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Diritti signorili

Per diritti signorili si intende l'insieme dei diritti che nel ME e nell'ancien régime derivavano dall'esistenza di una signoria; l'espressione, assente nelle fonti coeve, dove di norma venivano menz. unicamente i singoli diritti, fu coniata dalla storiografia moderna.

I diritti signorili contemplavano sia i diritti e i doveri di protezione che spettavano a una signoria nei confronti dei sudditi, sia i diritti di riscossione di Tributi feudali e Imposte (in natura o in denaro) sia i servizi prestati come compenso per le spese signorili. L'origine dei singoli diritti è controversa, tanto più che spesso poteva essere molteplice; la loro moltitudine riflette l'ampio ventaglio delle possibili forme di signoria (signoria personale, servitù della gleba, signoria fondiaria, giurisdizionale, territoriale, cittadina o ecclesiastica) e dei titolari del potere, che andavano dal padre di fam. al re. Già nel ME i diritti signorili costituivano patrimoni che potevano essere divisi, ereditati, permutati, ipotecati, donati o alienati quasi senza ostacoli, assumendo di conseguenza il carattere di Proprietà privata; non essendo prescrivibili, in molti casi essi sopravvissero fino al riscatto degli oneri feudali nel XIX sec.

Tipologia dei diritti signorili

Sulle persone

I primi diritti signorili si basavano sul mundio, che conferiva al capofam. l'esercizio della protezione e del comando su familiari, servi e ospiti (Diritto del padre di famiglia); il re, la nobiltà e l'alto clero ne fecero discendere il proprio potere su chi si sottoponeva - in forma volontaria oppure coatta - alla loro protezione. Elementi del mundio si conservarono nell'ist. della Tutela, in quanto assistenza prestata alle vedove e agli orfani. La signoria personale è anche all'origine di forme diverse di avogadria (o avvocazia). Gli avvocati rappresentavano la nubile e la vedova in tribunale e in assenza del marito anche la sposa. Il Balivo difendeva e giudicava i membri di una collettività a lui sottoposta. Il titolare dell'Avogadria ecclesiastica era incaricato di proteggere istituzioni religiose, sulla cui Familia aveva diritto di giurisdizione. Il Balivo imperiale rappresentava il potere centrale in singole regioni dell'Impero.

A prescindere dalle particolarità della carica, l'avogadro o il balivo avevano competenze giudiziarie che comprendevano l'incarico di proteggere gli innocenti nella comunità a lui soggetta, consegnando o punendo invece i colpevoli, e il potere di costringere i membri della comunità stessa a presentarsi in tribunale e a versare le imposte di Baliaggio.

Diritti fondiari e giurisdizionali

Molti diritti signorili sono connessi con la Signoria fondiaria, ad esempio il Manso contadino con il diritto al Laudemio (imposta fondiaria percepita in caso di cambiamento di proprietà), ma soprattutto il Banno e giurisdizione che conferivano al signore i suoi poteri. In origine, alla signoria fondiaria era legato il potere di bassa giustizia, cioè la competenza a giudicare reati minori (puniti con ammende) e le cause civili concernenti beni immobili o debiti in denaro. Dato però che i diritti erano divisibili, spesso quelli di giustizia passarono nelle mani di terzi, dando vita a signorie locali di bassa giustizia.

Anche altri diritti signorili connessi con la signoria fondiaria e giurisdizionale potevano essere oggetto di divisione. Diversi documenti relativi al Diritto curtense, agli Ordini e ai diritti bannali li tramandano a partire del XIV sec. Si trattava di diritti sulle acque (per l'irrigazione o per l'azionamento di macchine idrauliche), della concessione e della tassazione di Bannalità (taverne, mulini, cantine ecc.), della tassazione dell'uso del bosco (Escatico, legnatico) o dei beni comuni, del riscatto per bestiame fuggito e per api sciamate in zone altrui nonché dell'imposizione di Corvée. Si aggiungevano le ammende e le altre entrate della bassa giustizia. A partire dal XV sec. le signorie territoriali avocarono a sé questi diritti nonostante l'opposizione dei loro titolari; nell'ancien régime, infine, un numero sempre maggiore di diritti signorili fu sottratto ai signori fondiari e giustizieri dall'autorità statale centrale, che in tal modo acquisì gradualmente l'alta sorveglianza su beni comuni, foreste, corsi d'acqua e relative rive nonché sulla concessione di bannalità.

Sui servi della gleba

Alcuni diritti signorili tardomedievali erano retaggi dell'antica Servitù della gleba. In origine, il signore ereditava tutti i beni dei servi defunti; questo diritto si ridusse poi a una quota dell'eredità, ossia ai diritti di Manomorta, che gravavano sul manso come onere fondiario a prescindere dallo status libero o servile del contadino. Sempre nel tardo ME, altri diritti signorili legati alla servitù della gleba furono sostituiti da semplici imposte: il vincolo alla gleba (compreso il diritto del signore a inseguire e perseguire il servo in fuga) divenne un'imposta patrimoniale da riscuotersi in caso di partenza (Diritto di migrazione), mentre il pagamento di un'imposta nuziale (Maritaggio) sostituì il divieto per le donne di sposare forestieri. Il riscatto della servitù della gleba iniziò nel XV sec. su pressione dei signori territoriali, che potevano richiedere servizi (focatici, imposte, servizio militare) unicamente su uomini liberi. I diritti signorili legati alla persona (compreso il testatico) vennero convertiti in canoni annui sul manso, oppure riscattati con un versamento unico in denaro.

