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Diritto ecclesiale

Tradizionalmente il diritto ecclesiale è il complesso delle norme emanate dalle Chiese cristiane per i propri membri. Si tratta di regole che riguardano l'organizzazione esterna delle Chiese stesse e delle rispettive comunità, l'attività del loro personale e lo status giur. dei loro membri. Nella Chiesa catt., il diritto ecclesiale così inteso corrisponde al "diritto canonico". Emanato dalle grandi Chiese, ma anche dalle piccole comunità cristiane, il diritto ecclesiale è parzialmente determinato nella sua struttura dalle premesse teol. delle Chiese interessate, ma va distinto dalle prescrizioni puramente liturgiche. Si definisce invece diritto religioso l'insieme di norme varate da comunità non cristiane; ricco di regole è quello che si è sviluppato in campo ebraico con l'interpretazione della Torah, fra l'altro nel Talmud (Giudaismo); nell'Islam la sharia comprende tutte le regole di comportamento dedotte dal Corano e dalla Sunna.

Nella sua accezione moderna il diritto ecclesiale comprende anche le norme che regolano i rapporti fra Chiesa e Stato e quelle fissate dallo Stato in materia di religione. Dal 1848, anno di fondazione dello Stato fed., la Conf. ha il compito di tutelare i diritti fondamentali in campo religioso, in particolare per quanto riguarda la garanzia della libertà di credenza, mentre i cant. regolano lo status giur. delle comunità religiose nell'ambito delle normative statali. I Concordati fra cant. e Chiesa catt. vengono ratificati da risoluzioni interne, ad esempio quando si tratta di regolare in forma amichevole questioni diocesane.

Fonti del diritto ecclesiale

Il diritto ecclesiale si sviluppò nel corso del primo millennio sulla base delle decisioni dei Concili e dei pontefici, raccolte e tramandate in fonti private. Il diritto fu raccolto e classificato in maniera sistematica una prima volta con il Decretum Gratiani, che, redatto a Bologna nel 1140 ca., divenne oggetto di insegnamento scolastico nell'ateneo di quella città. Oggi nella Chiesa catt. romana è in vigore il Codice di diritto canonico, in parte influenzato dal Concilio Vaticano II; sul piano regionale esistono peraltro anche norme integrative ed attuative, ad esempio per una diocesi o una conferenza diocesana.

Dopo l'introduzione della Riforma, il diritto canonico fu abrogato nelle comunità rif. Tuttavia, i riformatori, per emanare le prime ordinanze ecclesiastiche evangeliche sui matrimoni e sulle Visite pastorali, non poterono fare a meno di ricorrere a contenuti già presenti nel diritto canonico; ciò vale in particolare per la Chiesa luterana, in cui di fatto alcune parti del diritto canonico restarono in vigore ancora per un certo tempo. Ulrich Zwingli e in seguito Heinrich Bullinger (1504-1575) fondarono per contro fin dall'inizio il nuovo ordinamento ecclesiale staccandosi dal diritto canonico e creando uno stretto legame con il potere secolare per organizzare non solo la Chiesa, ma anche i tribunali matrimoniali e i Concistori, istituiti per la prima volta a Zurigo con l'ordinanza del 1525 e poi sviluppatisi in altri cant. rif. Il diritto ecclesiale rif. fu definito in un primo tempo unicamente dalle ordinanze interne (a cominciare da quella sulle chiese e sui predicatori elaborata a Zurigo da Bullinger nel 1532), poi anche dai mandati statali e dalle leggi ecclesiastiche; ciò contribuì a mantenere stretti i legami fra questo tipo di diritto e il diritto pubblico che regola i rapporti fra la Chiesa e lo Stato.

Mitra in cartone dipinto che veniva fatta portare agli sfruttatori delle prostitute a Ginevra nel XVI secolo (Maison Tavel, Ginevra; fotografia Bibliothèque de Genève).
Mitra in cartone dipinto che veniva fatta portare agli sfruttatori delle prostitute a Ginevra nel XVI secolo (Maison Tavel, Ginevra; fotografia Bibliothèque de Genève). […]

Giovanni Calvino distinse con maggiore chiarezza le competenze dell'autorità secolare e quelle del concistoro. Nella sua ottica, il diritto ecclesiale interessava in primo luogo le comunità, al cui centro stavano le quattro cariche di ministro, anziano, dottore e diacono (le ultime due rimaste però senza importanza). Calvino sviluppò inoltre un sistema di controllo sulle credenze e i costumi, dal 1555 di competenza esclusiva del concistoro, che provvide con rigore alla sua applicazione; ne sono testimonianza gli Articles concernant l'organisation de l'Eglise (1537) e le Ordonnances ecclésiastiques de l'Eglise de Genève (1541, 1561).

