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Ordinistatuti comunali

Il termine ordini, impiegato nella Svizzera meridionale, corrisponde solo parzialmente all'espressione ted. Offnungen (dal verbo offnen, cioè annunciare, proclamare), che nella parte germanofona della Conf. designava i proclami relativi a una situazione giur. o al Diritto consuetudinario in vigore, pronunciati dagli esperti di legge (dipendenti da un signore) durante i placiti annuali. Conservate nella memoria dei giurati, in origine le consuetudini erano tramandate oralmente. Una volta fissate per iscritto, venivano lette davanti all'assemblea; da allora il termine Offnung indicò l'atto giur. oppure, talvolta, lo stesso placito nel corso del quale era annunciato o ancora la giurisdizione in cui veniva applicato. La proclamazione delle consuetudini e la trascrizione dei diritti erano diffuse in tutta Europa (Scrittura): nella Germania meridionale e in Austria si parlava di Recht und (Bann-)Taiding, in Alsazia e nella Foresta Nera di Dingrodel e nel medio Reno e nella regione della Mosella di Weistum. Quest'ultimo termine si affermò nella seconda metà del XIX sec. tra gli studiosi austriaci e ted.; benché non sia attestato nelle fonti riguardanti il territorio della Conf., fu a volte usato anche dagli storici svizzeroted.

Nella Svizzera ted. gli storici del diritto designano con il vocabolo Offnungen tutte le fonti giur. rurali che, nel ME e in età moderna, furono messe per iscritto allo scopo di risolvere in maniera duratura le controversie sulle regole giur. applicabili nel quadro della signoria fondiaria e territoriale; di frequente il preambolo di questi testi riportava sia le richieste rivolte dal pres. dell'assemblea ai placiti in merito al diritto tramandato oralmente, sia la proclamazione delle consuetudini compiuta sotto giuramento dai placiti stessi. Si tratta di fonti giur. eterogenee, tra le quali figurano gli statuti di villaggio (Diritto curtense e Diritto territoriale) e il diritto di giurisdizione (Banno e giurisdizione). In senso lato, esse sono denominate ordini anche se contengono disposizioni statutarie (Diritto statutario).

Nascita degli ordini

Un ordine (Offnung) dell'Alta Argovia, redatto su pergamena nel 1454 (Staatsarchiv Bern, F Wangen 1454, Mai 27) © Foto Frutig, Berna.
Un ordine (Offnung) dell'Alta Argovia, redatto su pergamena nel 1454 (Staatsarchiv Bern, F Wangen 1454, Mai 27) © Foto Frutig, Berna. […]

Lo strumento giur. degli ordini nacque nel momento in cui le autorità delle città e dei cant. rurali presero il sopravvento sui signori feudali. Dal XIV sec. l'incertezza giur. generalizzata portò alla graduale trascrizione dei vecchi diritti rurali della tradizione orale. Le signorie fondiarie e giurisdizionali ricorrevano a questo mezzo per difendersi dai soprusi provenienti dall'alto (signore territoriale) o dal basso (comunità di villaggio). I signori territoriali, dal canto loro, consolidavano la propria posizione nei confronti dei signori giustizieri (Twingherren), fissando per iscritto i diritti signorili appena acquisiti. Di norma le autorità si rivolgevano al tribunale locale - placito curtense (Hofgericht), tribunale di bassa giustizia (Twinggericht), tribunale territoriale (Landgericht) -, coinvolgendo comunque in maniera sostanziale anche tutti i membri della comunità agricola o del villaggio presenti. Nel corso di sedute spesso aperte al pubblico, il pres. interrogava i giurati, membri o non del placito, oppure anziani appositamente designati (i loro nomi figurano di frequente negli elenchi dei testimoni), le cui deposizioni rilasciate sotto giuramento venivano messe per iscritto. Muniti di sigillo e talvolta autenticati da un notaio, gli ordini erano tramandati sotto forma di volumi o di rotoli di pergamena; inoltre venivano generalmente registrati negli inventari di beni della signoria.

Pur non essendo l'unica fonte del diritto rurale, gli ordini ne costituiscono spesso le prime attestazioni scritte, fornendo tra l'altro informazioni sull'organizzazione tardomedievale dei villaggi. Stabiliti "a perpetuità", dal XV al XVIII sec. essi furono più volte confermati senza modifiche; per questo motivo, già nel XVII o nel XVIII sec. divennero arcaici a livello di forma e obsoleti sul piano del contenuto. Nel XV-XVI sec. il rinnovamento degli ordini avveniva ancora davanti al tribunale; dopo la lettura del testo, ognuno doveva confermare - sulla base di ciò che aveva udito "da parenti e antenati" - l'esattezza dei singoli articoli. Durante il XVII e il XVIII sec. la conferma divenne di pertinenza delle autorità cant.; uno stesso ordine è quindi spesso tramandato più volte in forma scritta.

