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Servizio militare obbligatorio

Con questa espressione si indica l'obbligo legale a cui sono sottoposti i cittadini - in genere di sesso maschile - di svolgere, per un certo periodo della loro vita, un servizio militare sotto forma di servizio di istruzione, di prontezza o di guerra (Servizio attivo). Tale obbligo può estendersi a tutti i cittadini (obbligo militare generale) o escludere singoli gruppi, quali le donne, i padri di fam. o determinate categorie professionali. Dal tardo ME il servizio militare obbligatorio e il sistema di Milizia, che si fonda su un'antica concezione repubblicana, costituiscono i pilastri del sistema militare sviz.

L'obbligo militare prima del 1848

Fino alla guerra dei Trent'anni l'organizzazione della difesa militare era di competenza esclusiva dei cant. conf. (Milizie cantonali). L'obbligo di assistenza reciproca era disciplinato da diversi trattati di alleanza. Nonostante gli abbozzi nelle convenzioni di Sempach (1393) e di Stans (1481), solo con il Defensionale di Wil (1647) si ebbe il primo tentativo di creare un sistema conf. di contingenti per garantire la difesa comune del territorio. Soggetti all'obbligo militare non erano in linea di principio i singoli cittadini ma i cant., che dovevano fornire un contingente di truppe proporzionale alla loro pop. Poiché una parte degli uomini che potevano essere impiegati erano arruolati negli eserciti di potenze straniere (Servizio mercenario), rimanendo tuttavia obbligati a prestare servizio militare nel proprio luogo d'origine, le capitolazioni stipulate con le corti europee prevedevano il diritto di richiamare in patria reggimenti in caso di necessità difensive.

La Costituzione elvetica del 1798 segnò un punto di rottura con l'obbligo militare dei singoli cant., poiché introdusse un servizio militare obbligatorio sul piano nazionale per tutti i cittadini dai 20 ai 45 anni. Tale normativa non poté tuttavia essere applicata. Dato che la Francia pretendeva dalla Svizzera un contingente fino a 18'000 uomini, numerosi cittadini si sottrassero alla leva obbligatoria; per soddisfare la richiesta franc. fu quindi necessaria una sorta di coscrizione basata su contingenti com.

Né l'Atto di mediazione del 1803 né il Patto fed. del 1815 e nemmeno i rispettivi regolamenti militari del 1804 e 1817 stabilivano che il singolo cittadino dovesse prestare servizio militare direttamente per la Conf. Tutte le Costituzioni cant. prevedevano l'obbligo militare generale, ma di fatto quest'ultimo veniva aggirato da numerose eccezioni e, in alcuni cant., dalla possibilità per il coscritto di nominare un sostituto. Come nell'ancien régime, i cant. erano tenuti a fornire truppe alla Conf. sulla base di un rapporto proporzionale (due uomini ogni 100 ab. nell'attiva e nella riserva).

L'obbligo militare nello Stato federale

L'art. 18 della Costituzione fed. del 1848 prevedeva per tutti i cittadini sviz. di sesso maschile l'obbligo del servizio militare, disposizione ancora in vigore all'inizio del XXI sec. (art. 59 della Costituzione fed. del 1999). Chi non svolgeva il servizio militare era tenuto a prestazioni sostitutive. L'applicazione restò inizialmente di competenza dei cant., che continuarono a fornire contingenti di propri soldati all'esercito fed. (il 3% della pop. nell'attiva e l'1,5% nella riserva, per un effettivo teorico di 104'354 uomini). Sforzi volti a riformare e uniformare il sistema difensivo sviz., come il progetto di Organizzazione militare (OM) fed. elaborato nel 1869 dal Consigliere fed. Emil Welti, fallirono.

Solo quando l'occupazione delle frontiere del 1870-71 rivelò le lacune di un esercito organizzato su base cant. e dell'applicazione non omogena dell'obbligo militare, la Costituzione fed. del 1874 (dopo il tentativo fallito nel 1872) e l'OM dello stesso anno assegnarono il settore della difesa alla Conf., lasciando ai cant. il potere di disporre, con restrizioni, delle truppe cant. Come durante l'Elvetica, l'obbligo militare nei confronti della Conf. ricadeva sul singolo cittadino, che, se considerato abile al servizio, dopo il Reclutamento organizzato su base fed. era tenuto a compiere una scuola reclute e a prestare servizio dai 20 ai 44 anni. Anche le persone che la legge dispensava dal servizio (ad esempio insegnanti e ferrovieri) dovevano assolvere una scuola reclute. Per gli esenti fu introdotta a livello fed. la cosiddetta tassa di esenzione dal servizio militare. L'idea che tutti gli uomini sani dovessero essere inquadrati nell'esercito e il principio della parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare furono iscritti nell'OM del 1907 e, rafforzati dai due conflitti mondiali e dalla Guerra fredda, fino all'ultimo terzo del XX sec. conservarono un'elevata importanza militare e sociopolitica. L'esenzione dal servizio per motivi religiosi o politici venne riconosciuta solo nel 1992 (art. 49 cpv. 5 dell'OM).

