La schiavitù è un sistema giuridico e sociale in cui degli esseri umani (schiavi) vengono trattati come oggetti e vivono in totale dipendenza giuridica, personale ed economica dal loro padrone e proprietario. La schiavitù era diffusa nella maggior parte dei popoli civilizzati dell'antichità. Nel De bello gallico Caio Giulio Cesare descrive la schiavitù presso i Celti. Iscrizioni romane e ritrovamenti isolati di catene attestano l'esistenza di schiavi e mercanti di schiavi nell'area dell'attuale Svizzera. Tra i pochi schiavi di cui si conosce il nome alcuni vennero affrancati; questi ultimi rimasero tuttavia dipendenti dal loro padrone. Alcuni liberti divennero uomini d'affari di successo.
Nei territori germanici originari non esisteva la schiavitù in senso stretto, ma i servi della gleba che, secondo il diritto germanico, disponevano di una capacità giuridica ridotta; restavano asserviti solo finché materialmente soggetti al potere del signore (Servitù della gleba). Quando nella tarda antichità e nell'alto Medioevo le tribù germaniche si stabilirono in territorio romano, portarono tuttavia con sé degli schiavi, acquisiti nel corso delle loro spedizioni e in seguito alle spartizioni territoriali con i Romani. Nelle Leggi germaniche furono introdotte disposizioni relative alla schiavitù. La lex Burgundionum (500 ca.), ad esempio, riconosceva ai servi una capacità contrattuale limitata. Nella lex Alemannorum (730 ca.) gli schiavi erano considerati persone e non più oggetti. I Capitula Remedii (806 ca.) li equiparano alle persone libere per nascita, in materia di guidrigildo, pene e rapporti con i protettori. Al contrario, il diritto longobardo si atteneva in linea di massima al principio romano della responsabilità esclusiva del padrone. Anche la Chiesa in seguito alle sue grandi acquisizioni territoriali entrò in possesso di schiavi, ma si sforzò di mitigare la durezza della condizione di schiavitù. Dal VII al IX secolo ebbero luogo affrancamenti collettivi (Affrancati). Nel X secolo la tratta degli schiavi si ridusse notevolmente nel regno franco. Tuttavia, la schiavitù (specialmente per i prigionieri di guerra) non scomparve completamente in Europa nemmeno nei secoli centrali e finali del Medioevo. Si hanno poche notizie sulla situazione in Svizzera. Di certo il commercio degli schiavi toccava anche i suoi territori: dei mercati si tenevano infatti a Walenstadt (IX sec.) e Bellinzona (attorno all'anno Mille).
Con lo sfruttamento delle coste africane e la scoperta dell'America (XV e XVI sec.), la schiavitù visse una nuova fase di sviluppo. Nel 1605 fu proibito il trasporto di schiavi attraverso l'Engadina. Nel XVIII secolo dei commercianti svizzeri presero parte, in qualità di armatori o finanziatori, alla tratta di schiavi neri dall'Africa, come il basilese Christoph Burckhardt fra il 1782 e il 1817, oppure collaborarono come soldati alla repressione delle rivolte di schiavi, come il colonnello ginevrino Louis Henri Fourgeoud nelle colonie olandesi (1763-78). Alcune case commerciali di Ginevra impiegavano schiavi nelle loro piantagioni nelle Antille, analogamente ad alcuni emigrati, come il capitano generale di Appenzello Johannes Tobler, stabilitosi in Carolina verso la metà del XVIII secolo. Svizzeri al servizio straniero o in viaggio furono talvolta ridotti in schiavitù, per esempio Johann Viktor Lorenz Arregger von Wildensteg ad Algeri (1732-38). In Brasile, cittadini svizzeri furono reclutati in sostituzione di schiavi; talvolta caddero in una condizione di semischiavitù, rendendo necessario l'intervento del Consiglio federale (1860). Sacerdoti svizzeri si dedicarono alla cura delle anime degli schiavi, come Jodok Bachmann in Paraguay nel XVII secolo e Jacques Cachod a Istanbul all'inizio del XVIII secolo.
I primi a chiedere l'abolizione della schiavitù furono gli ambienti ecclesiastici. Se nel 1452 la Chiesa cattolica (papa Nicola V) aveva ancora accettato l'asservimento dei non battezzati, dal XVII secolo chiese con sempre maggiore insistenza la fine della schiavitù. Impulsi decisivi in tal senso vennero dai quaccheri inglesi all'inizio del XVIII secolo. La schavitù fu proibita nel 1807 dalla Gran Bretagna, nel 1814-1815 dal congresso di Vienna. Negli anni seguenti venne abolita nella maggior parte degli Stati. Gli atti della conferenza di Berlino del 1885 vietarono la tratta degli schiavi.
Il pastore riformato vodese Benjamin-Sigismond Frossard, nell'opera La Cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée (1789), si pronunciò contro la schiavitù. Dal 1828 la Missione di Basilea lottò contro la tratta degli schiavi in Ghana. Gli abolizionisti cominciarono a militare pubblicamente negli anni 1860, dopo che già nel 1857 Henri Dunant aveva criticato la schiavitù in un opuscolo. A Losanna nacque un comitato a sostegno dell'affrancamento degli schiavi e che forniva loro aiuto finanziario. A Ginevra cerchie ecclesiastiche e intellettuali fondarono un movimento antischiavista. Nella lotta per l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti, l'opinione pubblica svizzera si schierò soprattutto con i nordisti, come testimonia l'accoglienza entusiastica riservata al futuro Consigliere federale Emil Frey ad Arlesheim, che nella guerra di secessione aveva lottato nelle file unioniste. Gli Stati sudisti erano invece sostenuti da emigrati svizzeri proprietari di schiavi.
La rivista abolizionista Sclavenfreund fu pubblicata a Berna alla fine del XIX secolo. René Claparède (1862-1928), presidente della Società svizzera di soccorso agli schiavi africani, su mandato di re Leopoldo II del Belgio ottenne l'istituzione di una commissione internazionale di inchiesta sul Congo (1904-1905), di cui fece parte Edmund von Schumacher, Consigliere di Stato e agli Stati lucernese. Dopo la prima guerra mondiale la Svizzera sottoscrisse una serie di accordi internazionali contro la schiavitù. Nel 1926 ratificò la convenzione sulla schiavitù della SdN e nel 1956 un accordo addizionale dell'ONU concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù. Nel 1974 firmò inoltre la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che all'art. 4 prevede il divieto della schiavitù. Nel 1992 entrò in vigore il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) del 1966, che all'art. 8 contempla un'analoga interdizione.