Il diritto romano che si era venuto elaborando dai primi sec. della Repubblica fino al Basso Impero fu l'oggetto di una compilazione voluta dall'imperatore Giustiniano. Il Corpus iuris civilis, allestito fra il 528 e il 534 e composto da un manuale di diritto per l'insegnamento (Institutiones o Istituzioni), da una raccolta sistematica della giurisprudenza classica (Digesta o Digesto o Pandette) e dalle Costituzioni imperiali (Codex o Codice e Novellae o Novelle), rappresenta la più importante compilazione del diritto romano e il corpus giur. più completo tramandatoci dall'antichità. Esso ha influenzato, specialmente attraverso le grandi codificazioni europee del XIX e XX sec., la maggior parte degli ordinamenti giur. attuali dell'Europa continentale, dell'America latina e, parzialmente, persino dei Paesi asiatici, lasciando inoltre alcune tracce nel diritto anglosassone.
Le invasioni germ. non cancellarono brutalmente il diritto romano, che lasciò tracce in particolare nella lex romana Burgundionum (Legge borgognona) e nella Lex romana Curiensis; esso fu tuttavia ampiamente messo in ombra dal diritto consuetudinario, prima di essere "riscoperto" qualche sec. più tardi.
Nel territorio dell'odierna Svizzera, come ovunque in Europa, il diritto romano ha esercitato la propria influenza attraverso la formazione univ., la dottrina, la legislazione e la giurisprudenza. Il Corpus iuris civilis fu riscoperto in Italia alla fine dell'XI sec. Nelle scuole di diritto romano e canonico sorte nell'Italia settentrionale a partire dall'inizio del XII sec. (a Bologna, Pavia, Padova, Siena e Perugia) affluirono studenti provenienti da tutta l'Europa continentale. Rientrati in patria, questi giovani giuristi applicavano le loro conoscenze del diritto romano agli ordinamenti locali, spesso di carattere consuetudinario, di modo che nel XIII e XIV sec. il diritto romano si affermò come diritto sussidiario, complementare al diritto locale. Attorno alla fine del XV sec., il diritto romano era dunque considerato come ius commune sussidiaria, condivisa dai Paesi che si inserivano nella tradizione romanistica. Fu soprattutto attraverso la giurisprudenza e la dottrina che il diritto romano penetrò gradatamente nel tessuto normativo regionale.
Nonostante i trattati di Vestfalia (1648), che separarono la Conf. dall'Impero e aprirono la strada a un'evoluzione giur. indipendente, alcune componenti del diritto romano si mantennero nelle legislazioni dei Conf. e dei loro alleati. Soprattutto a Berna e Basilea, ma anche a Ginevra, il diritto romano continuò a essere considerato una fonte sussidiaria fino al XVIII sec., sebbene la sua influenza fosse minore di quella esercitata nell'Impero, dove vi erano una corte d'appello e giuristi con una solida formazione in diritto romano.
Nelle Acc. sviz., la dottrina si sviluppò soprattutto a partire dal XVI sec. In fuga dalle persecuzioni religiose, eminenti giuristi ugonotti si rifugiarono in Svizzera. Dall'Acc. di Ginevra, François Hotman, Denys Godefroy e suo figlio Jacques diffusero il diritto romano in tutta l'Europa. A questo rinnovamento che preconizzava un recupero delle fonti giur. romane contribuirono anche umanisti della facoltà di diritto di Basilea quali Bonifacius Amerbach, Samuel Grynaeus, Ulrich Zasius, Basilius Amerbach e Hotman (Fonti del diritto).
