de fr it

Affrancati

Gli affrancati erano schiavi (Schiavitù) o servi (Servitù della gleba) liberati. La loro esistenza è attestata in epoca altomedievale nelle Leggi germaniche e, per quanto concerne l'odierno territorio sviz., in libri di formule e cartulari, come quelli dell'abbazia di San Gallo (dalla fine dell'VIII sec.) e del Fraumünster di Zurigo (dopo il 950). Da tali fonti risulta che gli affrancati dell'alto ME non godevano della piena libertà ma costituivano un ceto intermedio di "meno liberi", posto tra i servi e gli Uomini liberi per nascita.

Che fosse accordato dal padrone o signore (manumissio per cartam) oppure dalla Chiesa per influsso del diritto romano (manumissio in ecclesia), l'affrancamento consisteva soprattutto nell'esonero dall'obbligo di obbedire e servire. Le nuove libertà menz. nelle carte di manumissione, quali la libertà di domicilio, di esercitare una professione e di possedere beni propri, l'equiparazione agli uomini liberi per nascita o il titolo di civis romanus non corrispondevano tuttavia alla realtà: in base alla sensibilità giur. dell'epoca lo schiavo affrancato era costretto a sottoporsi a un nuovo protettore, per evitare di venire nuovamente asservito. Gli affrancati chiedevano in genere una protezione di enti ecclesiastici (defensio, mundiburdum), o più raramente secolare, contro il versamento di un canone annuo simbolico (in cera o in denaro); l'inserimento nella Familia di un signore fondiario (secolare o ecclesiastico) offriva agli affrancati sicurezza economica e sociale, ma li vincolava a lui come semiliberi censuari (cerarii).

Il diritto franco (diritto regio) concedeva all'affrancato la piena libertà in virtù della prassi, peraltro poco diffusa in territorio alemanno, della denariatio o manumissio per denarium: in segno di liberazione dalla semilibertà, il re batteva la mano del servo, facendone scaturire un denaro. Poiché la condizione di uomo libero era molto ambita, essa veniva acquistata a caro prezzo. Lo strato sociale composto dai cosiddetti "semiliberi", in continua crescita e del quale facevano parte persone con statuti giur. molto diversi (liberti, liti, coloni, accolae), attirava anche uomini liberi posti sotto la protezione ecclesiastica; nel tardo ME, i servi e gli uomini liberi finirono perciò con il confondersi nella massa degli homines proprii o dei Servi ecclesiastici, così denominati a seconda che dipendessero da un signore fondiario secolare oppure da uno ecclesiastico. Dal XIV al XVI sec. sia singoli individui, sia com. e distr. si affrancarono da tale status riscattando successivamente il testatico e i diritti di Manomorta dovuti al signore fondiario; in qualità di Sudditi, dovettero però assumere altri oneri nei confronti dell'autorità, quali il pagamento di tributi e l'obbligo di prestare servizio militare.

Riferimenti bibliografici

  • HRG, 1, 1242
  • D. Anex, Le servage au Pays de Vaud (XIIIe-XVIe siècle), 1973, 270-283, 361-367
  • C. Schott, «Freie und Minderfreie in den alemannischen Rechtsquellen», in Beiträge zum frühalemannischen Recht, a cura di C. Schott, 42, 1978, 51-72
  • LexMA, 4, 901-903
  • S. Jäggi, Die Herrschaft Montagny, 1989, 242-249
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Affrancati", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 03.03.2005(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008965/2005-03-03/, consultato il 14.01.2025.