Autrice/Autore:
Eva Petrig Schuler
Insieme al Diritto pubblico, il diritto privato costituisce la categoria fondamentale del sistema giur. dell'Europa continentale; il diritto privato regola gli interessi della vita economica e sociale dei soggetti privati, mentre quello pubblico disciplina l'esercizio dello Stato. Il diritto privato è caratterizzato da un'ampia autonomia nell'applicazione delle leggi e nella definizione dei rapporti giur. Le sentenze vengono pronunciate solo dopo l'adizione dei tribunali ordinari da parte privata. Il diritto pubblico invece viene applicato d'ufficio: le cause sono giudicate da tribunali ordinari in procedimenti speciali, da istanze di protezione giur. interne all'amministrazione e da tribunali amministrativi.
Il diritto privato, nella sua accezione classica, si occupa di diritto delle persone, Diritto di famiglia, Diritto successorio, Diritti reali, Diritto delle obbligazioni, incluso il Diritto commerciale e quello cambiario. Del diritto privato fanno parte anche i diritti d'autore, la protezione dei marchi commerciali, il diritto dei brevetti, il diritto della concorrenza, quello assicurativo e il Diritto internazionale privato, oltre al diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo. In un ambito più vasto rientrano infine nel diritto privato anche l'esecuzione, il procedimento fallimentare e la protezione dei dati (protezione della Personalità).
Lo sviluppo del diritto privato
Autrice/Autore:
Eva Petrig Schuler
Traduzione:
Daniela Idra
La distinzione fra diritto pubblico e privato risale al Diritto romano. Nell'antichità romana, nell'alto ME e durante i sec. successivi, tuttavia, essa rivestì un ruolo secondario. Fino a quando il potere dello Stato rimase basato su complesse strutture feudali, i concetti di "privato" e "pubblico" non assunsero rilevanza giur. Solo la creazione del moderno Stato territoriale e il concentrarsi degli interventi statali negli ambiti della sicurezza e dell'ordine attribuirono maggiore importanza a questa separazione.
La limitazione del diritto pubblico agli affari dello Stato favorì lo sviluppo e la diffusione del diritto privato nello Stato di diritto liberale del XIX sec. L'economia e la società avrebbero dovuto darsi delle regole sulla base del diritto privato, ma la crisi economica degli anni 1870-80 evidenziò i limiti del sistema, che non garantiva né una minima equiparazione sociale né il sostentamento dei ceti più bassi (Politica sociale). Lo Stato dovette farsi carico di queste esigenze, inserendo nel diritto privato un numero sempre maggiore di norme coattive per proteggere le parti più deboli o gli interessi generali.
Il diritto privato dei cantoni
Autrice/Autore:
Eva Petrig Schuler
Traduzione:
Daniela Idra
Durante l'Elvetica fallì un primo tentativo di uniformare il diritto privato conf. sul modello del Codice civile franc. (Codice napoleonico). Anche dopo la fondazione dello Stato fed. nel 1848, il diritto privato rimase di competenza cant. (Diritto cantonale).
All'inizio del XIX sec. i cant. presentavano, spesso anche al loro interno, un diritto fortemente frammentato. Nel migliore dei casi, il diritto privato era regolamentato solo parzialmente e conviveva con regole derivanti da statuti locali, ordinamenti e Diritto consuetudinario. Per uniformare questa varietà giur., la maggior parte dei cant. procedette alla Codificazione del diritto privato. I codici di diritto privato cant. ebbero come modelli innanzitutto il Codice civile franc. del 1804 e il Codice civile per le province ereditarie ted. (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer, ABGB), pubblicato nel 1811 ed entrato in vigore nel 1812. Dal Codice civile franc. derivarono le codificazioni dei cant. della Svizzera franc. (Ginevra, Vaud, Vallese, Friburgo, Neuchâtel e Berna, per il Giura) e anche del cant. Ticino, il cui Codice civile si basava su un rimaneggiamento it. di quello franc. L'ABGB servì da modello al cosiddetto gruppo bernese (Berna, Soletta, Argovia, Lucerna). Un terzo gruppo (Zurigo, Sciaffusa, Zugo, Nidvaldo, Glarona, Grigioni, Appenzello Esterno) faceva riferimento al Codice di diritto privato zurighese (1855) di Johann Caspar Bluntschli. I cant. Turgovia e San Gallo assunsero una posizione intermedia, con codificazioni che si basavano sia sul Codice civile franc. sia su quello di diritto privato zurighese. Alcuni cant. rimasero - per diversi motivi - sprovvisti di una codificazione del diritto privato (Obvaldo, Uri, Svitto, Appenzello Interno, Basilea Città, Basilea Campagna), sostituendola però con singoli decreti.
