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Diritto matrimoniale

Nella storia della Svizzera, il Matrimonio apparve regolamentato sul piano giur. a partire dalle Leggi germaniche. In effetti, già la Legge borgognona (VI sec.) e le Leggi alemanniche (VII sec.) regolavano il matrimonio sotto la forma dell'istituto del matrimonio per acquisto (Kaufehe), in cui la potestà (mundium) sulla futura sposa veniva acquistata dal futuro sposo sulla base di un contratto reale fra le fam. (Verlobung). Il pagamento del prezzo (pretium nuptiale) era seguito dalla consegna della futura sposa al marito (Trauung), associata a tutta una serie di riti: accompagnamento nella dimora coniugale, conduzione al talamo, unione carnale attestata dalla Morgengabe, dono fatto dal marito alla consorte, che segnava il punto di partenza della vita comune degli sposi. Ma le leggi germ. mantenevano anche degli elementi caratteristici del matrimonio per rapimento (Raubehe), che si perpetuò simbolicamente in alcune consuetudini, come quella di ostacolare il corteo nuziale (diritto consuetudinario di La Neuveville e statuti di Locarno e della Vallemaggia).

Sotto l'influsso della Chiesa, il matrimonio per acquisto cedette presto spazio al matrimonio per mutuo consenso (contratto consensuale). Il Fidanzamento, reciproco impegno tra i futuri sposi di divenire risp. marito e moglie, veniva perfezionato tramite il matrimonio, che implicava il trasferimento nella dimora comune e l'unione carnale. L'autorità ecclesiastica si limitava allora a benedire l'unione così conclusa, ma la sua lotta contro le usanze germ. della poligamia, dell'incesto e del Divorzio, che urtavano con la propria concezione del matrimonio quale sacramento in cui è rappresentata simbolicamente l'unione di Cristo e della Chiesa, la condusse a esercitare e a estendere progressivamente un controllo giurisdizionale sul matrimonio. A questa competenza giurisdizionale, affermatasi nel periodo carolingio in materia d'incesto (Impedimenti matrimoniali), di Adulterio e, in seguito, di divorzio, si aggiunse presto una competenza legislativa, affermatasi definitivamente nell'XI sec. A partire dall'XI-XII sec., in Svizzera il matrimonio rientrava quindi nell'ambito del diritto canonico (Diritto ecclesiale) e dei Tribunali vescovili, la cui competenza in materia venne riconosciuta dalla Carta dei preti (1370), peraltro molto restrittiva nei riguardi della giurisdizione ecclesiastica. Il trionfo del consensualismo matrimoniale, consacrato da papa Alessandro III (1159-81), che ammise come sufficiente per perfezionare il matrimonio il solo scambio del consenso verbale tra i nubendi, favorì i matrimoni clandestini. Dal XIII sec. la Chiesa adottò alcune misure per conferire solennità alla celebrazione del matrimonio, tra cui la pratica delle pubblicazioni, lo scambio pubblico dei consensi e la benedizione nuziale. Tali provvedimenti non si imposero tuttavia come condizioni di validità del matrimonio.

La situazione mutò con la Riforma. Di fronte alle critiche dei riformatori e allo sviluppo delle legislazioni matrimoniali degli Stati prot., che imposero il principio di una celebrazione ecclesiastica obbligatoria e la tenuta di relativi registri (Berna, 1528; Ginevra, 1541 e 1543), il Concilio di Trento prescrisse nel 1563 (decreto Tametsi), pena la nullità, la conclusione pubblica del matrimonio (matrimonio solenne) davanti al prete e a due o tre testimoni, preceduta dalle pubblicazioni e accompagnata dalla tenuta dei registri matrimoniali (Stato civile). Questa regolamentazione divenne il regime comune nei cant. catt. e nella maggioranza degli Stati catt. europei. Sempre richiamandosi al diritto canonico, i cant. catt. continuarono peraltro a ignorare il divorzio. I cant. rif. invece, allineandosi alle tesi dei riformatori secondo i quali il matrimonio era solo una "faccenda secolare, esteriore", istituzionalizzarono il divorzio, affidandolo alla giurisdizione di specifici organismi, i Concistori.

"No a un diritto matrimoniale sbagliato. Ostile alla famiglia – ostile al matrimonio – ostile ai bambini". Manifesto contrario alle modifiche del Codice civile del 5.10.1984, sottoposte a votazione popolare il 22.9.1985 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).
"No a un diritto matrimoniale sbagliato. Ostile alla famiglia – ostile al matrimonio – ostile ai bambini". Manifesto contrario alle modifiche del Codice civile del 5.10.1984, sottoposte a votazione popolare il 22.9.1985 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste). […]

Sebbene fosse regolato in maniera differenziata a seconda dell'appartenenza confessionale dei cant. e dei loro alleati, durante tutta la storia dell'antica Conf. il matrimonio venne celebrato, salvo poche eccezioni, sotto forma religiosa. Nonostante l'opera laicizzatrice della Rivoluzione franc. e l'intermezzo della Repubblica elvetica, tale regime si perpetuò fino all'introduzione della legge fed. sugli atti dello stato civile e sul matrimonio del 24.12.1874, entrata in vigore nel 1876. In effetti, solo Ginevra (1821), Neuchâtel (1853), il Ticino (1855) e Basilea Città (1871) prevedevano il matrimonio civile obbligatorio quando, in applicazione della nuova Costituzione fed. del 1874 (art. 54 e 60), le Camere fed. decisero l'unificazione e la laicizzazione dello stato civile e del matrimonio per tutto l'insieme della Conf. Adottata in votazione popolare a seguito di referendum nel 1875, la legislazione unificatrice del matrimonio, che estendeva il matrimonio civile obbligatorio e il divorzio all'insieme della Svizzera, venne poi ripresa, per la maggior parte dei suoi disposti, dal Codice civile sviz. del 1907. La regolamentazione fissata dal Codice civile subì modifiche sostanziali soltanto nel 1984 (legge fed. del 5.10.1984). Il nuovo diritto matrimoniale, parte integrante del processo di revisione del Diritto di famiglia, entrò in vigore nel 1988 dopo referendum (1985); fu abolito il modello patriarcale a favore del concetto di partenariato, affermando l'uguaglianza fra gli sposi conformemente ai principi formulati dal XVIII sec. dalla scuola del Giusnaturalismo e diffusi nel XX sec. dall'ideologia dei Diritti umani.

Riferimenti bibliografici

  • P. Jäggi, Das verweltlichte Eherecht, 1955
  • HRG, 1, 809-836
  • A. Dufour, Le mariage dans l'école romande du droit naturel moderne au XVIIIe siècle, 1976
  • A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, 1996
  • A. Dufour, Mariage et société moderne, 1997
  • J.-F. Poudret, Le mariage et la famille, 2002
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Suggerimento di citazione

Alfred Dufour: "Diritto matrimoniale", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 31.01.2006(traduzione dal francese). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009608/2006-01-31/, consultato il 20.03.2025.