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Testamento

Il testamento è un atto giur. in cui una persona indica la destinazione dei suoi beni dopo la propria morte; consiste nella maggior parte dei casi in una modifica della successione legittima e/o nell'istituzione di legati. Le disposizioni di ultima volontà, possibili in forma di testamento (atto unilaterale) o di contratto successorio (atto bilaterale), si inseriscono nell'ambito del Diritto successorio.

Origini storiche

In Svizzera l'evoluzione del diritto testamentario fu influenzata dalla contrapposizione di due diverse concezioni giur. Secondo i principi del Diritto romano comune, il testamento era un negozio giur. a causa di morte, unilaterale e revocabile, vincolato a una stipulazione personale in forma orale o scritta in presenza di testimoni, che disponeva delle sostanze del testatore e acquistava efficacia alla morte di quest'ultimo. La successione ereditaria decisa in modo arbitrario per via testamentaria era invece estranea al diritto germ., che non conosceva la libera disposizione del patrimonio, vincolato in quanto eredità fam. a una comproprietà solidale (detta comunione a mani riunite) e trasmesso secondo l'ordine di successione legale basato sul sistema di parentele.

Il diritto testamentario conobbe un lungo sviluppo fra questi due poli. Nel corso della loro integrazione nell'Impero romano, i popoli germ. quali i Burgundi e i Longobardi avevano adottato il diritto romano. Sebbene avesse influenzato l'evoluzione giur. nella Svizzera occidentale e meridionale, nel ME non fu però quest'ultimo a determinare la trasmissione ereditaria, ma - analogamente a quanto avvenuto nella Svizzera ted. - le consuetudini giur. indigene locali. Quando nel XIII e XIV sec., dopo il diritto canonico, penetrò nella Svizzera lat. e ted. anche il diritto romano comune, accanto alla successione legittima secondo il diritto germ. (successione ab intestato) trovò posto la libera scelta testamentaria o successione testamentaria.

Medioevo

Fino al tardo ME la capacità di testare era riservata alla nobiltà e ai cittadini, ossia agli uomini liberi e facoltosi preoccupati della loro successione, mentre alla pop. rurale non libera era per contro solitamente precluso il diritto di testare o ereditare i mansi in cui viveva (Servitù della gleba). Prima della comparsa di testamenti veri e propri, sotto l'influsso della Chiesa si diffusero le donazioni pro anima, con cui gli aristocratici, per garantirsi la salvezza dell'anima, fondavano chiese e conventi e li dotavano di ricche proprietà fondiarie e feudi, rafforzandone il potere temporale e ponendoli in tal modo in concorrenza con la stessa nobiltà.

La stesura di testamenti fu regolamentata per la prima volta nei Diritti civici: alla successione legittima si aggiunse la disposizione testamentaria, mediante la quale diveniva possibile non solo concedere donazioni, ma anche designare eredi diversi da quelli legittimi, di cui si diminuivano quindi le pretese. Fondamentalmente, ai testatori cittadini era permesso lasciare il proprio patrimonio in eredità a figli e figlie legittimi (La Tour-de-Peilz, 1282), mentre coloro che non avevano discendenti potevano disporne liberamente a causa di morte (Vevey, 1236). La modifica dell'ordine legale di successione tramite testamento richiedeva l'avallo del tribunale, e spesso anche il consenso degli eredi legittimi (Basilea, Zurigo, Lucerna). Singoli ordinamenti cittadini, come la carta di franchigia bernese del 1218 o quella ginevrina del 1387, concedevano invece al testatore - anticipando il diritto vigente - ampie libertà, fra cui anche la possibilità di diseredare mogli, figli e parenti (Berna).

Testamenti a Zurigo 1428-1445 (dati mensili)
Testamenti a Zurigo 1428-1445 (dati mensili) […]