Il processo di uniformazione del diritto privato non si verificò solo all'interno dei cant., ma anche a livello intercant.: nel 1856 fu stipulato un concordato sulla tutela della proprietà artistica e letteraria, cui aderirono 15 cant. Alcuni cant. (Argovia, Soletta, Berna, Lucerna, Sciaffusa, Basilea Città) introdussero (1857-63) identiche leggi cambiarie, ispirandosi al diritto cambiario ted. Nel 1862 il Consigliere fed. chiese a Walther Munzinger di elaborare un codice di diritto commerciale, che avrebbe dovuto acquisire forza di legge nei cant. per mezzo di un concordato. In sede di consultazione i cant. fecero approvare (1868) l'estensione del progetto a tutto il diritto delle obbligazioni e l'elaborazione di un disegno di legge sul procedimento esecutivo e sul diritto fallimentare. Questi tentativi di concordato furono resi obsoleti dalla revisione della Costituzione fed. del 1874, che codificò parzialmente la competenza legislativa della Conf. in materia privata. L'ambito di regolamentazione dei cant. venne limitato nel 1898, quando tale competenza fu sostanzialmente ampliata e nacquero le relative leggi fed.
Il diritto privato della Confederazione
Autrice/Autore:
Eva Petrig Schuler
Traduzione:
Daniela Idra
La Rivista di diritto sviz. (RDS), fondata nel 1852 da Johann Schnell, Friedrich von Wyss e Johann Rudolf Rahn, e la Soc. sviz. dei giuristi (1861) aprirono la strada a un diritto privato sviz. unitario. La RDS fu il primo organo giur. sovracant. il cui obiettivo dichiarato era di studiare a fondo, nello spirito della scuola storica del diritto, la legislazione del territorio, fornendole basi ben precise. La RDS era suddivisa in tre ambiti principali: descrizione scientifica delle istituzioni giur. locali, pubblicazione di fonti giur. storiche e descrizione della legislazione attuale, della prassi e della statistica.
Nel 1862 la presidenza della Soc. sviz. dei giuristi e i redattori della RDS trovarono un accordo che fece della rivista l'organo ufficiale della soc. Sin dall'inizio quest'ultima si era espressa a favore della necessità di leggi unitarie nello Stato fed. Nel 1868 chiese con una petizione la revisione della Costituzione fed., che peraltro avrebbe limitato l'unificazione ad alcune parti del diritto privato e della procedura civile. Già nel 1870 il parlamento approvò l'accoglimento nella Costituzione fed. di un relativo articolo di competenza, che tuttavia fu respinto nella votazione popolare soprattutto perché prevedeva l'unificazione del diritto procedurale. Il nuovo progetto di Costituzione (1874) conferì alla Conf. una competenza legislativa in materie giudicate economicamente urgenti, cioè il diritto delle obbligazioni, compresi il diritto commerciale e quello cambiario, l'esercizio personale dei diritti civili, i diritti d'autore, oltre al diritto di esecuzione e a quello fallimentare (art. 64 cpv. 1 Costituzione fed. del 1874). I lavori legislativi sulle corrispondenti normative fed. furono subito avviati. Sempre nel 1874, la Conf. promulgò inoltre una legge sull'accertamento e la certificazione dello stato civile e il matrimonio. Nel 1887 il popolo estese la competenza legislativa della Conf. alla protezione dei brevetti e nel 1898 la autorizzò a "far leggi anche nelle altre materie del diritto civile" (art. 64 cpv. 2 Costituzione fed. del 1874).
Il Codice civile (CC) entrò in vigore nel 1912, ma, come il diritto delle obbligazioni del 1881, fu più volte sottoposto a revisione a causa delle trasformazioni economiche e sociali che produssero - e ancora produrranno - ulteriori leggi speciali di diritto privato. Crescente importanza per il diritto privato nazionale hanno anche alcune norme intern. o sovranazionali, quali ad esempio la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, la Convenzione di Vienna oppure l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), che determinano un'equiparazione dei diversi diritti privati nazionali.