L'antica forma della proclamazione delle consuetudini sopravvisse nella procedura della ricognizione (kuntschaft), durante la quale si poteva fare capo a testimoni al fine di emettere sentenze e di stabilire una giurisprudenza.

Contenuto

Gli ordini regolavano sia i rapporti tra il signore fondiario e i servi della gleba o gli ab. dei villaggi, sia quelli esistenti in seno alle comunità rurali medesime; essi fissavano i diritti e i doveri di ognuno, allo scopo di evitare conflitti di natura economica o personale. Oltre a rispecchiare le differenze regionali, gli ordini ponevano in alcuni casi l'accento sui rapporti di dipendenza esistenti nell'ambito del diritto signorile, in altri insistevano invece sul diritto delle comunità rurali e di villaggio. Di natura complessa, gli ordini comprendevano non solo usanze e diritti consuetudinari, ma anche contratti, sentenze, privilegi e diritti statutari. Nei territori soggetti a un signore potente (ad esempio nel principato abbaziale di San Gallo) o nelle signorie dipendenti da uno stesso ordine religioso, presentavano caratteri simili e tendevano a formare una "fam. di ordini".

Dal diritto signorile traevano origine non solo le disposizioni sui mansi (modalità di concessione e canoni, laudemio, passaggio di proprietà e trasmissione di beni tramite vendita o successione), sui servi (maritaggio, manomorta e diritto sucessorio) e sui tribunali (composizione, competenze, attività, procedure e diritto penale), ma anche i diritti di sorveglianza del signore sulle proprietà, le corvée esigibili, le attività sottoposte a banno (mulini e taverne), i pesi e le misure e i mercati. Il diritto delle comunità rurali e di villaggio conteneva norme economiche e sociali, che regolavano l'utilizzo del suolo (beni comuni, pascoli, boschi e risorse idriche) e degli alpeggi (stagione di pascolo e carico dell'alpe) nonché il maggese e i diritti di passo. Tali norme assicuravano inoltre privilegi ai membri della comunità nei confronti dei forestieri (diritto di prelazione, fondiario e successorio) e provvedevano all'amministrazione locale, con propri funzionari al servizio della comunità (pastore e camparo).

Anche in occasione di dispute tra signorie, ad esempio sui conflitti di competenze tra alta e bassa giustizia, si ricorreva alla consultazione di probiviri, che proclamavano singole norme consuetudinarie oppure interi elenchi di diritti (giurisdizionali, territoriali). Nel corso del tardo ME vennero così fissati per la prima volta i confini di contee, signorie, giurisdizioni, boschi, peschiere e distr. soggetti alla decima.

Gli Inventari di beni delle Signorie fondiarie costituivano una forma particolare di ordini: durante la loro stesura, ogni contadino concessionario doveva indicare, sotto giuramento e in presenza dei funzionari signorili, i propri poderi, l'entità dei censi e la loro scadenza, i diritti speciali e le servitù.

Raramente anteriori al 1300 oppure posteriori al 1500, le prime registrazioni degli ordini risalgono quasi ovunque al XIV o al XV sec. La ricerca meno recente era convinta che il loro contenuto, oltre a essere sempre stato trasmesso oralmente, precedesse di molto la sua registrazione. Le formule stereotipate che alludono alle antiche consuetudini, le menzioni di procedure giur. contadine primitive e irrazionali (ad esempio il lancio della falce messoria) e le espressioni arcaicizzanti (predilezione per le endiadi, le rime o le allitterazioni) non consentono tuttavia deduzioni sull'età effettiva delle disposizioni presenti negli ordini. Si possono tuttalpiù distinguere, a livello di contenuto, ordini più "moderni" di altri; la tradizione orale partecipava all'evoluzione del diritto oppure vi si adattava. Non è pertanto possibile considerare questi strumenti giur. come testimonianze dirette delle "tradizioni giur. popolari" (ad esempio alemanniche). Basate sui ricordi dei testimoni, numerose consuetudini risalivano al massimo a 60 anni prima della loro trascrizione.

