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Concordati

Il termine, dai significati molteplici, verrà qui trattato solo in alcune delle sue accezioni. Innanzitutto, vengono definiti concordati i trattati intern. (o accordi considerati come tali) che regolano i rapporti reciproci tra la Santa Sede e gli altri Stati. Nel XIX sec., in Svizzera furono anche chiamati concordati gli accordi tra i cant. e i loro vescovi diocesani. Dal 1803 il termine venne inoltre adottato per gli accordi intercant., dato che essi stabilivano norme e doveri di diritto pubblico e uniformavano il diritto sul piano cant. A causa della struttura federalista della Svizzera, nel XIX e nel XX sec. i concordati intercant. assunsero un ruolo fondamentale nell'ambito del diritto pubblico.

Concordati con la Chiesa

Il primo concordato conosciuto è quello di Worms, che nel 1122 pose fine alla lotta delle Investiture. Il concordato fra Pio VII e Napoleone I (1801) - che per breve tempo, sotto il regime franc., fu valido anche per alcune regioni dell'odierna Svizzera (Giura, Ginevra, Vallese) - sancì l'inizio dell'epoca dei concordati moderni. Nel XIX e XX sec. una serie di cant. - e dal 1848 anche la Conf., per sé o per singoli cant. - concluse convenzioni con la Santa Sede, che regolarono spec. problematiche legate alle diocesi: ripristino della diocesi di Basilea (1828), creazione di quella di San Gallo (1847), sistemazione della questione riguardante la diocesi ticinese (1884, 1888), istituzione della diocesi di Lugano (1968).

Nel XIX sec. vennero chiamati concordati anche gli accordi stipulati fra i cant. e i loro vescovi diocesani, oggi detti nella Svizzera ted. Bistumsverträge. Il più noto è il concordato di Wessenberg (dal nome dell'amministratore della diocesi), stipulato fra Lucerna e il vescovo di Costanza (1806), che regolò i rapporti fra Chiesa e Stato nello spirito dell'Illuminismo catt. Altri trattati riguardarono il passaggio di territori cant. a nuove diocesi (ad esempio Svitto a Coira, 1824; Glarona a Coira, 1857; Sciaffusa a Basilea, 1858), l'utilizzo di proprietà ecclesiastiche secolarizzate (Vallese con il vescovo di Sion, 1859; Friburgo con il vescovo di Losanna, 1867), gli esami di ammissione per parroci (Lucerna, 1879; Argovia con il vescovo di Basilea, 1865), la creazione di un seminario (cant. diocesani con il vescovo di Basilea, 1858) o le facoltà teol. (Lucerna con il vescovo di Basilea, 1971; Friburgo con l'ordine domenicano e con la Conferenza dei vescovi sviz., 1985).

Concordati intercantonali

Dal 1803 al 1848

L'Atto di mediazione (1803) diede il via ai concordati fed. Al capitolo XX dell'Atto, considerato una "Costituzione fed.", l'art. 10 vietava "qualunque alleanza d'un cant. con un altro, o con una potenza straniera". L'art. 40 precisava che "nessun diritto in ciò che concerne il regime interno dei cant., ed i loro rapporti tra di loro, può essere fondato sull'antico stato politico della Svizzera". Se, da una parte, i due articoli intendevano rompere con le norme politiche e giur. tradizionali, evitando nuovi accordi intercant. e trattati statali su base cant., dall'altra l'art. 40 creò un vuoto normativo che non tardò a farsi sentire. Berna chiese in effetti il ripristino della convenzione precedente siglata con Soletta, che regolava la situazione confessionale del Bucheggberg rif. Posta di fronte a questo dilemma, la Dieta fed. decise di autorizzare nuovamente accordi intercant.; il 29.6.1803 autorizzò la conclusione di "intese" che riguardassero questioni confessionali, civili, locali e di polizia, a condizione di venirne sempre informata. All'intesa sul Bucheggberg, in quanto di natura confessionale, fu dato il nome di "concordato". In seguito simili trattati intercant. non vennero mai discussi fra le sole parti coinvolte bensì negoziati nell'ambito della Dieta; dovevano essere accettati dalla maggioranza dei delegati ed erano vincolanti per i soli cant. che li accettavano. Questi concordati, che rientravano nel Diritto federale, rappresentavano "un singolarissimo miscuglio fra trattato e legge" (Gustav Vogt).

