de fr it

Diritto internazionale pubblico

Il diritto intern. pubblico è costituito dall'insieme delle norme giur. con cui gli Stati disciplinano i loro rapporti reciproci e, in alcuni casi, sono applicate anche ad altri organismi quali le org. intergovernative; non riguarda per contro le persone giur. di diritto privato (anche se alcune di esse sono attori influenti della comunità intern.) e gli individui (i quali, sebbene non siano soggetti al diritto intern., ne sono spesso i destinatari). Chiamato anticamente diritto delle genti (espressione proveniente dal lat. ius gentium, che si ritrova anche nel ted. Völkerrecht e nell'inglese law of nations), il diritto intern. pubblico si sviluppò con la nascita dello Stato territoriale europeo alla fine del ME, quando sorsero diverse potenze indipendenti che non riconoscevano alcuna entità superiore.

Da ciò deriva la sua natura "orizzontale", non assimilabile alle strutture "verticali" degli ordinamenti giur. nazionali dotati di organi centrali che promulgano il diritto e provvedono alla sua applicazione. Nel diritto intern., queste funzioni vengono svolte dai soggetti stessi, ossia dagli Stati, e in misura crescente dalle Organizzazioni internazionali da loro create. L'esistenza stessa delle org. intern. rivela peraltro una tendenza alla "costituzionalizzazione" dell'ordinamento giur. intern., che non si limita più soltanto a regolare semplicemente la coesistenza fra gli Stati, ma ne favorisce l'attiva collaborazione nei diversi ambiti, anche in quelli che superano il tradizionale quadro delle relazioni interstatali, ad esempio nella protezione dei Diritti umani su scala regionale o universale.

Il diritto intern. concerne tutti gli Stati; tuttavia per la Svizzera esso riveste un significato del tutto particolare. In effetti, essa trasse origine da un complesso di leghe e alleanze che, nonostante la loro comune subordinazione al potere imperiale, assunsero immediatamente una dimensione intern. Fu un atto intern., la pace di Vestfalia del 1648, che sancì formalmente il suo distacco dall'Impero. In seguito, questa "repubblica federativa", come la definì Montesquieu ne Lo spirito delle leggi, fu retta per due sec. (ad eccezione del periodo di dominazione franc. fra il 1798 e il 1814) da "un principio di diritto delle genti piuttosto che di diritto pubblico", come scrisse nel 1824 il pubblicista Hermann Wilhelm Eduard Henke. A partire dal 1848 il diritto intern. non influenzò più in maniera così diretta i fondamenti e le strutture della Conf. come avvenne nelle epoche precedenti; ciononostante un elemento, la Neutralità, riconosciuta a Vienna nel 1815 dalle potenze europee, continuò a condizionarne la vita. Massima politica sotto l'ancien régime, mito politico nel XX sec., la neutralità sviz. presuppone anche un regime giur. speciale derivante dal diritto intern.

Frontespizio dell'opera fondante del neocastellano Emer de Vattel, pubblicata a Londra nel 1758 (Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel).
Frontespizio dell'opera fondante del neocastellano Emer de Vattel, pubblicata a Londra nel 1758 (Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel).

Considerando la naturale apertura della Svizzera verso il diritto intern. - peraltro condivisa con altri piccoli Stati - non stupisce che essa abbia contribuito in maniera importante alla sua formazione. Tra i fondatori della disciplina figura il neocastellano Emer de Vattel, che le conferì la sua impostazione classica con il trattato Il diritto delle genti ovvero Principi della legge naturale, applicati alla condotta e agli affari delle nazioni e de' soverani, apparso nel 1758. L'opera di Vattel si inseriva in una riflessione più generale sul diritto naturale (Giusnaturalismo) e delle genti, sorta nella Svizzera franc. durante il sec. dei Lumi. Derivata dalle opere di Grozio e di Pufendorf, questa "scuola romanda" ebbe come capofila Jean Barbeyrac a Losanna e Jean-Jacques Burlamaqui a Ginevra. Anche Rousseau diede il suo contributo critico a tale corrente di pensiero; egli desistette dal proposito di scrivere un trattato sul diritto delle genti, ma le sue osservazioni sulla guerra formulate nel Contratto sociale ebbero un'enorme risonanza fino alle codificazioni adottate all'Aia nel 1899 e 1907 (convenzioni dell' Aia).

Ritratto fotografico del giurista Alphonse Rivier attorno al 1865 (Musée historique de Lausanne).
Ritratto fotografico del giurista Alphonse Rivier attorno al 1865 (Musée historique de Lausanne).

