Autrice/Autore:
Anne-Marie Dubler
Traduzione:
Valerio Ferloni
L'espressione tributi feudali indica l'insieme di oneri, tasse, imposte e prestazioni d'opera che prima della Rivoluzione franc. gli individui soggetti (sudditi, contadini concessionari di mansi, servi) dovevano al loro signore in virtù dei legami personali con quest'ultimo. Non si trattava solo di obblighi derivanti dal diritto feudale (Feudalesimo), come sarebbe lecito attendersi, dato che nel periodo della Rivoluzione franc. si iniziò a qualificare indistintamente con l'aggettivo "feudale" tutto ciò che era in qualche modo legato all'ancien régime. Durante la Repubblica elvetica, la nozione di redevances féodales venne quindi impiegata per tutti i gravami dell'epoca prerivoluzionaria legati ai Diritti signorili (dominio sulle persone, sui servi, signoria giurisdizionale, signoria ecclesiastica, Signoria fondiaria), e non solo per quelli "feudali" in senso stretto.
Maturato nel contesto rivoluzionario, il concetto di tributi feudali implicava anche l'idea di illegittimità, a cui il frasario marxista-leninista aggiunse quella di sfruttamento a danno della pop. rurale. Nel XX sec. questa interpretazione politico-ideologica non mancò di influenzare la visione predominante del ME e dell'epoca moderna: nel 1908 l'enciclopedia Brockhaus parlava di "tributi feudali che opprimevano il ceto contadino".
Origine e sviluppo
Autrice/Autore:
Anne-Marie Dubler
Traduzione:
Valerio Ferloni
In origine i tributi feudali ebbero un significato diverso da quello successivamente attribuitogli. Apparsi progressivamente nell'alto ME, questi oneri, tasse, imposte e servizi costituivano una contropartita fornita da individui subalterni (liberi o servi) per le prestazioni ottenute da un potente, possidente, signore ecclesiastico o signore laico. Poteva trattarsi di un bene fisico (ad esempio un podere concesso dal proprietario al contadino in cambio di un censo), ma anche di servizi inerenti al diritto pubblico, come l'amministrazione della giustizia o la protezione personale assicurata dal nobile agli ab. del territorio sotto il suo dominio o ai commercianti in transito in cambio di una tassa di baliaggio risp. di un salvacondotto. La reciprocità delle prestazioni tra il signore e i suoi soggetti caratterizzò la Società per ceti. I tributi feudali, molto eterogenei, risalgono prevalentemente al più tardi al XIV sec. Tra di essi, gli oneri in natura e le Corvée, di origini più antiche, assunsero un'importanza maggiore rispetto ai versamenti in denaro, più recenti. Sul piano economico, i tributi feudali di matrice agraria costituirono la base materiale e la maggiore fonte di introiti per le signorie laiche ed ecclesiastiche medievali.
La decima sul maiale. Miniatura nell'urbario di Rheinfelden, ca. 1415 (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Hs. B 132, fol. 14v).
La maggior parte dei proventi era garantita dalla signoria fondiaria e giurisdizionale. Le corvée e i censi in natura riflettevano un'organizzazione arcaica del lavoro. Con l'avvento dell'economia monetaria apparvero i tributi in denaro, in parte frutto della conversione di precedenti oneri in natura. Se i Censi fondiari traevano origine dall'ist. giur. del manso, le corvée derivavano dal contributo, un tempo usuale, fornito dai contadini allo sfruttamento della Riserva signorile. Il signore, in origine proprietario di tutte le terre, poteva riscuotere tasse per l'utilizzo di boschi e pascoli (Escatico) e l'esercizio di attività soggette a concessione (Bannalità). Al titolare dei diritti di giustizia spettavano ammende, tributi e prestazioni lavorative per la manutenzione dei propri edifici; il mantenimento dell'ordine e della sicurezza (ad esempio persecuzione dei criminali, sorveglianza di strade e idrovie) fruttava ulteriori introiti (patrimoni confiscati agli autori di reati, dazi sui traffici, salvacondotti ecc.).
Nel ME i tributi feudali sulle persone, versati indistintamente a balivi, balivi imperiali e avogadri, erano intesi come indennizzi per la protezione personale garantita dal signore. Dalla Servitù della gleba derivavano oneri in seguito aspramente contestati come i diritti di Manomorta, il testatico, il Diritto di migrazione e il Maritaggio. Rispetto all'originaria pretesa dei signori di disporre in maniera assoluta sui servi e sui loro beni, si trattava comunque di rivendicazioni più limitate. Le Decime, dovute alle autorità ecclesiastiche per la cura delle anime e più tardi in misura crescente anche per i servizi in ambito assistenziale e scolastico, costituirono una delle imposte più redditizie del periodo precedente al 1800. Le decime furono al centro delle lotte contadine per il riscatto dei tributi feudali, benché in senso stretto non appartenessero a questa categoria.