Le nuove libertà testamentarie non comportarono tuttavia un'alterazione sensibile delle consuetudini giur.: l'istituzione formale di eredi, propria del diritto romano, non trovò posto nei testamenti, che continuarono a prevedere piuttosto la donazione di beni patrimoniali a titolo di proprietà o in usufrutto, spec. fra coniugi. Contro le numerose pie fondazioni e messe di suffragio a favore della Chiesa (Obituario) le autorità cittadine promossero le donazioni a istituzioni secolari, tra cui gli ospedali cittadini, e limitarono dal punto di vista materiale quelle alla Chiesa. Fu così stabilito un valore massimo per i lasciti in punto di morte (cinque scellini a Berna, 1218; dieci lire a Lucerna, 1480), in seguito vietati in tutti i casi (Lucerna) o solo per gli immobili (Basilea, Zurigo, Berna), oppure si riservò il diritto di testare liberamente solo a persone senza figli o non sposate (Basilea, città di San Gallo). Le donazioni alla Chiesa non conobbero per contro restrizioni nelle signorie ecclesiastiche (principati vescovili di Basilea e, fino al 1536, di Losanna, principato abbaziale di San Gallo). In periodi di peste Berna mitigò le norme sui lasciti in punto di morte e autorizzò i contadini a disporre dei loro Mansi, anche contro la volontà dei feudatari. Se si desiderava disporre di tutto il patrimonio, a Lucerna si doveva presentare il testamento in forma autentica al Consiglio o al tribunale e farvelo registrare. Ai testamenti privati olografi si applicavano regole speciali: a Berna, Lucerna e Zurigo erano sottoposti a un'autorizzazione legale del Consiglio, mentre per le donne fu necessario fino al XV sec. anche il concorso del loro tutore. Gli eredi legittimi e i debitori del defunto godevano ovunque di una certa protezione.

Epoca moderna

Dal XVI sec. anche nella Svizzera orientale, come già avvenuto in quella occidentale e meridionale, il modello romano si affermò sempre più nei diritti e negli ordinamenti giudiziari, rinnovati periodicamente (ciò che si tradusse anche in un'evoluzione dei termini che designavano il testamento, con la sostituzione di Ordnung o Gemächt con Testament). L'influenza del diritto romano non riuscì tuttavia a intaccare la priorità attribuita agli eredi legittimi, la cui definizione variava a seconda della località (i soli discendenti ad esempio a Berna). Benché le città concedessero ai loro cittadini la più ampia libertà di disposizione possibile sulla loro sostanza, non era permesso diseredare gli eredi legittimi a favore di terzi: i genitori non potevano diseredare un figlio, a meno che questi non li avesse maledetti o picchiati o non fosse colpevole di crimini. A Berna perdevano i loro diritti successori anche le figlie che si sposavano senza il consenso o all'insaputa dei genitori, mentre i figli o le figlie potevano escludere dal testamento i genitori se non vivevano più sotto il loro tetto. Nei testamenti (salvo in quelli di persone senza figli o non sposate) si continuò quindi prevalentemente a disporre donazioni e non a istituire eredi universali o coeredi. Le autorità urbane, spec. nei cant. rif. come Berna, in cui le messe di suffragio erano state soppresse, cercarono di indirizzare la beneficienza cristiana verso le loro istituzioni cittadine (chiese, scuole, enti di assistenza ai poveri). A Berna e Zurigo la fissazione della quota massima che poteva essere destinata alle donazioni permise nel XVIII sec. di quantificare la quota riservata agli eredi legittimi.

La sorveglianza piuttosto severa delle autorità sulla redazione dei testamenti mirava sempre alla tutela degli eredi legittimi e alla conservazione della massa ereditaria. Il testamento scritto, comune nel XVI sec., divenne obbligatorio nel XVII; i testamenti orali in presenza di due testimoni, ammessi in caso di urgenza, dovevano essere presentati a un tribunale e protocollati entro sei settimane. Si registrò un aumento dei testamenti fra coniugi e dei contratti matrimoniali, conclusi prima delle nozze, in cui gli sposi si favorivano reciprocamente in caso di morte. Dal XVI sec. i testamenti delle fam. dirigenti della Svizzera orientale, occidentale e centrale regolarono sempre più la successione attraverso l'istituzione di fondazioni di fam. in forma di Fedecommesso allo scopo di mantenere inalienabile e indivisibile il patrimonio di fam., spesso assegnato al figlio maggiore (maggiorasco).

Sotto l'influsso del diritto romano, alcuni diritti cittadini introdussero la revocabilità nel XVII sec.: libera a Berna, era sottoposta al Consiglio o al tribunale a Lucerna, mentre a Zurigo era la norma già nel XVI sec. Alcune vecchie disposizioni scomparvero, come l'obbligo per le donne di ottenere un'autorizzazione legale dal Consiglio o quello di essere rappresentate da un tutore. Il severo controllo sulle divisioni ereditarie esercitato dal Consiglio rese superflua l'istituzione dell'esecutore testamentario (Zurigo). Rara era la regolamentazione della quota legittima per i discendenti. A Berna era fissata a due terzi della sostanza del marito. A Zurigo corrispondeva invece ai beni che il testatore aveva a sua volta ereditato: inizialmente fu possibile disporre liberamente di tutta la parte restante, ma poi, nel XVIII sec., in presenza di discendenti, solo di un quarto o di un quinto di quest'ultima.

