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Protezione civile

La protezione civile, quale organismo civile dello Stato, costituisce uno degli strumenti della Politica di sicurezza. Dal 2004 fa parte, insieme alla polizia, ai vigili del fuoco, alla sanità e ai servizi tecnici, del sistema integrato di protezione della pop., cui compete la protezione, il salvataggio e l'assistenza delle persone nonché la protezione dei Beni culturali in caso di conflitto armato e, soprattutto, di catastrofi o situazioni di emergenza (Catastrofi naturali).

Esercitazione della protezione civile nella galleria autostradale del Sonnenberg nei pressi di Lucerna svoltasi dal 16 al 21.11.1987 © KEYSTONE.
Esercitazione della protezione civile nella galleria autostradale del Sonnenberg nei pressi di Lucerna svoltasi dal 16 al 21.11.1987 © KEYSTONE. […]

Sullo sfondo del riarmo intern. e dei crescenti pericoli per la pop. civile determinati dalla guerra aerea, nel 1934 la Svizzera creò la "protezione aerea passiva", organizzata in forma militare. Entro la fine della guerra, nei grandi com. si formarono org. locali per la protezione aerea (detta anche protezione aerea blu). La fondazione delle truppe della protezione aerea nel 1951 (Truppe di salvataggio) fu seguita nel 1954 dalla prima ordinanza sulla protezione civile (in occasione di una riorganizzazione); nel 1952 l'introduzione dell'obbligo di costruire rifugi antiaerei negli edifici già esistenti era stata invece nettamente bocciata alle urne. Nel 1957 fu respinto un art. costituzionale che prevedeva l'obbligo di prestare servizio anche per le donne. Già nel 1959 il popolo accettò però di iscrivere nella Costituzione fed. un nuovo art. sulla protezione civile. Quest'ultima divenne, accanto all'esercito e all'approvvigionamento economico del Paese, il terzo pilastro della difesa integrata (Difesa nazionale). Negli anni 1960-70, a seguito della Guerra fredda, lo sviluppo della protezione civile si accelerò. Furono promulgate la legge fed. sulla protezione civile (1962) e l'ordinanza sull'edilizia di protezione civile (1964), che prescrivevano l'obbligo di creare appositi organismi per i com. con più di 1000 ab., l'obbligo di prestare servizio di protezione civile per gli uomini di nazionalità sviz. tra i 20 e i 60 anni non assoggettati al servizio militare (servizio volontario per le donne) e la costruzione obbligatoria di rifugi. Istituito nel 1963, l'ufficio fed. della protezione civile venne subordinato al DFGP. Nel 1966 entrò in vigore la legge sulla protezione dei beni culturali. La "concezione 1971" fu alla base del successivo ampliamento della protezione civile fino alla metà degli anni 1990-2000; di fronte alla minaccia nucleare, l'accento si spostò dal salvataggio alla prevenzione. In base al principio "un posto protetto per ogni ab.", la costruzione di rifugi conobbe un vero e proprio boom. L'obbligo di creare un'org. di protezione civile venne esteso a tutti i com.; inoltre furono regolamentati i vari servizi e l'equipaggiamento materiale dei vari organi di protezione e venne organizzata l'istruzione delle ca. 500'000 persone soggette a prestare servizio. Fino al 2009 il settore pubblico e i privati hanno investito ca. 7,6 miliardi di frs. per l'allestimento di 270'000 rifugi. Nel 2009 solo 500'000 ab., su un totale di 7,6 milioni, non disponevano di un rifugio. Con il primo protocollo aggiuntivo del 1977 alle convenzioni di Ginevra del 1949, il concetto di protezione civile fu iscritto per la prima volta nel diritto pubblico intern.; un nuovo segno distintivo intern. della protezione civile affiancò quelli della Croce Rossa e della protezione dei beni culturali.

Le catastrofi di Cernobyl e di Schweizerhalle nel 1986, i forti temporali del 1987 e la fine della Guerra fredda nel 1989 determinarono un riorientamento della protezione civile. Passò in primo piano l'aiuto in caso di catastrofe e altre situazioni di emergenza che, con la "riforma 95", fu equiparato alla protezione della pop. in caso di conflitto armato. Il coordinamento con gli altri mezzi di intervento (spec. i vigili del fuoco) venne migliorato, la durata dell'obbligo di prestare servizio ridotta, l'effettivo regolamentare diminuito da 520'000 (massimo raggiunto nel 1989) a 380'000 unità, l'istruzione professionalizzata grazie a una scuola di istruttori, l'equipaggiamento adattato e le formazioni di salvataggio dotate di materiale tecnico per l'aiuto in caso di catastrofe. Con la riforma "Protezione della popolazione XXI" (2004), la nuova attività principale della protezione civile consiste nel fornire aiuto in caso di catastrofe e altre situazioni di emergenza. Nell'ambito delle infrastrutture di protezione, l'attenzione è ormai rivolta alla salvaguardia del loro valore, anche se in linea di principio viene mantenuto l'obbligo di costruire rifugi. Le competenze dei cant. sono state ampliate, le org. di protezione civile regionalizzate, il limite di età per l'obbligo di prestare servizio abbassato a 40 anni e l'effettivo regolamentare ridotto a 100'000 unità. L'ufficio fed. della protezione civile, investito di nuovi compiti, è divenuto l'ufficio fed. della protezione della popolazione (integrato nel DDPS).

Riferimenti bibliografici

  • R. Aeberhard, Vom Luftschutz zum Zivilschutz, 1983
  • M. Meier, Von der Konzeption 71 zum Zivilschutz 95, mem. lic. Friburgo, 2007
  • Y. Meier, Die gesellschaftliche und institutionelle Verankerung des schweizerischen Zivilschutzes in den 1950er- und 1960er Jahren, mem. lic. Friburgo, 2007
  • M. Dumartheray, La protection civile vaudoise, 2009
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Suggerimento di citazione

Christoph Flury: "Protezione civile", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 03.02.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008694/2015-02-03/, consultato il 12.09.2024.