La giurisdizione

Il diritto ecclesiale si rivolge ai membri della Chiesa interessata e in particolare al personale ecclesiastico; sul suo rispetto vegliano il vescovo nella Chiesa cattolica e il Consiglio ecclesiastico nelle Chiese evangeliche-riformate. Le Chiese rif. crearono una giurisdizione vera e propria - sopravvissuta in parte sino alla fine dell'ancien régime - solo per questioni relative al matrimonio e alla moralità. L'autorità disciplinare sui pastori spettava al Consiglio ecclesiastico, in ultima istanza spesso a organi statali. A partire dal XIX sec. il pastore divenne un funzionario dello Stato in diversi cant. rif.

Nella Chiesa catt. il vescovo era affiancato da un Tribunale vescovile, istituzione che nell'odierno territorio sviz. prese piede nel XIII sec. In sede forense i primi giudici ecclesiastici non introdussero solo la procedura scritta del diritto canonico (come Albero von Montfort a Coira, nel 1273), ma applicarono anche elementi materiali del diritto romano e canonico. Nel tardo ME, in mancanza di Tribunali secolari efficienti, i tribunali vescovili si pronunciarono talvolta non solo su questioni ecclesiastiche e temporali della Chiesa ma anche su liti, ad esempio in ambito pecuniario, fra laici. Nei cant. catt. la Chiesa detenne la competenza esclusiva sul Diritto matrimoniale in parte fino al XIX sec. Nel quadro del Kulturkampf, la Costituzione fed. del 1874 abolì la giurisdizione ecclesiastica in ambito di diritto civile (ma non l'attività forense su questioni interne alle Chiese).

Per giudicare i casi di eresia, papa Gregorio IX organizzò l'Inquisizione (costituzione del 1231). Spesso appartenenti all'ordine dei domenicani, gli inquisitori dipendevano direttamente dal papa; chiamati da un vescovo, processavano le persone sospette. Così come nei processi per stregoneria dell'epoca moderna, alle torture e all'esecuzione delle sentenze provvedeva l'autorità temporale.

Quattro domenicani compaiono di fronte ai sette membri del Consiglio di Berna in occasione dell'affare Jetzer. Incisione su legno pubblicata nel 1509 da Urs Graf (Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett).
Quattro domenicani compaiono di fronte ai sette membri del Consiglio di Berna in occasione dell'affare Jetzer. Incisione su legno pubblicata nel 1509 da Urs Graf (Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett). […]

L'Illuminismo e la secolarizzazione che ne seguì tolsero il sostegno dello Stato alla giurisdizione ecclesiastica; a prescindere dalle misure disciplinari contro ecclesiastici colpevoli, alla Chiesa restarono solo sanzioni interne come la Scomunica e l'Interdetto. Nel corso del XX sec. il processo di decristianizzazione ha fatto sì che il rispetto del diritto ecclesiale sia in pratica demandato al singolo fedele.

Rapporti con altri settori giuridici

Fino alla separazione di fatto della Conf. dall'Impero (1499), il diritto degli antichi cant. subì l'influsso delle figure giur. dotte previste dal diritto canonico e da quello romano. I chierici, inviati a studiare entrambi i diritti negli atenei dell'Italia settentrionale (più tardi anche franc. o ted.), al loro ritorno erano assunti come vicari giudiziali (officiali) o come notai ecclesiastici (Notariato). Nel tardo ME i laici che avevano completato studi univ. di giurisprudenza erano molto richiesti come cancellieri cittadini; a loro si faceva ricorso per mettere per iscritto e migliorare le norme del diritto civico. Dato che anche i giuristi laici studiavano il diritto ecclesiale (Diritto), gli ordinamenti giur. locali recepirono concetti anche di questo diritto, e non solo di quello romano. In particolare il diritto privato e il diritto penale moderni contengono figure giur. derivate dal diritto ecclesiale, integrate nei diritti civici o territoriali (consuetudini, ordinamenti com.) dalla fine del ME oppure riprese nel XIX sec. da modelli stranieri (influenzati dalla pandettistica); in campo obbligazionario va cit., ad esempio, la libertà di forma e di contenuti dei contratti, così come traspare dagli art. 11 e 19 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni.

