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Carolina

Ordinamento del tribunale criminale emanato dall'imperatore Carlo V nella Dieta imperiale di Augusta del 1530 ed entrato in vigore dopo quella di Ratisbona del 1532. La Constitutio criminalis Carolina era un testo legislativo riformatore che doveva contribuire all'unificazione del diritto nell'Impero e opporsi all'arbitrio nell'ambito della giustizia penale. In seguito alla resistenza degli Stati dell'Impero, vi fu inserita una clausola che garantiva loro diritti particolari; la Constitutio assunse così solo un valore sussidiario, ma ebbe comunque un'azione riformatrice.

Ispirata all'ordinamento del tribunale criminale di Bamberga redatto dal barone Johann von Schwarzenberg nel 1507, la Carolina si rifà alle idee umanistiche delle scuole di diritto it. (Diritto romano). Questi influssi risultano evidenti spec. nel Codice di procedura penale. Nel Diritto penale sostanziale viene invece sviluppata in prevalenza la tradizione locale, elaborata su basi sistematiche.

Per quanto concerne il diritto procedurale, vennero perfezionati il principio di officialità e quello inquisitorio. Agli antichi metodi di prova formali contemplati dal Diritto germanico si sostituirono norme relative a prove e indizi materiali; per contro, la Tortura divenne una pratica legale per estorcere confessioni. Una caratteristica fondamentale nell'ambito materiale è l'introduzione del principio di colpa, che sostituisce la responsabilità oggettiva del diritto tradizionale germ. Inoltre ogni delitto è definito con più precisione. Dolo, colpa, disposizione personale, moventi, ma anche tentativo, legittima difesa, complicità, età o stato mentale costituirono i criteri soggettivi per formulare il verdetto di colpevolezza e la commisurazione della pena. Le sanzioni rimasero ancorate al passato; le punizioni fisiche, in particolare la Pena di morte, conservarono un ruolo di primo piano.

Durante l'epoca moderna, la Carolina influì anche sullo sviluppo del diritto penale nell'attuale Svizzera. Venne applicata quale diritto sussidiario nella città e nel principato vescovile di Basilea, a Sciaffusa, nelle terre del principe abate di San Gallo, nel Vallese, nelle Tre Leghe e, dopo il 1750, nel Vaud bernese. Si possono riscontrare influssi della Carolina nelle fonti del diritto di Lucerna, Svitto (ancora nel 1834), Zugo, Friburgo (nuovamente dal 1803) e del principato di Neuchâtel (fino al 1848). Il suo impatto fu invece trascurabile negli altri cant., a San Gallo e a Ginevra. Fino al XIX sec. fu utilizzata come diritto intercant. neutro dalla maggior parte delle truppe mercenarie sviz., in particolare da quelle al servizio della Francia.

Riferimenti bibliografici

  • A. Meier, Die Geltung der peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. im Gebiete der heutigen Schweiz, 1910
  • A. Baumgärtner, Die Geltung der peinlichen Gerichtsordung Kaiser Karls V. in Gemeinen III Bünden, 1929
  • HRG, 1, 592-595
  • F.-C. Schröder, Die Carolina, 1986
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Suggerimento di citazione

Lukas Gschwend: "Carolina", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 15.02.2005(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008949/2005-02-15/, consultato il 16.04.2024.