Fino al XVI sec. il diritto testamentario rientrava nel diritto civico. Nelle aree rurali, per i contadini che non erano autorizzati a testare, si faceva riferimento al diritto territoriale o a quello relativo alla servitù della gleba. Nei loro territori soggetti le città mantennero in un primo tempo le consuetudini locali, in seguito vi introdussero una versione sommaria del loro diritto testamentario. Berna fu il primo Stato a mirare a un'unificazione giur. sulla base del diritto successorio e testamentario cittadino, che dal XVI sec. sostituì le consuetudini locali nei diritti territoriali e negli statuti dell'antico territorio bernese e le influenzò nel Paese di Vaud, nel sud del principato vescovile di Basilea e nell'Argovia. In tutto il territorio lucernese il diritto civico subentrò alle norme vigenti, mentre nello Stato di Zurigo non vi fu unificazione giur. Nei baliaggi comuni, le autorità uniformarono la materia, tranne che in Ticino, dove, come nei Grigioni, perdurarono consuetudini successorie molto eterogenee, influenzate dal diritto romano e longobardo. Se nelle città, ad eccezione di Zurigo, i figli e le figlie ereditavano in parti uguali, nelle regioni rurali i figli maschi continuarono a essere privilegiati, come nel diritto germ. (spec. per i beni immobili). Nella Svizzera meridionale, l'esclusione delle figlie dalla successione perdurò fino al XX sec.

L'unificazione del diritto svizzero nel XX secolo

Dopo la fine della Repubblica elvetica il diritto testamentario tornò a essere di competenza dei cant., perlopiù confrontati a una grande varietà di consuetudini giur. locali, conservatesi in alcuni casi fino al XX sec. Ovunque il diritto successorio contemplava principalmente disposizioni relative ai testamenti, che non prevedevano generalmente la possibilità di istituire liberamente un erede. Nel XIX sec. i cant. cercarono di modernizzare gli statuti locali e i diritti territoriali di ancien régime, rivedendo le disposizioni esistenti o emanandone di nuove. Solo con il Codice civile (CC) del 1907, che nel 1912 sostituì i Diritti privati cant., entrò in vigore una regolamentazione fed. delle disposizioni di ultima volontà (art. 467-536 del CC), frutto di un compromesso tra le diverse norme cant. vigenti in precedenza. Testamento e contratto successorio rimasero le forme principali di disposizione a causa di morte. La libertà di disporre era limitata dal diritto alla quota legittima riservata a discendenti, genitori, fratelli e sorelle e al coniuge. Fra le forme di disposizione testamentaria vi erano l'istituzione di eredi, il legato, la sostituzione fedecommissaria, le fondazioni e i contratti successori. Il testamento può essere pubblico (rogato, con il concorso di due testimoni, da un notaio o da una persona autorizzata alla stesura di atti autentici), olografo (scritto per intero di proprio pugno, datato e firmato dal testatore; si tratta della forma più diffusa) od orale (in caso di urgenza, di fronte a due testimoni). Il CC (art. 335) vietò l'erezione di fedecommessi di fam., ma lasciò intatti quelli già esistenti.

La revisione del CC entrata in vigore nel 1988 abrogò tra l'altro l'articolo 472, che riservava al diritto privato dei cant. la regolamentazione della porzione legittima destinata a fratelli e sorelle e ai loro discendenti, e migliorò la posizione del coniuge superstite riducendo i diritti degli altri eredi (art. 471 e 473).

Riferimenti bibliografici

  • A. P. von Segesser, Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern, 2, 1852-1854, 536-548; 4, 1858, 127-134
  • C. Pometta, La successione legittima secondo gli statuti ed i codici ticinesi, 1921
  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 2, 1931, spec. 208-218
  • Idiotikon, 13, 1990-1992
  • T. Weibel, Erbrecht und Familie, 1988
  • LexMA, 8, 563-573
  • HRG, 5, 152-165
  • L. Lorenzetti, «Le resistenze della consuetudine: la famiglia "ticinese" tra leggi e pratiche successorie (XVIII-XIX secolo)», in BSSI, 2002, 189-209
  • J.-F. Poudret, Coutumes et coutumiers, 4, 2002
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Testamento", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 17.12.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008956/2013-12-17/, consultato il 14.06.2025.