Alla fine del XVIII sec., i tributi feudali furono combattuti soprattutto perché nel corso dei sec. avevano perduto il carattere originario di contropartita per una prestazione signorile. Si trattava in prevalenza di tributi non riscattabili ("perpetui") e, nel caso dei mansi ereditari, non aumentabili. L'ammontare nominale dei censi era ad esempio rimasto invariato per sec. Il valore effettivo capitalizzato di questi canoni dal XVII sec. si situò quindi in genere nettamente al di sotto della metà del valore di mercato dei poderi in questione. Il contadino concessionario del manso era quindi di fatto asceso al rango di proprietario, declassando invece il signore fondiario a percettore di rendite. La grande varietà di tributi feudali creava problemi amministrativi alle signorie, che cercarono di risolverli passando dai tributi in natura ai canoni in denaro, più facili da riscuotere. Ciò li espose però al problema della svalutazione della moneta. Vista l'alta mobilità della pop. nel tardo ME, i tributi sulle persone, e in particolare sui servi, vennero convertiti in oneri fondiari gravanti sui mansi contadini.
Mutò anche l'estrazione sociale dei percettori di tributi feudali. Se in origine le signorie, le terre e i relativi tributi feudali furono detenuti dai nobili e dalle chiese e dai conventi fondati o dotati di beni da questi ultimi, dal XIV sec. si registrò un passaggio della proprietà dalla nobiltà bisognosa di denaro alle città e ai loro ab., dotati di disponibilità crescenti. Nello stesso periodo si diffuse l'acquisto dei diritti di Patronato (e quindi delle decime) da parte di cittadini e autorità urbane, ancora prima che i cant. passati alla nuova fede avocassero a sé i diritti in precedenza detenuti dalla Chiesa (Secolarizzazione). Signorie (allodiali od ottenute in feudo) e istituzioni pubbliche e private erano ormai liberamente commerciabili; presto divenne possibile anche ipotecare, impegnare, dividere, trasmettere per via ereditaria e vendere oneri fondiari (come nel caso delle rendite, talvolta svincolate dalla terra). Con la commercializzazione e i passaggi di mano, i tributi feudali persero la loro funzione originaria.
Considerando la perdita generale di importanza e la svalutazione in termini reali dei censi fondiari fissati nel tardo ME, alla fine del XVIII sec. i tributi feudali ancora esistenti costituivano un fardello fastidioso (spec. le corvée) ma non particolarmente gravoso. Ben più onerosi per il ceto contadino erano i debiti ipotecari, contratti spec. per il riscatto delle quote dei coeredi in occasione di spartizioni ereditarie. Solo le decime, pagate in natura, mantennero la loro incidenza. Questo tributo del 10% sui prodotti del suolo, unica imposta regolare dell'ancien régime, gravava quasi esclusivamente sulla pop. rurale.
I primi riscatti
Autrice/Autore:
Anne-Marie Dubler
Traduzione:
Valerio Ferloni
Già nel tardo ME sono attestati tentativi di riscattare i tributi feudali con versamenti in denaro, spec. nell'area prealpina: nel 1395 ad esempio la pop. glaronese si accordò con il capitolo di Säckingen per convertire i diritti di manomorta, le decime e i censi fondiari in oneri monetari. Nelle aree dell'Altopiano dedite alla cerealicoltura, dagli anni 1440-50 i contadini si rifiutarono di corrispondere le decime, le corvée, la Gabella e il Laudemio allo scopo di affrancarsi interamente o in parte da tali tributi. Poiché i signori fondiari laici ed ecclesiastici ebbero l'appoggio delle rispettive autorità territoriali, i riscatti rimasero però circoscritti. Durante le rivolte contadine del 1525 furono avanzate rivendicazioni simili: viste anche le aspettative suscitate dalla Riforma, esse però non furono più rivolte al riscatto, bensì alla soppressione pura e semplice dei tributi feudali. In primo piano vi era l'abolizione della servitù della gleba e dei relativi gravami, delle decime e delle corvée. Appellandosi ai diritti costituiti, signori fondiari e autorità territoriali respinsero perlopiù tali pretese, ma ormai un mutamento era in atto. Berna e Basilea nelle rispettive signorie ecclesiastiche secolarizzate esentarono i sudditi dalla decima minore; nel 1532 Berna autorizzò la conversione in denaro della decima sul fieno e sui giovani animali. Alcuni com. rurali concordarono con i loro pastori rif. l'esenzione dalla decima sui giovani animali assumendo in cambio l'allevamento del bestiame da riproduzione, ma si trattò di casi isolati. Durante la guerra dei contadini del 1653 la richiesta dell'abolizione generalizzata dei tributi feudali non fu ormai più all'ordine del giorno. Nel XVII-XVIII sec. le rivendicazioni del mondo rurale e non, talvolta sulla scia delle rivolte contadine, si concentrarono sul riscatto o sulla riduzione dei diritti di manomorta e del laudemio, parzialmente con successo. Per quanto riguarda la manomorta, il riscatto generalizzato fu consentito da Berna nell'Alta Argovia (1792) e dal principe abate di San Gallo nei territori a esso soggetti (1795-96), mentre Zurigo si limitò a una dichiarazione d'intenti (1768).