Il Patto fed. del 1815 rese possibile la prosecuzione della prassi adottata negli anni della Mediazione, dato che il par. 6 vietava unicamente le alleanze "dannose" al Patto stesso o agli altri cant. Fra il 1815 e il 1848 furono proprio i numerosi concordati intercant. a introdurre un nuovo modo di integrare i cant. nella Conf.: quasi ignorati - particolare interessante - dalla ricerca, essi portarono di fatto a un perfezionamento del Patto fed., cui venne sovrapposto un intreccio di concordati con il preciso intento di "rimediare" a un testo "considerato da tutti imperfetto nel senso e nello spirito conf." (Gustav Vogt). L'appartenenza dei concordati al diritto fed. era evidenziato dalle competenze della Dieta: se la maggioranza assoluta di 12 cant. aderiva a un trattato deciso da una maggioranza dei cant. in occasione di una sessione della Dieta stessa, il patto in esame era considerato "concordato fed."; ciò conferiva alla Dieta le competenze di un'autorità fed. In questo senso la prima frase del par. 8 del Patto fed. stabiliva che la Dieta dirigeva "gli affari generali della Conf.", a lei conferiti dai cant. sovrani. Un cant. non poteva ritirarsi da un concordato fed.; secondo una delibera della Dieta (25.7.1836), necessitava dell'approvazione della maggioranza dei cant. che aderivano allo stesso. Se l'assenso veniva negato, spettava alla Dieta decidere se autorizzare la richiesta; in caso di verdetto positivo, al cant. che denunciava il concordato gli altri firmatari potevano chiedere l'indennizzo per i danni subiti. Questa clausola era stata presa a seguito del ritiro di diversi cant., che si rifiutavano di sostenere il governo di Basilea Città nel conflitto armato con Basilea Campagna, dal concordato del 6.6.1806 e del 9.7.1818 sull'estradizione di disertori di truppe cant. retribuite.

Dopo il 1848

Le istituzioni politiche fondate nel 1848 dallo Stato federale trassero origine direttamente, in termini di contenuti, dal Patto fed. e dai concordati. Questi ultimi persero sì importanza con la promulgazione della Costituzione fed., ma restarono del tutto consueti e la legittimità della loro conclusione venne inserita anche nelle Costituzioni fed. del 1848 (art. 7 cpv. 2) e del 1999 (art. 48). La base legale era peraltro cambiata: invece di "completare" un Patto fed. in quanto elementi del diritto fed., i concordati rappresentavano un diritto unitario intercant., superiore al Diritto cantonale, ma subordinato alle norme fed. La definizione fissata dalla Dieta nella delibera del 1836 (adesione di una maggioranza di 12 cant.) perse quindi il suo significato e il concetto divenne più aperto. Le revisioni costituzionali posteriori al 1848 hanno mantenuto in vigore i vecchi concordati, purché conformi al nuovo diritto fed.

Nel decennio 1860-70 i movimenti democratici, di orientamento cant., rivendicarono una partecipazione politica più diretta del popolo anche nel contesto dei concordati. Il referendum su questi ultimi, a differenza di quello legislativo, non fu introdotto, o lo fu solo in misura parziale, da tutti i cant.; oggi esso è presente spec. nei cant. ispirati alla democrazia diretta, che conoscono anche il referendum legislativo obbligatorio, e vi si ricorre raramente data la poca importanza di cui gode ancora quel tipo di accordo.

Gli stabilimenti penitenziari della piana dell'Orbe (Bochuz). Fotografia, 1930 ca. (Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne).
Gli stabilimenti penitenziari della piana dell'Orbe (Bochuz). Fotografia, 1930 ca. (Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne). […]

Nella seconda metà del XIX e all'inizio del XX sec. i concordati regolarono materie come la forma degli atti d'origine (1854), la comunicazione reciproca di atti dello stato civile (1855-75), la tutela della proprietà letteraria e artistica (1856-83), la reciproca ammissione di pastori rif. ed evangelici all'ufficio religioso (1862), i costi di assistenza e di sepoltura dei poveri che risiedevano in un cant. diverso da quello di origine (1865-75), la libera circolazione di personale medico (1867-77), la garanzia sui difetti della cosa in occasione della vendita del bestiame (1852), la circolazione di biciclette e automobili (1904 e 1914) nonché l'aiuto giudiziario per la riscossione di pretese di diritto pubblico (1911). I concordati dell'inizio del XXI sec. vertono sull'ammissione di pastori rif., sulla lotteria, sul commercio di bestiame, sugli impianti di trasporto a fune esonerati dalla concessione fed., sul diritto fiscale, sulla sanità, sugli appalti pubblici, sulle scuole e univ., sull'esecuzione delle pene e sulla vendita di armi. La regolamentazione di questi due ultimi settori ha evidenziato i limiti del sistema concordatario e ben presto essi rientreranno nell'ambito legislativo fed. Questa evoluzione illustra bene la crescente perdita di importanza dei concordati, legata alle tendenze accentratrici dello Stato fed.

Riferimenti bibliografici

  • C. Winzeler (a cura di), Konkordate und weitere Verträge, 2004
  • G. Vogt, «Revision der Lehre von den eidgenössischen Konkordaten», in Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, 1, 1864, 201-228
  • U. Lampert, Kirche und Staat in der Schweiz, 1, 1929, 65-83
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  • W. Borter, Demokratiegebot und interkantonales Vertragsrecht, 1976
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  • Le concordat: forme vivante de la démocratie suisse?, 1990
  • Dictionnaire historique de la papauté, 1994, 442-446
  • U. Abderhalden, Möglichkeiten und Grenzen der interkantonalen Zusammenarbeit, 1999
  • L. Boegli, Les concordats intercantonaux, 1999
Link

Suggerimento di citazione

Marco Jorio; Andreas Kley: "Concordati", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 28.10.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009601/2008-10-28/, consultato il 14.10.2024.