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Fedecommesso

Il fedecommesso è una figura giur. del Diritto successorio, diffusa soprattutto nel XVII e nel XVIII sec., secondo cui un complesso patrimoniale, reso inalienabile, viene trasmesso secondo un ordine di successione predefinito al fine di evitare uno smembramento del patrimonio attraverso la divisione ereditaria. Il Codice civile sviz. del 1907 vietò la costituzione di nuovi fedecommessi, ma lasciò intatti quelli già in vigore.

Con l'istituzione del fedecommesso, una parte del patrimonio veniva esclusa dalla successione ed era assegnata a un membro della generazione successiva, spesso il primogenito o il figlio più giovane. In conformità al documento di fondazione, il beneficiario era obbligato a trasmettere indiviso il bene a uno dei suoi eredi; pur possedendo su di esso il diritto di godimento, senza il consenso delle autorità non poteva né venderlo, né barattarlo, né ipotecarlo. Tali disposizioni, ampiamente limitative, avevano l'obiettivo di garantire la trasmissione di un patrimonio di generazione in generazione nella sua interezza. Il fedecommesso poteva essere costituito da una determinata somma di denaro (con i suoi interessi), da un podere agricolo (con le rendite d'affitto) o anche da una casa di rappresentanza. Sul piano teorico, il fedecommesso si avvicina alle fondazioni di fam., alla sostituzione fedecommissaria, al maggiorasco e al minorasco, e all'usanza bernese della casse di fam.

I fondatori di fedecommessi erano spesso membri della piccola nobiltà e del patriziato cittadino, a volte di fam. cittadine benestanti. Mentre l'alta nobiltà europea si era avviata, dal XIV sec., verso la creazione di uno statuto autonomo quanto alle disposizioni ereditarie, le fam. di rango più modesto non furono in grado di imitarle in questo campo (Diritto del padre di famiglia). La pratica giur. creò perciò un nuovo ist. legale adattato alle necessità dell'ancien régime; per fare questo si ispirò a figure giur. locali del ME che favorivano il mantenimento della proprietà nella linea maschile e riprese, dal diritto romano classico, il termine di fidei commissum, modificandone però il contenuto.

Apparso dapprima in Italia e in Spagna, il fedecommesso si diffuse poi a nord delle Alpi. In Svizzera fu utilizzato dalle fam. del patriziato cittadino e rurale per garantire una rendita a quei membri che negli anni successivi avrebbero accettato di rivestire cariche pubbliche di prestigio (Gran Consiglio e Piccolo Consiglio), ma poco lucrative. Nei confronti di altre entrate e investimenti, i fedecommessi, che spesso comprendevano proprietà immobiliari, sembravano offrire una migliore protezione dall'inflazione. Se il fedecommesso consisteva in una casa di fam., il suo valore non era unicamente materiale, ma anche sociale, in quanto espressione di un certo rango e di uno stile di vita nobile.

In Francia, il fedecommesso fu vietato nel 1792 a seguito della Rivoluzione. Anche in altri Paesi fu combattuto quale istituzione antirepubblicana, ma la sua abolizione fu posticipata in alcuni casi fino alla prima metà del XX sec., in Germania e in Austria fino all'avvento del nazionalsocialismo. In Svizzera, nel XIX sec., il diritto privato, di pertinenza cant., lo vietava o lo tollerava, con o senza restrizioni. I liberali e i radicali lo consideravano un relitto feudale da combattere e un mezzo inopportuno che sottraeva a tempo indeterminato capitali al processo di produzione. Nella commissione di esperti incaricata di elaborare il Codice civile, i loro rappresentanti votarono perciò contro il mantenimento del fedecommesso, seguendo la proposta di Eugen Huber. L'art. 335 cpv. 2 che fu adottato proibisce solamente l'erezione di nuovi fedecommessi, ma non tocca quelli già esistenti. Si trattò di una soluzione di compromesso, che rese impossibile una evoluzione giur. soddisfacente dei pochi fedecommessi ancora vigenti. Nel 1986 esistevano in Svizzera 36 fedecommessi, così ripartiti sul piano cant.: 13 a Lucerna, sei a Basilea Città, quattro a Zugo, tre a Zurigo, due ciascuno a Uri, Soletta e Turgovia, uno ciascuno a Svitto, Nidvaldo, Glarona e San Gallo.

Riferimenti bibliografici

  • A. Sautier, Die Familienfideikommisse der Stadt und Republik Luzern, 1909
  • K. Jenny, Fideicommiss und Erbrecht, tesi dottorato Basilea, 1956
  • T. Bühler, «Der Kampf um das Fideikommiss im 19. Jahrhundert», in RDS, 88, 1969, 131-164
  • E. Steiger, Die Familienfideikommisse in der Schweiz, tesi dottorato Zurigo, 1986
  • R. Pahud de Mortanges, «Gegenwartslösungen für ein historisches Rechtsinstitut: Das Familienfideikommiss», in Familie und Recht, a cura di P. Gauch et al., 1995, 499-517
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Suggerimento di citazione

René Pahud de Mortanges: "Fedecommesso", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 29.11.2005(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008976/2005-11-29/, consultato il 07.09.2024.