Il nuovo diritto statutario

Gli ordini fissavano per iscritto l'ordine giur. del momento, basato sul consenso tra signoria e sudditi. Una volta trascritto e più volte confermato, assumeva una forma definita e si sottraeva all'evoluzione del diritto. Analogamente al Diritto civico, anche gli ordini dovettero essere completati da un diritto statutario rinnovabile. Dopo il 1500 caddero infatti in desuetudine; la crescita demografica e i mutamenti economici resero necessaria l'adozione di nuove norme. Queste ultime comparvero negli "statuti com." - in parte dettati dalle autorità, in parte frutto di discussioni in seno alla comunità di villaggio -, i quali regolamentavano soprattutto lo sfruttamento dei beni comuni (pascoli, terre coltivabili, boschi e risorse idriche) e l'organizzazione com. (disposizioni sulle costruzioni, sui servizi comuni, sulle imposte e sul diritto di domicilio). La spartizione dei pascoli intercom. (XV-XVII sec.) fu all'origine di numerose inchieste per fissare i confini com. Per difendersi dalle ingerenze del signore territoriale, le signorie precisarono le competenze dei loro tribunali, le relative autorità giudiziarie (tribunale civile, dei forestieri, settimanale e dei giurati) e procedure nonché le modalità di designazione dei giudici.

Dal XVI sec. le consuetudini locali fissate per iscritto si rivelarono in contrasto con l'evoluzione politica. Le autorità cant. auspicavano un'unificazione del diritto nei loro territori e rivendicavano sempre maggiori competenze legislative anche sul piano com.; le disposizioni sulla polizia e sui costumi e gli statuti dei baliaggi di fatto si sostituirono agli ordini. Questi ultimi rimasero comunque in vigore e, benché indeboliti, continuarono a essere letti ogni anno davanti al tribunale. Pur perdendo qualsiasi legittimità al momento dell'abolizione del sistema feudale (1798), gli ordini non vennero mai formalmente soppressi.

Studi e pubblicazioni

Ultimo volume, con indice dei nomi e delle materie, dell'opera del filologo e scrittore tedesco Jacob Grimm, pubblicato a Gottinga nel 1878 (Biblioteca nazionale svizzera, Berna).
Ultimo volume, con indice dei nomi e delle materie, dell'opera del filologo e scrittore tedesco Jacob Grimm, pubblicato a Gottinga nel 1878 (Biblioteca nazionale svizzera, Berna).

Con la pubblicazione di una raccolta di ordini, che comprende numerosi testi sviz., Jacob Grimm avviò le ricerche in questo ambito nell'area germanofona e dagli anni 1840-50 suscitò un'intensa attività editoriale e di collezione, sempre limitata a singole regioni. Studiosi sviz. presero parte al dibattito scientifico sul significato e l'origine degli ordini. Seguendo l'esempio dell'Austria, nel 1894 la Soc. sviz. dei giuristi decise di dare alle stampe le Fonti del diritto sviz. (FDS), il cui primo volume uscì nel 1898.

Pagina del titolo di un volume della collana Fonti del diritto svizzero relativo agli ordini del canton Friburgo (Biblioteca nazionale svizzera, Berna).
Pagina del titolo di un volume della collana Fonti del diritto svizzero relativo agli ordini del canton Friburgo (Biblioteca nazionale svizzera, Berna).

Diversamente da altre iniziative intraprese a livello nazionale, le FDS non concernono soltanto gli ordini locali, ma tutte le fonti giur., sia rurali sia urbane; la collana dedica a ogni cant. una propria sezione, divisa in diritti civici e diritti rurali. Fino al 2009 sono apparsi 108 volumi e tomi. Le FDS rendono accessibile un ricco materiale di notevole interesse, utilizzato non solo per lo studio della storia economica, sociale, giur., costituzionale e locale, ma anche da discipline come la demologia giur., l'archeologia del diritto e la linguistica. Tra i promotori più noti di questa iniziativa editoriale, unica in Europa, figurano gli storici del diritto Andreas Heusler (1834-1921), Ulrich Stutz, Walther Merz, Max Gmür, Friedrich Emil Welti e Hermann Rennefahrt. Gli studi sviz. sugli ordini sono stati soprattutto influenzati da Hans Fehr, Walter Müller, Theodor Bühler e Karl Siegfried Bader.

Riferimenti bibliografici

  • J. Grimm, Weisthümer, 7 voll., 1840-1878 (comprende statuti com. sviz.)
  • FDS
  • K. S. Bader, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 3 voll., 1957-1973
  • W. Müller, Die Offnungen der Fürstabtei St. Gallen, 1964
  • W. Müller, «Die Offnung des Freigerichts Thurlinden», in Festschrift Karl Siegfried Bader, a cura di F. Elsener, W. H. Ruoff, 1965, 301-320
  • T. Bühler, Gewohnheitsrecht und Landesherrschaft im ehemaligen Fürstbistum Basel, 1972
  • P. Blickle, Landschaften im Alten Reich, 1973
  • P. Blickle (a cura di), Deutsche ländliche Rechtsquellen, 1977
  • T. Bühler, Rechtsquellenlehre, 3 voll., 1977-1985
  • HRG, 5, 1239-1252
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Ordini (statuti comunali)", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 02.11.2011(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008946/2011-11-02/, consultato il 19.03.2024.