Tentativi di riscatto durante la Repubblica elvetica
Autrice/Autore:
Anne-Marie Dubler
Traduzione:
Valerio Ferloni
Le autorità dell'Elvetica, così come più tardi i liberali, partivano dal principio, ispirato dal diritto naturale, che la Proprietà andasse liberata dagli oneri tradizionali ritenuti "feudali", cioè frutto di pretese illegittime di signori dispotici. Il 4.5.1798 il governo elvetico, vista l'incertezza regnante sulle origini e sulla consistenza effettiva di questi gravami, emanò un decreto provvisorio di abolizione dei "tributi feudali sulle persone". La pop., incurante del significato e delle origini dei vari oneri, come ai tempi della Riforma sperava che venissero soppressi soprattutto decime, censi fondiari e dazi.
La legge del 10.11.1798 sull'abolizione dei tributi feudali tuttavia stabilì la soppressione senza indennizzo solo degli oneri meno pesanti come la decima minore e la decima novalis (art. 1-2), il laudemio, i diritti di manomorta e le tasse sui cereali (art. 22bis), mentre quelli più gravosi (spec. la decima maggiore) dovevano essere riscattati; la questione dei pedaggi non fu affrontata.
Il riscatto obbligatorio fu oggetto di una procedura complessa. Gli assoggettati alla decima dovevano versare il 2% del valore dei terreni allo Stato, che avrebbe poi risarcito gli ex beneficiari: per le decime e i censi fondiari in natura con un importo pari a 15 volte, e per i censi in denaro con uno pari a 20 volte il reddito medio degli anni 1775-88. In caso di riscatto volontario, già nel 1801 la Repubblica elvetica elevò la somma dovuta a 20 volte la rendita media delle decime. In gravi difficoltà finanziarie poiché gli introiti derivanti sia dai riscatti sia dalle imposte furono scarsi, il governo decise infine di riscuotere nuovamente i tributi feudali, ciò che portò alla rivolta dei Bourla-Papey nel cant. Lemano (1802).
Il riscatto affidato ai cantoni
Autrice/Autore:
Anne-Marie Dubler
Traduzione:
Valerio Ferloni
L' Elvetica non era riuscita ad abolire i tributi feudali, ma il principio della loro riscattabilità rimase intatto anche dopo il 1803, quando la competenza in materia passò ai cant. In tutti i cant. il riscatto delle decime fu accompagnato dall'introduzione di imposte sostitutive, poiché sia nei cant. rif. (dove le decime andavano prevalentemente allo Stato) sia in quelli catt. (dove a beneficiarne erano le istituzioni ecclesiastiche, a Lucerna ad esempio nella misura del 90%) le chiese, le scuole e l'assistenza ai poveri dipendevano da queste entrate.
La tempistica dei riscatti variò a seconda delle regioni: nella Svizzera occidentale e meridionale, dove l'operazione fu obbligatoria e molto conveniente (nel cant. Vaud l'indennità corrispose a sole cinque annualità), il processo risultò più rapido che nella Svizzera ted. Nell'ex principato vescovile di Basilea tutti i tributi feudali erano stati aboliti senza indennizzo durante la dominazione franc., per cui dopo il 1815 il cant. Berna rinunciò a reintrodurli. Nella maggior parte dei cant. tuttavia i riscatti, avvenuti su base volontaria, si trascinarono per decenni. Nelle regioni cerealicole, dove le decime ostacolavano l'introduzione di nuove tecniche agricole, la maggior parte dei medi e grandi contadini, approfittando della favorevole congiuntura agraria, entro il 1815 le riscattò in contanti o contraendo prestiti ipotecari. I censi fondiari rimasero per contro in vigore. In seguito cattivi raccolti e rincari rallentarono il processo. Per accelerarlo, i governi liberali di Turgovia, Soletta, Friburgo, Berna e Neuchâtel dichiararono obbligatorio il riscatto e fissarono condizioni più favorevoli; nel 1846 i radicali bernesi ne dimezzarono addirittura il costo.
Dopo il 1850 il riscatto delle decime poté dirsi in larga misura concluso (ad esempio in Turgovia attorno al 1862 per il 97%), per cui queste ultime non rappresentarono più un ostacolo sulla strada verso un'agricoltura orientata al mercato. I cant. passarono allora alla liquidazione dei tributi feudali residui, spec. dei censi fondiari: fra il 1861 e il 1865 Lucerna, Zurigo e Turgovia ne imposero la conversione definitiva in denaro ad aliquote più basse. Gli ultimi retaggi dei tributi feudali scomparvero solo con il registro fondiario fed., istituito in ottemperanza al Codice civile del 1912. Quest'ultimo stabilisce che l'onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o in una destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito (art. 782-792).