I tribunali arbitrali sono organi giudicanti che possono avere carattere istituzionale o riunirsi sporadicamente; essi vengono nominati o convocati dalle parti in lite in sostituzione di un tribunale ordinario al fine di comporre o appianare una controversia. In linea di massima emettono sentenze che possono trovare applicazione sul piano intern.; su quello nazionale costituiscono un'alternativa al monopolio giur. istituzionalizzato dei Tribunali. Rispetto ai tribunali ordinari di uno Stato, quelli arbitrali sono più efficienti nell'ambito del diritto privato economico, in quanto operano in modo più semplice, più veloce, più competente e meno costoso; inoltre, proteggono dall'opinione pubblica la sfera privata delle parti. A livello interstatale sostituiscono istanze di Diritto internazionale pubblico che non esistono, contribuiscono a risolvere conflitti e servono ad assicurare la pace intern. (convenzioni dell' Aia, Corte internazionale di giustizia, L'Aia). Lo stato delle conoscenze sulla storia dell'arbitrato si basa, in modo particolare in Svizzera, soprattutto su studi relativi al periodo fra le due guerre mondiali (1919-38). Nel XIII sec. l'arbitrato si diffuse dall'Italia settentrionale nella Germania meridionale e settentrionale; nell'ambito dell'Impero, quindi, l'odierno territorio sviz. assunse nel tardo ME un ruolo di cerniera fra queste due aree. Per questa ragione solo le fonti regionali e non i documenti classificati secondo i confini degli Stati territoriali possono dare un contributo allo studio della natura dell'arbitrato. Prima del XIX sec. non si trova nelle fonti traccia di una prassi arbitrale che differenziava gli oggetti di controversia pubblici da quelli privati.
Evoluzione generale
La comparsa dell'arbitrato nel XIII sec. si spiega con il crollo della potenza imperiale, in particolare della sua capacità di fare giurisprudenza (tribunale reale), con la frammentazione e la compravendita dei diritti feudali di signoria e giurisdizione nonché con il forte sviluppo contemporaneo dell'urbanesimo. Quest'ultimo fattore, in particolare, comportò la nascita di nuove e molteplici forme di arti e mestieri che, organizzatisi sull'odierno territorio sviz. e nella Germania meridionale in gilde e corporazioni, affermarono sempre più la propria autonomia rispetto alla giustizia urbana in via di costituzione, istituendo tribunali speciali competenti nei rispettivi rami. Tale frammentazione della sovranità giudiziaria significò concorrenza nell'assegnazione delle competenze e, di conseguenza, incertezza giur. e tendenza all'iniziativa autonoma; i tribunali autoconvocati garantivano una forma non violenta di composizione delle liti. A partire dal XIII sec. l'idea dell'arbitrato consentì in questo modo da un lato di rafforzare l'autonomia di nuove strutture sociali emergenti e, dall'altro, di superare gli antagonismi fra competenze particolari e rispettive tipologie processuali, spesso molto diverse sul piano formale. Quale modello e orientamento fu adottato il diritto procedurale della Chiesa, che, dotto e razionale, aiutava a ridurre i rischi processuali legati alla mancata conoscenza di forme specifiche locali. L'arbitrato serviva soprattutto a commercianti e mercanti che, attivi su territori soggetti a sovrani e a ordinamenti giur. diversi, desideravano sviluppare la propria rete di relazioni, controllandone le ripercussioni economiche. La soluzione di una controversia doveva, anche sotto l'aspetto processuale, rispettare non solo i principi di una sentenza formalmente corretta (che, analogamente al duello ritualizzato, funzionava secondo il cosiddetto diritto territoriale), ma anche quelli dell'economicità; di conseguenza, l'idea dell'arbitrato non poggiava tanto sulla razionalità di un verdetto giuridicamente giusto quanto sull'impiego economicamente ottimale di risorse scarse. Attraverso i motivi cristiani dell'amore e della pace, il processo canonico sublimava la razionalità della composizione di una controversia nell'idea dell'accomodamento. Quest'ultima acquisì, proprio ai tempi delle guerre confessionali (XVI e XVII sec.), anche un significato giur. intern. valido ancora ai giorni nostri; tale principio fu formulato per la prima volta sotto forma di paradigma da Hugo Grotius nel De iure belli ac pacis (II 23, 7 sg.) nel 1625. Solo l'assolutismo del XVII e XVIII sec., che consolidò sul piano interno il potere politico e sociale del sovrano attraverso l'emanazione delle leggi e il controllo della giustizia, riuscì a limitare il campo d'influenza dell'arbitrato.
Nella vecchia Confederazione (XIII-XVIII secolo)
L'arbitrato è già menz. nel Patto fed. del 1291. Nei Patti federali con le città trovò espressione l'aspetto canonico di un tribunale arbitrale istituzionale che giudicasse con "amore e giustizia" (minne und recht); di qui lo spunto per un'istituzionalizzazione più vasta, che sfociò in una procedura giudiziaria regolare a livello conf. (Diritto confederale). La prassi arbitrale applicata alle alleanze del XIII sec. trovò una forma preliminare negli arbitrati fra alcune città della Svizzera occidentale (Morat-Friburgo nel 1245 e 1294; Sion-Berna nel 1252; Berna-Friburgo nel 1271; Berna-Bienne nel 1279 e 1297; Friburgo-Laupen nel 1310; leghe cittadine e Conf. burgunda). L'arbitrato risultò un anello essenziale di collegamento fra le diverse alleanze, in quanto coinvolgeva, nel ruolo di mediatori, anche i cant. che non facevano parte della singola alleanza.
