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Faida

Procedimento privato e in parte rigorosamente formalizzato diretto a ottenere con la forza la soddisfazione di una pretesa giur., la faida aveva lo scopo di punire un torto o di costringere l'avversario ad accettare il proprio punto di vista giur. tramite danneggiamento ed estorsione. La faida è considerata un elemento distintivo del ME europeo, la sua limitazione e la sua abolizione durante l'epoca moderna una tappa verso la costituzione del moderno Stato di diritto. La vecchia storiografia interpretava la faida come espressione dei cavalieri predoni. La ricerca più recente riconosce nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni una forma legittima - limitatamente al ME - di applicazione del diritto soggettivo, ma ne sottolinea anche gli aspetti criminali.

Il diritto di faida, che di regola spettava alla fam. o al gruppo parentale, spesso coinvolgeva comunità più ampie (com., comunità di valle, paesi). Generata da omicidi, ferimenti o inimicizie, la faida prevedeva strumenti di ritorsione quali, fra l'altro, l'omicidio, la devastazione, l'incendio doloso, la rapina, il furto e il pignoramento privato abusivo. Particolarmente importante era la vendetta di sangue, cioè la faida che faceva seguito a un omicidio, a un ferimento grave o a un'ingiuria (Onore). Nel contesto europeo questa forma di faida viene distinta in maniera rigorosa dalla faida peculiare ai Cavalieri, riservata alla sola Nobiltà, a volte anche ad ass. corporative, alla quale si poteva ricorrere in qualsiasi causa controversa. In Svizzera non sembra che il diritto di faida di cittadini e contadini fosse limitato alla vendetta di sangue; non era circoscritto nemmeno a livello sociale, in quanto membri di ogni appartenenza vi facevano capo, fra l'altro per rivendicazioni di proprietà. La faida è stata studiata un po' ovunque in Svizzera, in maniera sistematica però unicamente nella Svizzera centrale.

Alto e pieno Medioevo

L'istituto della faida è già presente nelle leggi germ. ed è descritto nelle cronache di Gregorio di Tours. Secondo queste antiche testimonianze scritte, la faida era accettata come strumento giur. accanto alla soluzione processuale dei conflitti. Sul territorio sviz. del pieno e del basso ME le faide erano avvenimenti consueti; i documenti giunti fino a noi relativi ai conflitti sui confini fra Svitto e il convento di Einsiedeln, i cosiddetti conflitti di Marca, e la faida degli Izzeli-Gruoba sono testimonianze molto chiare.

Le faide non solo avevano conseguenze disastrose per le parti in causa, ma danneggiavano anche la pop. non coinvolta direttamente nella contesa. Già le più antiche testimonianze scritte documentano i tentativi di interrompere le faide con procedure di espiazione (rinuncia alla vendetta, Giuramento) o composizione (compositio, risarcimento della parte lesa) e anche di regolamentarne l'esercizio.

Nell'XI sec. la Chiesa tentò di limitare le faide attraverso la proclamazione delle cosiddette Tregue di Dio, alle quali si rifecero principi, città e, in Svizzera, anche altre entità collettive, decretando Paci territoriali (XII-XIV sec.). Le prime alleanze sviz., che si richiamavano al carattere delle paci territoriali (Patti federali), miravano a limitare le faide, imporre la soluzione giur. dei conflitti, migliorare il perseguimento degli autori di un reato oltre i confini del singolo cant., rafforzare i tribunali ed esigere il rispetto della legge (Diritto confederale). Le Tregue di Dio e le paci territoriali ebbero inizialmente scarso successo. La giurisdizione era poco sviluppata e i poteri pubblici troppo deboli per garantire la risoluzione pacifica delle pretese giur. (Tribunali, Diritto penale). In queste condizioni l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni rappresentava un'alternativa riconosciuta al procedimento giudiziario, tanto più che la faida era connessa con l'esercizio della guerra.

Il contadino giustiziere. Illustrazione del 1576 nella Schweizer Chronik di Christoph Silberysen (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWett F 16: 1, p. 279; e-codices).
Il contadino giustiziere. Illustrazione del 1576 nella Schweizer Chronik di Christoph Silberysen (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWett F 16: 1, p. 279; e-codices). […]

Le Tregue di Dio e le paci territoriali ebbero comunque il merito di far progredire la regolamentazione e la limitazione della faida. Si svilupparono così dei criteri che permisero fra l'altro di distinguere la faida legittima da quella illegittima e resero obbligatorio l'annuncio di volervi ricorrere o meno. Occasionalmente valse anche il principio secondo cui, prima di annunciare il ricorso alla faida, la parte lesa doveva cercare soddisfazione delle proprie pretese giur. per via giudiziaria e, in caso di insuccesso, aver ottenuto la messa al Bando dell'avversario (Scomunica). A protezione delle persone che erano state all'origine di una faida sorsero luoghi di rifugio, ad esempio nelle locande o sulle panchine lungo le strade; nel corso del basso ME si affermò inoltre l'Asilo in chiese, cappelle e conventi (le tracce più antiche per quanto riguarda il convento di Einsiedeln risalgono al 950 ca.).