Nel 1992 i dibattiti sull'Obiezione di coscienza portarono all'introduzione di un servizio sostitutivo di durata pari a una volta e mezza quella del servizio militare rifiutato (Servizio civile). L'esame di coscienza venne abolito nel 2008. I tentativi di estendere l'obbligo militare alle donne, ad esempio attraverso un'interpretazione neutra rispetto al genere delle disposizioni costituzionali, sono rimasti senza esito sul piano politico e giur. Dall'istituzione del servizio complementare femminile (1940), le donne possono prestare servizio militare su base volontaria (Servizio militare femminile).

Particolarità dell'obbligo militare in Svizzera

Dopo la levée en masse della Rivoluzione franc., il servizio militare obbligatorio si diffuse in tutta Europa sull'onda dei successi delle truppe rivoluzionarie franc. Le rivoluzioni democratiche rafforzarono l'evoluzione verso un esercito di massa basato sul servizio militare obbligatorio. Di norma, negli eserciti permanenti gli uomini soggetti all'obbligo militare prestavano servizio in un unico periodo, per venire poi incorporati per alcuni anni nella riserva. Il sistema di milizia tradizionale della Svizzera prevede invece una distinzione tra servizio militare obbligatorio in tempo di pace e in tempo di guerra; quest'ultimo consiste nella Mobilitazione di tutti gli uomini abili. Fino al 1848 nei cant. il servizio obbligatorio in tempo di pace era regolamentato in maniera molto eterogenea, ma sostanzialmente si basava ancora su un obbligo militare dei cant. nei confronti della Conf. L'obbligo militare del singolo cittadino era fondato sul diritto di portare armi, che presupponeva l'onorabilità della persona; tale nesso si è mantenuto fino a tempi recenti nella Landsgemeinde di Appenzello, dove fino al 1991 gli aventi diritto al voto dovevano portare con sé l'arma. All'obbligo militare erano connessi anche obblighi reali, come quello di possedere un'arma con le munizioni nella propria abitazione, che ad esempio nel cant. Lucerna fu abolito solo nel 1877. Ultimo residuo di un obbligo reale fu quello per i soldati di cavalleria di mantenere a proprie spese la cavalcatura individuale, che rimase in vigore fino alla soppressione dell'arma nel 1972.

Con la revisione della Costituzione fed. del 1874, prestazioni che in precedenza il singolo cittadino doveva fornire gratuitamente alla collettività, come la messa a disposizione dell'armamento difensivo e offensivo, divennero compito dello Stato, che provvedeva tra l'altro all'equipaggiamento, al soldo, al vitto e all'alloggio dei soldati e all'assistenza di malati, feriti e superstiti. Da allora i militari ricevono in prestito l'arma personale, l'uniforme e il resto dell'equipaggiamento, che portano al proprio domicilio. Nell'ambito dei cosiddetti obblighi fuori servizio, sono tenuti alla manutenzione dell'equipaggiamento, a presentarlo alle ispezioni e ad assolvere un programma di tiri obbligatori presso una soc. di tiro locale. Nel 2011 è stata respinta l'iniziativa popolare "per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi", che intendeva rendere obbligatorio il deposito delle armi di ordinanza negli arsenali.

Dopo la fine della Guerra fredda, in un contesto caratterizzato dal mutamento delle minacce e dalla professionalizzazione delle forze armate in Europa, l'obbligo militare generale è stato progressivamente messo in discussione. In seguito alla riforma Esercito XXI (2003), con la creazione delle figure dei militari in ferma continuata o a contratto temporaneo, il concetto di servizio militare obbligatorio si è avvicinato per certi aspetti al modello europeo. Da allora la questione di un esercito di volontari è sollevata sempre più di frequente. Nel 2013 è stata respinta un'iniziativa popolare per l'abolizione del servizio militare obbligatorio.

Riferimenti bibliografici

  • W. Baumann, Die Entwicklung der Wehrpflicht in der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1803-1874, 1932
  • R. G. Foerster (a cura di), Die Wehrpflicht, 1994
  • K. W. Haltiner, A. Kühner (a cura di), Wehrpflicht und Miliz - Ende einer Epoche?, 1999
  • Wehrpflicht zur Debatte, 2004
Link

Suggerimento di citazione

Hans Rudolf Fuhrer; Karl W. Haltiner: "Servizio militare obbligatorio", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 04.05.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008588/2015-05-04/, consultato il 23.03.2025.