Senza distinguere fra questioni pubbliche e private, i casi sottoposti ad arbitrato si possono dividere in cinque gruppi: validità e interpretazione di trattati e alleanze; territori e confini; competenze giudiziarie; risarcimento per danni volontari; rivendicazioni (pecuniarie). Il principio dell'arbitrato rafforzò la Conf. nel XIV e XV sec.; dal XV sec., inoltre, con il formarsi della signoria territoriale dei cant. urbani, divennero più frequenti le sentenze arbitrali pronunciate da membri delle autorità cittadine nei Paesi soggetti, per esempio nei conflitti sullo sfruttamento dei beni fra o all'interno di comunità di villaggio e nelle liti che coinvolgevano signori fondiari, signori giustizieri o titolari di benefici ecclesiastici. Dalla metà del XV sec. la funzione arbitrale di mediazione fra cant. in lite fu assunta dalla Dieta fed. La vecchia Conf., contrariamente all'Impero (pace religiosa di Augusta del 1555), non applicò mai il principio della territorialità ai contrasti di origine religiosa, ciò che favorì il sorgere di dissidi confessionali, in seguito sfociati nelle due guerre di Villmergen (1656, 1712); a tale proposito, nel 1712, fu ripristinato un tribunale arbitrale paritetico incaricato di appianare le divergenze religiose.
Dall'Elvetica allo Stato federale
Nel 1798 il predominio dei cant. organizzati in forma oligarchica e patrizia, tipico dell'ancien régime, fu interrotto dal sistema centralistico della Repubblica elvetica. Il Patto fed. del 1815 reintrodusse un tribunale arbitrale preposto all'appianamento delle dispute fra cant. "amichevolmente, e per la via della conciliazione" (§ 5). L'esperienza di uguaglianza fra tutti i cant. vissuta nell'Elvetica fu fondamentale per la nascita della Conf. del 1848, entità statale moderna nell'Europa del XIX sec. La Costituzione fed. assoggettò i cant. sia al Tribunale fed. sia al Consiglio fed. (art. 14; 74, par. 6; 94; 101, par. 1), che divenne anche organo esecutivo delle sentenze arbitrali in controversie fra cant. (testo del 1848, art. 90, par. 5; testo del 1874, art. 102, par. 5; testo del 1999, art. 182 cpv. 2).
Nello Stato federale dal 1848
Se prima del 1848 l'arbitrato aveva avuto una funzione di consolidamento statale, la nascita dello Stato fed. ne limitò il raggio d'azione soprattutto alla risoluzione di dispute intern. e private. La Svizzera, oltre a proporsi attivamente come mediatrice fra Stati in lite (Buoni uffici), assunse fra il 1872 e il 1919 nel campo dell'arbitrato intern. un ruolo-guida (arbitrato dell' Alabama); stipulò vari trattati bilaterali che prevedevano un arbitrato istituzionale, senza distinzioni fra questioni politiche e giur., pubbliche e private. Di particolare importanza sono i trattati multilaterali relativi all'Unione telegrafica universale e all'Unione postale universale, nonché alcuni trattati commerciali interstatali, la cui interpretazione e applicazione era decisa dal tribunale arbitrale. Un tipico campo d'applicazione dell'arbitrato è dato dai molti conflitti emergenti fra interessi pubblici, sociali e privati nel diritto del lavoro. I tribunali e gli uffici arbitrali creati dalla metà del XIX sec. per comporre conflitti di lavoro fra org. padronali e org. di salariati furono statalizzati dopo il 1914. Dal 1972 il diritto del lavoro (Codice delle obbligazioni, art. 343), riprendendo nella giurisprudenza ordinaria elementi dell'idea arbitrale, prevede una procedura d'ufficio semplice e rapida.
Oggi l'arbitrato trova applicazione soprattutto nell'ambito dell'economia privata. Basi giur. sono i 26 Codici cant. di procedura civile, il concordato del 27.3.1969 sulla giurisdizione arbitrale (cui hanno aderito tutti i cant. entro il 1995) e, soprattutto, il capitolo 12 della legge fed. sul Diritto internazionale privato del 18.12.1987 e l'accordo di New York sul riconoscimento e l'attuazione di sentenze arbitrali straniere (10.6.1958), cui la Svizzera ha aderito il 30.8.1965. Nella procedura intern. davanti a tribunali arbitrali istituzionali - per esempio le Camere di commercio di Zurigo o Parigi - si applica il rispettivo Codice procedurale. Recentemente la forte presenza di contenuti giur. nelle sentenze arbitrali ha fatto nascere l'esigenza di nuove forme alternative e semplificate di appianamento fra le parti, che non prevedessero necessariamente l'intervento di giuristi: per esempio la "procedura del mediatore" basata su regole minime quali le Zürcher Mini-Trial-Regeln della Camera di commercio di Zurigo del 5.10.1984.
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