Per scuole giur. si intendono qui in primo luogo gli ist. di formazione e in secondo luogo gruppi di Giuristi che nella trattazione del diritto seguono lo stesso metodo.
Istituti di formazione
Il Concilio di Basilea (1431-49) aprì per i suoi partecipanti uno Studium generale, in cui erano insegnati il diritto canonico (Diritto ecclesiale) e il Diritto romano e che conferiva il titolo di dottore. Con l'istituzione dell'Univ. di Basilea (1460), nella facoltà di diritto furono create cattedre di diritto romano e - fino alla Riforma - canonico. Il diritto fu inizialmente insegnato secondo il mos italicus, il metodo dei commentatori. L'Umanesimo impose - seguendo il mos gallicus - un legame più stretto con le fonti; tra i professori dell'ist. figurano Peter von Andlau, Johann Mathias Gengenbach, Sebastian Brant, Ulrich Zasius, Ulrich Krafft, Claudius Cantiuncula, Bonifacius Amerbach, Basilius Amerbach il Giovane e Ludwig Iselin. Dal 1798 a dopo la metà del XIX sec. la facoltà di diritto conobbe però un declino.
A Berna dal XVI sec. la scuola superiore (Hohe Schule) fu dotata di una propria cattedra di diritto, fortemente orientata alle esigenze della Repubblica cittadina. Sigmund Ludwig Lerber fu un suo illustre titolare nel XVIII sec. Nell'Ist. politico, nato nel 1787, fu integrata una scuola giur. (fino al 1798). Il diritto divenne materia di insegnamento anche all'Accademia, che nel 1805 sostituì la scuola superiore (Hohe Schule), e, dal 1834, alla facoltà di diritto della neoistituita Univ. di Berna.
A Zurigo dopo la Riforma, nella scuola superiore del Grossmünster, il Carolinum, si tennero rudimentali lezioni di diritto finalizzate alla preparazione al servizio dello Stato, incentrate sul diritto intern. pubblico, costituzionale e naturale, ma non su quello privato. Josias Simmler vi insegnò storia costituzionale. Dal 1715 esistette una cattedra di storia nazionale e politica. Nel 1807 fu fondato l'Ist. politico, che serviva soprattutto alla formazione di futuri giuristi e statisti e che con Friedrich Ludwig Keller e Johann Caspar Bluntschli annoverò docenti di rilievo. Con l'istituzione dell'Univ. (1833), la facoltà di diritto sostituì le tre cattedre giur. Al Politecnico fed. di Zurigo, nato nel 1855, il diritto fu insegnato nella sezione di scienze umane e sociali (oggi dip. di scienze umane, sociali e politiche del Politecnico fed.).
All'Acc. di Ginevra, fondata nel 1559 da Giovanni Calvino, dal 1565 si tennero - in spirito calvinista e sotto influenza franc. - anche corsi di diritto. La scuola raggiunse fama intern. ed ebbe illustri docenti di diritto quali Denys e Jacques Godefroy, Jacques Lect e Jean-Jacques Burlamaqui. Nel XVIII sec. operò all'insegna del giusnaturalismo di Ugo Grozio e Samuel Pufendorf. Con la Rivoluzione franc. e l'età napoleonica, la scuola conobbe un periodo di crisi, ma rifiorì durante la Restaurazione. Pellegrino Rossi e Pierre-François Bellot riorganizzarono la scuola, che esistette fino alla fondazione dell'Univ. nel 1872.
All'Acc. di Losanna, istituita nel 1537 dal Consiglio di Berna, all'inizio del XVI sec. veniva probabilmente insegnato il diritto romano. Nel 1708 fu creata una cattedra per la formazione degli avvocati vodesi, dove erano impartite - tra l'altro da Jean Barbeyrac - soprattutto lezioni di diritto naturale e intern. Nel 1806 vi erano due cattedre giur., nel 1823 se ne aggiunse una terza e già nel 1837 una quarta. Nel 1890 la scuola giur. divenne una facoltà dell'Univ.
Nel Vallese furono attive modeste scuole notarili a Briga, Grengiols ed Ernen nel XVI sec. e a Naters nel XVIII sec.; nell'abbazia di Saint-Maurice fu insegnato dal 1766 diritto civile. Nel 1780 a Sion fu fondata una scuola giur., in cui erano inizialmente tenuti corsi di diritto romano e di diritto statutario vallesano. Sempre a Sion, nel 1808 venne aperta una scuola cant. di diritto (chiusa nel 1908), dove insegnò Bernard-Etienne Cropt, redattore del Codice civile vallesano.
Un progetto (non realizzato) elaborato a metà del XVIII sec. da Emer de Vattel, specialista in diritto naturale e intern., prevedeva l'istituzione di un'Acc. a Neuchâtel con cattedre di diritto romano, civile, naturale e pubblico. L'Acc. invece aperta nel 1840 fu dotata di una cattedra di diritto, occupata da Georges-Auguste Matile, giurista e storico. L'Univ., che nel 1909 prese il posto dell'Acc., disponeva di una facoltà di diritto.
