Il termine "Costituzione" viene usato per descrivere l'"ordinamento giur. fondamentale dello Stato" e si riferisce alle norme giur. essenziali, centrali per la stabilità della comunità e per regolare i rapporti fra gli organi dello Stato; tali norme possono essere sia non codificate, sia trascritte in un testo unico, sia specificate parzialmente in più documenti ufficiali.
Genesi del concetto di Costituzione in Europa occidentale e negli Stati Uniti
Il moderno pensiero costituzionale si sviluppò organicamente a partire dal regime monarchico inglese. Già prima della Glorious Revolution del 1688, che introdusse stabilmente il termine di "Costituzione britannica", la monarchia si vide costretta a cedere diritti - in seguito più volte confermati - a baroni, nobili, vescovi e liberi cittadini. Parallelamente vennero stabilite nel corso dei sec. determinate regole procedurali per il parlamento e la casa reale; in questo modo l'esercizio del potere venne lentamente definito, pur senza essere codificato in carte costituzionali.
Il costituzionalismo moderno si sviluppò nella sua completezza nelle colonie inglesi dell'America del nord, dove i coloni, dopo il successo della guerra di indipendenza (1776-83), si riallacciarono alla tradizione britannica sviluppandola ulteriormente in due punti. Anzitutto trascrissero le loro Costituzioni e poi, dopo la rottura con la Corona, arrivarono direttamente alla sovranità popolare: il testo costituzionale scritto doveva essere approvato dal popolo, cui in ultima analisi apparteneva fondamentalmente il potere. Le singole colonie si dotarono quindi di testi che riconoscevano i Diritti umani e prescrivevano un'organizzazione dello Stato che servisse direttamente alla tutela dei diritti fondamentali. Questo approccio, che si ritrova anche nella Costituzione statunitense del 1787 e negli emendamenti I-X del 1789, fu ripreso dalla Rivoluzione franc. L'art. 16 della Dichiarazione franc. dei diritti dell'uomo (1789) descriveva in modo generico ciò che ci si poteva aspettare dalla legge fondamentale: "Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata né è determinata la separazione dei poteri, non ha una Costituzione".
Costituzioni svizzere
In Svizzera la concezione anglosassone di Costituzione si diffuse verso la fine del XVIII sec. La prima Costituzione sviz. moderna fu quella imposta dalla Francia alla Repubblica elvetica nel 1798; redatta a Parigi da Peter Ochs, ricalcava la Costituzione dell'Anno III (1795), elencava una serie di diritti fondamentali e prevedeva un'organizzazione statale fondata sulla separazione dei poteri. Dopo il crollo dell'Elvetica, tutti i 19 cant. ottennero nuove Costituzioni cantonali, mentre a livello fed. si ebbe un certo regresso. L'atto di Mediazione del 1803 non può essere considerato una vera Costituzione, analogamente al Patto federale del 1815, concepito come un'alleanza fra cant. L'ottica istituzionale dello Stato di diritto cominciò ad affermarsi nella Rigenerazione del 1830, quando in appena un anno 11 cant. si dotarono di una nuova legge fondamentale, e venne sancita giur. con la Costituzione federale del 1848, il cui art. 5 (rimasto identico nel 1874) rendeva quel concetto di Costituzione vincolante anche per i cant. Nel 1874, quando la Costituzione fed. del 1848 fu sottoposta a revisione totale, molte sue norme restarono invariate. Nella seconda metà del XIX sec. le Costituzioni cant. furono spesso sottoposte a revisioni totali, ma sul finire dello stesso sec. questo processo si fermò quasi completamente. A metà del decennio 1960-70 i cant. ripresero le revisioni costituzionali, 21 delle quali furono portate a termine entro il 2012. Dopo un processo più che trentennale, nel 1999 anche la Costituzione fed. ha subito una revisione totale; il nuovo testo riprende e aggiorna, in una veste linguistica moderna, il diritto costituzionale scritto e non scritto, disponendolo con maggiore trasparenza, ma rinunciando a innovazioni di un certo rilievo.
Riferimenti bibliografici
- W. Kägi, Die Verfassung als rechtliche Grundordung des Staates, 1945
- F. Renner, Der Verfassungsbegriff im staatsrechtlichen Denken der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert, 1968
- J.-F. Aubert, «La constitution, son contenu, son usage», in RDS, 2, 1991, 9-141