Dal XVII sec., i teorici del Giusnaturalismo si appropriarono del diritto romano materiale, al quale cercarono di conferire una nuova impostazione. Questa importante corrente, che prevalse durante la seconda metà del XVII e l'intero XVIII sec. nell'Europa occidentale continentale, pose le basi delle grandi codificazioni del XVIII e XIX sec. La traduzione delle principali opere di Ugo Grozio e Samuel Pufendorf da parte di Jean Barbeyrac permise una vasta diffusione dei concetti giur. romani, che entrarono a far parte del diritto naturale, e assicurò per un certo periodo fama europea all'Acc. di Losanna, dove Barbeyrac insegnò dal 1711 al 1717. Anche il ginevrino Jean-Jacques Burlamaqui e il neocastellano Emer de Vattel contribuirono in ampia misura alla diffusione del diritto materiale romano in Svizzera, Francia, Spagna, Italia, Inghilterra e in America.
Dopo la separazione dall'Impero, la formazione degli specialisti del diritto romano perse in qualità, nonostante i notevoli sforzi profusi dalle Acc. Sebbene lo studio del diritto naturale avesse mantenuto una posizione predominante nell'insegnamento e le Istituzioni e il Digesto di Giustiniano fossero state insegnate praticamente senza interruzione nelle scuole di diritto a partire dalla loro creazione (Basilea 1460, Ginevra 1566, Berna 1679, Losanna 1708, Friburgo 1763), il diritto materiale romano perse, fino all'inizio del XVIII sec., parte del suo influsso sulla pratica giur., in particolare a seguito della mancanza di avvocati che avessero una sufficiente familiarità con le fonti romane. Tuttavia, nonostante il diritto applicato e il suo grado di prossimità con il diritto romano variassero da un cant. all'altro, si può affermare che nella Conf. del XVIII sec. vigeva una forma di diritto privato comune, completata dal cosiddetto droit savant o diritto romano.
Le codificazioni cant. del XIX sec., in particolare il Codice civile per la città e la Repubblica di Berna (1825-31) nonché il Codice di diritto privato zurighese (1854-56), sorsero nel quadro di una sensibile ripresa del diritto romano; quest'ultimo, che ebbe un ruolo importante spec. in Germania, trovò un brillante esponente anche in Svizzera nella persona dello zurighese Friedrich Ludwig Keller. Il Codice civile (CC) e il Codice delle obbligazioni (CO) sviz. sono permeati dal diritto romano in maniera ancora superiore rispetto ai codici cant. Riferendosi, dal profilo formale, all'esempio del Codice civile franc., a sua volta strutturato sul modello delle Istituzioni del giureconsulto Gaio (II sec. d.C.), il CC riprese la suddivisione in quattro libri - persone, fam., successioni, Diritti reali -, cinque se si aggiunge il Diritto delle obbligazioni. Sul piano materiale, sia Walther Munzinger per il vecchio CO del 1881 sia Eugen Huber per il CC del 1907 e il nuovo CO del 1911 furono influenzati dai pandettisti ted., che, nel tentativo di elaborare una nuova legislazione basata sul diritto romano, analizzarono in modo dettagliato le fonti antiche. In questo modo, il diritto romano ha trasmesso ai codici sviz. e agli altri grandi codici europei la grammatica giur. di base che ancora determina le nostre regole, in particolare nel campo dei diritti reali e di buona parte del diritto delle obbligazioni. In maniera analoga, anche gli strumenti del diritto più recenti, come i principi UNIDROIT relativi ai contratti commerciali intern. e i principi del diritto europeo contrattuale, detti principi Lando, chiaramente ispirati dal diritto romano, non mancheranno di influenzare la giurisprudenza del Tribunale fed. e la legislazione futura.
Nelle Univ. sviz. il diritto romano è insegnato in tutte le facoltà di diritto. Esso permette allo studente di prendere dimestichezza con le regole giur. di base e di accostarsi al ragionamento giur. e alle regole di base della geometria legale, valevoli in tutti gli ordinamenti giur. dell'Europa continentale e occidentale. Il diritto romano viene inoltre integrato in maniera sistematica nello studio del diritto civile europeo, fondato su un'analisi al tempo stesso comparativa e storica dei concetti giur. contemporanei (Diritto). Da qualche anno infine i legislatori si avvalgono del diritto romano per contribuire al perfezionamento del nuovo ordinamento giur. europeo, le cui radici comuni sono essenzialmente romane.