripresa del processo canonico, nell'apparizione del Notariato e nell'uso frequente delle formule di rinuncia. In genere i giuristi, esperti soprattutto di Diritto ecclesiale, erano chierici attivi in tribunali ecclesiastici o conventi e non nell'ambito temporale, il cui primato sulla giurisdizione ecclesiastica fu imposto nel 1370 dalla Carta dei preti (Tribunali).
In Svizzera, fino in piena epoca moderna, furono attive le giurie popolari, in cui la responsabilità del verdetto era divisa fra giudici non professionisti; ciò rese superfluo il ricorso vincolante a una procedura scientifica oggettiva. La mancanza di un tribunale supremo impediva inoltre l'imposizione dall'alto di simili criteri; probabilmente anche l'isolamento politico della Conf. dopo il 1499 contribuì a rendere scarso l'interesse per le scienze giur. La situazione dell'epoca è descritta in maniera perfetta da questa sentenza di un giudice turgoviese (tardo XVI sec.): "Noi Conf. non cerchiamo Bartoli e Baldi o altri dottori: noi abbiamo usanze e leggi particolari".
L'Univ. di Basilea, fondata nel 1460, non modificò di molto la situazione; la giurisprudenza umanista, ben rappresentata nell'istituzione - spec. da Sebastian Brant, Ulrich Krafft, Claudius Cantiuncula e Basilius Amerbach il Giovane - criticò il metodo del mos italicus, sviluppato a fini pratici, ed esaltò il mos gallicus, che preferiva un'esegesi storica e filologica meno orientata alla pratica. Nel complesso gli studi giur. in territorio sviz. segnarono un forte regresso.
Anche in Germania il Diritto romano comune perse importanza a seguito del diffondersi della legislazione territoriale. Le riforme del Diritto civico e del Diritto territoriale, iniziate nel XV sec., influenzarono la ricezione del diritto romano e furono fonte di decisioni che interessavano l'ulteriore applicazione dei diritti locali. Queste innovazioni ebbero ripercussioni sulle riforme sviz. e portarono in particolar modo all'adozione di termini e apparati sistematici scientifici. La ricezione materiale del diritto comune rimase comunque limitata a casi singoli, quali la rappresentanza successoria e il Diritto penale. Alcune legislazioni cittadine sviz. si aprirono in misura maggiore al diritto romano: ne sono esempi il Codice di Friburgo (Municipale) del 1648, influenzato dal pensiero giur. della Svizzera occidentale, o lo statuto giudiziario basilese del 1719, ispirato alla "Costituzione" del Württemberg (Württembergisches Landrecht) del 1610.
Riscoperto da Ugo Grozio, il Giusnaturalismo suscitò anche in Svizzera una notevole attenzione e fu insegnato in tutte le scuole giur. (dal 1680 a Berna, dal 1694 a Zurigo, dal 1706 a Basilea, dal 1711 a Losanna, dal 1719 a Ginevra, dal 1775 a Friburgo); nella Svizzera franc. esso si diffuse grazie a Jean Barbeyrac (che tradusse in franc. opere dello stesso Grozio e di Samuel Pufendorf) e a Jean-Jacques Burlamaqui, mentre a Zurigo un manuale di giusnaturalismo fu redatto da Johann Heinrich Schweizer. Quegli sforzi culminarono in un'opera di Johann Jacob Leu, Eidgenössisches Stadt- und Landrecht (1727), che, riagganciandosi agli studi giur. europei, cercò di dimostrare la conformità del diritto sviz. con quello naturale.
La separazione dei poteri e l'indipendenza della giustizia, principi ancorati nei testi costituzionali dal 1798, fecero nascere l'esigenza di avere giuristi di professione, formati secondo criteri scientifici. I primi tentativi di creare un Codice civile unitario, risalenti all'Elvetica, non ebbero successo. Nel 1803 le competenze legislative furono restituite ai cant.; i numerosi codici civili e penali promulgati da questi ultimi costituirono la base per un profondo rinnovamento del diritto in Svizzera. Tale rinnovamento fu favorito dalla fondazione sia dell'Ist. politico di Zurigo (1807), dove i futuri giuristi si preparavano agli studi univ. (che per lo più poi compivano in Germania), sia delle Univ. di Zurigo (1833), Berna (1834), Ginevra (1872), Friburgo (1889), Losanna (1890) e Neuchâtel (1909).
Le Codificazioni del Diritto privato si ispirarono nella Svizzera occidentale al Codice civile franc., nella Svizzera centrale, grazie fra gli altri a Samuel Ludwig Schnell a Berna, Kasimir Pfyffer a Lucerna e Johann Baptist Reinert a Soletta, al Codice civile per le province ereditarie ted. (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer). Diverso è il discorso per la Svizzera orientale, dove Friedrich Ludwig Keller, allievo di Friedrich Carl von Savigny e quindi legato alla scuola storica del diritto, nel testo programmatico Die neuen Theorien in der Zürcherischen Rechtspflege (1828) sostenne il carattere nazionale del diritto, a suo avviso fondato sullo spirito della nazione; contrario alla codificazione in quanto ingerenza inammissibile nello sviluppo naturale del diritto, egli sosteneva che bisognava anzitutto studiare ed esporre il diritto locale nelle sue radici e tendenze storiche (Storia del diritto). Il risultato di questo lavoro fu il Codice zurighese di diritto privato (Zürcherisches Privatrechtliches Gesetzbuch, 1853), redatto da Keller e dal suo allievo Johann Caspar Bluntschli, che servì da modello nella Svizzera orientale.
Alcuni giuristi lasciarono la loro impronta nei codici cant.: Peter Conradin von Planta nel Civilgesetzbuch von Graubünden (1862) e Johann Jakob Blumer nel Glarnerisches Bürgerliches Gesetzbuch (1869). Il tentativo di codificazione operato a Basilea da Andreas Heusler (1834-1921) e le bozze elaborate nei cant. San Gallo e Appenzello Esterno restarono soltanto sulla carta, perché nel 1874 la competenza legislativa in questa materia passò alla Conf. Questo movimento codificatorio, che richiamò l'attenzione del mondo sugli studi giur. sviz., fu infine coronato dal Codice delle obbligazioni (1881) e dal Codice civile (1907).
Il diritto pubblico, costantemente rielaborato fin dall'opera di Josias Simler De Republica Helvetiorum (1576), raggiunse nuovi momenti culminanti nel XIX e XX sec., in particolare con Fritz Fleiner e Walther Burckhardt. Anche il diritto penale vanta, a partire dal XIX sec., risultati importanti quali quello di Konrad Meyer, che nel 1807 fu autore del Codice penale sangallese (Peinliches Gesetzbuch), testo originale sebbene ispirato alle opere di Paul Johann Anselm Feuerbach; anche altri cant. si dotarono in quegli anni di codici penali propri. Il lavoro svolto da Carl Stooss in preparazione al Codice penale sviz., entrato in vigore nel 1942, riscosse apprezzamenti a livello intern. per il suo carattere moderno e progressista.