Nella sfera matrimoniale l'influsso del diritto ecclesiale (canonico) fu ancora maggiore. I cant. catt. rinunciarono all'indissolubilità del matrimonio, fondata sulla sua natura sacramentale, solo nel XIX sec.; conformemente alle concezioni teol. dei riformatori in questo campo, viceversa, le normative dei cant. rif. prevedevano la possibilità di sciogliere il vincolo nuziale. Il Codice civile sviz., in vigore dal 1912, ammette il divorzio, ma ancora oggi a determinate condizioni; anche le prescrizioni formali per la celebrazione del matrimonio sono derivate dal diritto ecclesiale, cui si rifanno sia regole fondamentali relative agli Impedimenti matrimoniali sia il principio per cui i figli naturali vengono legittimati dal matrimonio susseguente dei genitori.

Nel diritto penale, l'attività scientifica dei canonisti consentì di cogliere in modo più adeguato il lato soggettivo del reato. La concezione germano-franca fondata sull'esito effettivo dell'atto fece posto a norme basate sulla colpa; queste, non contemplando unicamente i singoli delitti-tipo, ma essendo regole astratte e applicabili in ogni caso, potevano tenere conto della volontà del colpevole al momento di commettere il reato. La procedura penale secolare, infine, deve al processo inquisitorio sviluppato dalla Chiesa nel XIII sec. varie regole di base importanti, come quella per cui il giudice è tenuto ad attivarsi spontaneamente e a ricercare, in sede processuale, la verità materiale.

Se da una parte il diritto ecclesiale ebbe degli influssi sull'evoluzione dei vari campi del diritto, dall'altra esso subì l'influenza di quello pubblico. In particolare nella Svizzera ted., dal XIX sec. le Chiese cant. - dapprima evangeliche, in seguito anche catt. - si sono organizzate e strutturate sul modello delle autorità statali (il Consiglio ecclesiale corrisponde all'esecutivo, il sinodo al legislativo); la partecipazione dei fedeli si ispira anch'essa in parte ai diritti e doveri dei cittadini ammessi al voto. Questa imitazione delle strutture statali, che rappresenta una peculiarità della Svizzera, si spiega con la tradizione della democrazia diretta del Paese.

Gli studi di diritto ecclesiale

Già nel basso ME biblioteche abbaziali come quelle di Einsiedeln, Engelberg o San Gallo raccolsero e analizzarono fonti e commentari importanti del diritto canonico. Un insegnamento vero e proprio in questo campo fu impartito alla facoltà di diritto dell'Univ. di Basilea, fondata nel 1460; il corso fu mantenuto anche dopo la Riforma, perché per acquisire il titolo di doctor iuris utriusque erano indispensabili profonde conoscenze giur. in ambito sia ecclesiastico sia secolare. Il diritto canonico conserva ancora oggi uno status particolare all'ateneo di Friburgo, dove nel 1978 Louis Carlen fondò un ist. di ricerca; costituisce materia opzionale nelle facoltà di diritto a Berna e a Zurigo, obbligatoria nelle facoltà di teol. catt. a Friburgo, Lucerna, Lugano e Coira. Studi scientifici nel ramo sono compiuti anche nell'ambito dell'Ass. sviz. di diritto ecclesiastico evangelico, fondata nel 1992.

Riferimenti bibliografici

  • W. Köhler, Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium, 2 voll., 1932-1942
  • L. Carlen, «Kirchenrecht in der Schweiz», in Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 25, 1974, 366-375
  • J. G. Fuchs, «Das Schweizerische Staatskirchenrecht des 19. Jahrhunderts als Folge zwinglianischen Staatsdenkens und als typische Schöpfung des Liberalismus», in ZRG KA, 70, 1984, 271-300
  • TRE, 18; 19
  • F. Elsener, Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts, 1989
  • D. Kraus, R. Pahud de Mortanges, Bibliographie des Schweizerischen Staatskirchenrechts, 1991
  • D. Kraus, Schweizerisches Staatskirchenrecht, 1993
  • L. Carlen, «Einflüsse des kanonischen Rechts auf die Rechtskultur in der Schweiz», in Iustitia in caritate, a cura di R. Puza, A. Weiss, 1997, 717-730
  • L. Gerosa, L'interpretazione della legge nella chiesa, 2001 (ted. 1999)
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Suggerimento di citazione

René Pahud de Mortanges: "Diritto ecclesiale", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 28.10.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008931/2008-10-28/, consultato il 13.09.2024.