Tardo Medioevo ed epoca moderna

In Svizzera faide furono condotte fino agli inizi dell'epoca moderna; alcune di esse, ad esempio la spedizione della Folle vita e la campagna contro Costanza del 1495, divennero imprese collettive che acquisirono un carattere guerresco. Un singolo contadino o cittadino difficilmente disponeva dei mezzi necessari alla conduzione di una faida (armi, rifugio fortificato e altro) e, di conseguenza, delegava l'incombenza a cavalieri, che a loro volta ingaggiavano aiutanti; si sviluppò così un servizio comparabile a quello mercenario, con relativi impresari e aiutanti. La faida divenne una fonte di reddito, principale o secondaria, per cavalieri, prevalentemente della bassa nobiltà, e uomini del ceto rurale o cittadino. Faide minori potevano confluire in un'unica grande azione che poteva assumere un carattere di opposizione (Conflitti sociali). Molti di coloro che conducevano le faide operavano al di fuori della Conf., lungo le arterie commerciali, luoghi particolarmente sensibili per i cant. conf. I conflitti furono così numerosi, raggiunsero un'estensione territoriale così grande e si intrecciarono in misura tale da rendere impossibile una visione d'insieme. Ne sono esempi illustrativi la faida del Vallesano Johann Gruber contro le decanie del Vallese e contro l'intera Conf. (1390-1430) e i conflitti dei Wolleb della valle d'Orsera con Milano, la Savoia e commercianti fiorentini nella seconda metà del XV sec. Ai "mercenari" delle faide, così come ai loro aiutanti, la faida interessava più per la prospettiva del bottino e del guadagno che per i risvolti giur.; una riconciliazione con i nemici non offriva vantaggi economici e quindi non veniva nemmeno perseguita.

Nel basso ME l'avversità nei confronti delle faide trovò espressione nella pubblicistica, fra l'altro negli scritti apparsi in occasione del Concilio di Basilea. La loro limitazione era uno dei principali obiettivi che si ponevano gli Stati in via di formazione. La pace generale perpetua emanata nel 1495 dall'imperatore Massimiliano fu un'importante tappa nella pacificazione dell'Impero: il divieto totale di faida in essa contenuto era integrato dalla creazione della Camera imperiale, a cui si poteva fare appello e, nel caso di giustizia denegata, rivolgersi direttamente. Malgrado il mancato rinoscimento della Camera da parte dei cant. conf., preoccupati di salvaguardare la propria sovranità giudiziaria, le faide diminuirono anche sul territorio conf. I motivi di questo cambiamento sono da ricercare nello sviluppo e nell'imposizione del Monopolio della violenza fisica legittima da parte di signori territoriali, città e cant., che costrinsero le parti a trovare una soluzione pacifica dei conflitti e conferirono un aspetto sempre più criminale alla faida stessa.

Le città furono le più risolute nella lotta contro la faida e furono le prime ad ottenerne dapprima una limitazione e poi l'abolizione. Nel 1399 Amedeo VIII, conte di Savoia e futuro papa Felice V, negò ai nobili vodesi il diritto di faida da loro rivendicato. In tutti i territori conf. fu inoltre emanato l'obbligo all'inseguimento (perseguimento dei malfattori) e l'obbligo di conservare la pace. Nel 1534 la Dieta condannò a morte un uomo di Baden che, a causa di rivendicazioni materiali, dapprima aveva fatto pervenire una lettera di rifiuto al convento di Sankt Blasien e poi aveva condotto una faida. Nel 1379 Lucerna e i cant. forestali sancirono che la vendetta di sangue poteva essere diretta unicamente contro l'autore del fatto. Un risarcimento in denaro poteva sostituire la faida (ad esempio a Svitto nel 1447). L'omicida doveva essere stato messo al bando da un tribunale e discreditato (Glarona e Svitto, XVI sec.). Nonostante questi sforzi la vendetta di sangue fu praticata fino al XVIII sec.; nel cant. Svitto è attestata ancora nel 1698. Le faide persero il loro carattere di legittimo strumento giur. con l'avvento di procedure giudiziarie regolamentate, nel quadro di sviluppo di un potere che deteneva il monopolio dell'uso della violenza e garantiva l'imposizione delle decisioni dei tribunali. Il configurarsi della Signoria territoriale dei cant. conf. e dei loro alleati privò la faida di ogni spazio; con essa sparirono anche l'asilo garantito dalle chiese e i luoghi di rifugio.

Riferimenti bibliografici

  • M. Kothing, «Die Blutrache nach schwyzerischen Rechtsquellen», in Gfr., 12, 1856, 141-152; 13, 1857, 87-91
  • HRG, 1, 1083-1093
  • I. Müller, Geschichte von Ursern von den Anfängen bis zur Helvetik, 1984, 29-31
  • LexMA, 4, 331-334
  • P. Blickle, «Friede und Verfassung», in Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, 1, 1990, 17-23
  • D. Tappy, «Amédée VIII et les coutumes vaudoises: l'abrogation de la "mauvaise coutume" du droit de guerre privée», in Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383-1451), a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, 1992, 299-316
  • A. Widmer, "daz ein bùb die eidgnossen angreif." Eine Untersuchung zu Fehdewesen und Raubrittertum am Beispiel der Gruber-Fehde (1390-1430), 1995
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Suggerimento di citazione

Hans Stadler: "Faida", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 23.10.2006(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008606/2006-10-23/, consultato il 14.10.2024.