A Friburgo dal 1763 vi fu una scuola giur., elevata a facoltà autonoma nel 1882 e poi incorporata quale facoltà di diritto nella neoistituita Univ. (1889). Al Lehrverein di Aarau (Univ. popolare nata nel 1819) fino al 1830 si tennero anche lezioni di diritto. La cattedra di diritto creata nel 1811 alla scuola cant. di Coira fu soppressa nel 1846 per mancanza di studenti. Anche alla scuola cant. di Lucerna esistette fino al 1824 una cattedra di Diritto e storia nazionale, di cui fu titolare Kasimir Pfyffer. Dal 1829 al 1834 quest'ultimo insegnò diritto e scienze politiche all'ist. politecnico annesso al liceo, che doveva formare i futuri quadri liberali. A San Gallo l'Acc. di commercio fondata nel 1898 (dal 1995 Univ.) disponeva di una sezione di diritto, trasformata in facoltà nel 1990.
Il diritto ecclesiale era insegnato nelle facoltà di teol. delle Univ., negli ist. univ. di teol. di Coira (1968), Lugano (1992) e Lucerna (1928), nei seminari di Coira, Friburgo, Lucerna e Sion, nella scuola gesuita di Lucerna e nelle scuole di teol. degli ordini religiosi.
Tendenze e metodi
Il metodo garantisce la sicurezza del diritto. Nella misura in cui le scienze giur. non si limitano alla teoria ma offrono anche una riflessione critica sulla prassi giur., esse sostengono la giurisprudenza attraverso la sicurezza nel metodo.
Ancien régime
Se si analizza la coscienza giur. nella vecchia Conf. da questa prospettiva, tra il XIV e il XVIII sec. non si può parlare di un metodo giur. autonomo ed efficace. Tale situazione rifletteva l'assenza di una dottrina giur. unitaria sul piano scientifico e di un Tribunale comune per tutta la Conf. La giurisprudenza locale sviluppò il diritto statuario piuttosto tramite interpretazioni pragmatiche e criteri di equità. Respingendo la riforma dell'Impero di Massimiliano I (1495), la Conf., incamminata sulla via dell'indipendenza, si sottrasse alla giurisdizione della neoistituita Camera imperiale (Tribunali imperiali), che professionalizzò l'amministrazione della giustizia e promosse il confronto con il diritto comune delle Univ. Le scuole giur. di Berna, Losanna e Zurigo si occupavano di questioni attinenti il diritto, ma tale disciplina faceva ancora parte del trivio (con retorica, grammatica e dialettica) ed era dominata dalla teol. morale.
Le scuole giuridiche di Basilea e Ginevra contribuirono invece all'elaborazione della giurisprudenza umanistica europea, proponendo un metodo che poneva in primo piano un pensiero giuridico autonomo e storico-critico, ma che non ebbe praticamente alcun effetto nella Conf. Solo nel XVIII sec. furono recepiti, con esitazione, il diritto razionale e l'usus modernus pandectarum, ossia un metodo laico e razionale con elementi di diritto comune. Johann Jacob Leu, Lerber, Burlamaqui e Barbeyrac cercarono di promuovere questi principi e di rendere i giuristi più consapevoli dell'importanza del metodo durante la loro formazione. Essi non possono tuttavia essere considerati degli innovatori, ma nel migliore dei casi seguaci di Grozio e Pufendorf.
Svizzera moderna
Nella prima metà del XIX sec. soprattutto le Codificazioni del diritto privato in Francia e Austria stabilirono nuovi criteri, limitando il metodo solo alla corretta applicazione della legge. Gli zurighesi Keller e Bluntschli seguivano per contro ancora il metodo storico-sistematico della scuola storica del diritto di tendenza conservatrice di Friedrich Carl von Savigny a Berlino. Tale metodo mirava allo sviluppo di principi giur. validi a livello sovraregionale per la società borghese del XIX sec. Questo "diritto dei professori" trovava la propria legittimità quale espressione dello spirito e della storia di ciascun popolo.
In Svizzera si può parlare di una consapevolezza del metodo giur. solo dal 1848 con l'istituzione del moderno Stato di diritto dotato di un proprio Tribunale federale e l'introduzione di una formazione professionale dei giuristi nelle nuove facoltà di diritto. Il Codice civile del 1907 servì da modello per la trattazione scientifica del diritto privato. Questo metodo era e resta tuttavia soggetto ai problemi fondamentali del Positivismo giur., poiché i metodi seguono criteri generali e non nazionali.
Riferimenti bibliografici
- F. Elsener, Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, 1975
- P. Caroni, «L'educazione giuridica in Isvizzera dal XVI al XIX secolo», in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 5/6, t. 2, 1976-1977, 1009-1030
- AA. VV., Hundert Jahre Rechts- und Wirtschaftsgeschichte an der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg, 1982
- R. Schnur (a cura di), Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, 1986
- R. Pahud de Mortanges, Schweizerische Rechtsgeschichte, 2007, 133-151