Signorie cittadine

Il signore cittadino aveva sulle genti e sul terreno della città un'autorità che fu all'origine dei diritti sui Lotti, concessi agli ab. delle città a titolo di libera proprietà, in cambio di canoni, imposte e prestazioni d'opera (servizio di guardia, servizio militare, corvée per la manutenzione delle fortificazioni cittadine). I Borghesi esterni, residenti fuori città, conservavano il loro status pagando nella Svizzera ted. un'apposita tassa, l'Udel. Con il rafforzamento del potere del com. nel tardo ME, le città rilevarono progressivamente i diritti dei rispettivi signori in materia di giustizia, imposizione fiscale e militare, ma anche quelli relativi a Mercati, Dogane, Pesi e misure, Salvacondotti ed emissione di monete. I diritti cittadini sono tramandati da documenti fin dal XII-XIII sec. (Diritto civico).

Sulle Chiese

Il diritto di Patronato, disceso dai diritti riconosciuti al signore fondiario sulla propria chiesa privata (Eigenkirche), implicava la protezione e il mantenimento di una chiesa parrocchiale o di una carica ecclesiastica, la nomina o la revoca del clero e il conferimento di Prebende, e poteva essere esercitato da ecclesiastici e da laici, sia come proprietà sia come feudo. Il patronato comprendeva il diritto alla Decima, sia quella ordinaria sia quella percepita su terreni sottoposti recentemente a coltivazione (novali), il che equivaleva a un'imposizione fiscale generale sulla produzione agricola di una parrocchia. La primizia, il diritto sui primi frutti della terra e sui giovani animali, spettava all'ecclesiastico (parroco o vicario).

Dalla signoria nobiliare alla signoria territoriale

Le signorie nobiliari del tardo ME rappresentavano il vertice della piramide del potere e si basavano, come le signorie bannali, sul possesso di feudi o sulla proprietà di signorie fondiarie e giurisdizionali. L'alta giustizia veniva esercitata dalla nobiltà, in certi casi con il titolo di langravio. Il langravio era un giudice incaricato di perseguire d'ufficio i delitti che mettevano in pericolo la pace pubblica; dal XIV sec. la sua competenza venne estesa anche ai delitti di sangue. Egli poteva inoltre convocare le diete regionali, e gli spettavano diritti signorili fortementi lucrativi, le Regalie, fra cui vi erano i diritti alla confisca dei beni di delinquenti colpiti da bando o giustiziati, quelli all'eredità di persone illegittime o forestiere e i diritti concernenti i beni vacanti, i boschi, la caccia e la pesca, i dazi e i salvacondotti, le cave di salgemma e le miniere. Per contro, secondo le fonti, il langravio non possedeva alcun potere prescrittivo di natura "statale", né la sovranità militare o fiscale né il diritto a corvée di trasporto.

A partire dal XV sec., in seguito a ipoteche, acquisti o conquiste, la maggior parte delle signorie nobiliari e dei langraviati passò nelle mani di città; queste cominciarono presto a sviluppare le rispettive signorie territoriali, rispettando i piccoli ordinamenti originari e le competenze dei tribunali territoriali. Obblighi militari, corvée di trasporto e imposte vennero introdotti gradualmente dalle nuove signorie nonostante la mancanza di diritti codificati; ne derivarono resistenze come, nel caso di Berna, il Twingherrenstreit.

Il giuramento

In ogni tipo di signoria vi era la possibilità, per il signore, di esigere periodicamente la prestazione di un Giuramento, attraverso il quale i soggetti ne riconoscevano diritti e accettavano i doveri che loro derivavano da questi ultimi. Il giuramento costituiva un mezzo di pressione morale imprescindibile per ogni forma di esercizio del potere in un'epoca in cui il sistema di polizia era assolutamente inefficace. Nel XVI e XVII sec. la signoria territoriale ricorse anch'essa a questo vecchio strumento introducendo il giuramento dei sudditi (Omaggio).

Trasformazione in monopoli di Stato

Precorritrici dello Stato moderno, le signorie territoriali avevano già iniziato, sul finire del ME, a smantellare il regime semistatale della signoria e a sostituire i diritti signorili con monopoli dello Stato nei settori della difesa militare, dell'amministrazione, della giustizia, delle dogane e del fisco. Nel 1798 l'invasione della Svizzera ad opera delle truppe franc. accelerò il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento; durante l'Elvetica vennero emanate le prime leggi sull'abolizione dei "diritti feudali" (4.5 e 10.11.1798). Dal 1803 i cant. (prima i lat., poi anche quelli germanofoni) soppressero - per lo più senza indennizzi ai titolari - i diritti signorili, le imposte e i servizi considerati "oneri feudali". La decima si conservò più a lungo, finché quel tributo in natura non fu sostituito dall'imposizione fiscale generale.

Riferimenti bibliografici

  • Deutsches Rechtswörterbuch, 5, 871
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Diritti signorili", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 09.11.2006(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008979/2006-11-09/, consultato il 05.12.2024.