In questo ambiente intellettuale romando, Vattel fu il solo a trattare il diritto delle genti come materia a se stante; il suo manuale rimase un'opera di riferimento prestigiosa fino alla prima guerra mondiale, che pose fine alla fase classica del diritto intern. Nella seconda metà del XIX sec., altri due Svizzeri seguirono le sue orme, lo zurighese Johann Caspar Bluntschli e il vodese Alphonse Rivier. Bluntschli, a quel tempo professore a Heidelberg, pubblicò nel 1868 Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten, codificazione del diritto intern. di tendenza piuttosto progressista. Per redigerlo l'autore, che nel 1873 fu tra i fondatori dell'Ist. di diritto intern., si ispirò alla celebre ordinanza sul diritto della guerra preparata nel 1863 per il governo degli Stati Uniti da Francis Lieber, con cui era in corrispondenza. Rivier, da parte sua, professore a Bruxelles, pubblicò dapprima un Lehrbuch des Völkerrechts (1889), poi i Principes du droit des gens (1896), compendio che per chiarezza ed equilibrio uguaglia l'opera di Vattel. La serie dei grandi manuali proseguì nel XX sec. con il Lehrbuch des Völkerrechts (1947-51) di Paul Guggenheim, che insegnò a Ginevra e seppe integrare le teorie normativiste della scuola di Vienna con un attento esame della prassi intern. Egli fu probabilmente il maggiore internazionalista sviz. del sec., non solo per la sua opera scientifica, ma anche per l'influenza esercitata dal suo insegnamento e la sua attività nella pratica del diritto.

L'insegnamento e la pratica del diritto intern. sono gli ultimi due aspetti rilevanti. Dalla seconda metà del XIX sec. il diritto intern. è presente stabilmente nei piani di studio delle Univ. sviz., ad esempio a Ginevra dal 1872, a Neuchâtel dal 1883, a Berna dal 1910. D'altra parte, numerosi furono gli studiosi sviz. che, mossi dalla tradizionale predilezione per la risoluzione pacifica delle controversie intern., si adoperarono per diffonderlo sul piano pratico. La Svizzera stessa, del resto, sembra predestinata, grazie alla sua neutralità e all'assenza di una politica espansiva, ad operare a favore dell'intesa fra le nazioni; ne sono testimonianza le numerose missioni compiute dal governo fed. nel campo dei Buoni uffici o della rappresentanza di interessi stranieri. L'impegno concreto della Svizzera a livello intern. viene però incarnato non tanto da Berna, quanto da Ginevra; è in effetti nella città sul Lemano che nel 1872 venne concluso l'arbitrato dell' Alabama fra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, inaugurando quello che può essere definito il periodo d'oro dell'Arbitrato moderno, di cui una delle ultime gemme fu la sentenza pronunciata da Max Huber nel 1928 nell'affare dell'isola di Palmas (Stati Uniti / Paesi Bassi). Ugualmente significativa fu la scelta di Ginevra quale sede della Società delle Nazioni; ed è ancora a Ginevra che vengono associate la Croce Rossa e la missione umanitaria della Svizzera, che si è tradotta sul piano giur. nella progressiva codificazione del diritto afferente alle vittime dei conflitti armati, dalla prima convenzione di Ginevra del 1864 fino alle convenzioni di Ginevra del 1949 e ai loro protocolli addizionali del 1977.

Riferimenti bibliografici

  • A. Pillet (a cura di), Les fondateurs du droit international, 1904
  • G. Lassudrie-Duchêne, Jean-Jacques Rousseau et le Droit des gens, 1906
  • M. Huber, Die soziologischen Grundlagen des Völkerrechtes, 1928
  • P. Meylan, Jean Barbeyrac (1674-1744) et les débuts de l'enseignement du droit dans l'ancienne Académie de Lausanne, 1937
  • A. Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations, 1947
  • F. Lehner, J. C. Bluntschlis Beitrag zur Lösung der Alabamafrage, 1957
  • P. Guggenheim, «Contribution à l'histoire des sources du droit des gens», in Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye, 94, 1958, 5-82
  • A. Dufour, Le mariage dans l'Ecole romande du droit naturel au XVIIIe siècle, 1976, 1-35
  • W. G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, 1984 (19882)
  • D. Schindler, «Die Schweiz und das Völkerrecht», in Neues Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik, a cura di A. Riklin et al., 1992, 99-119
  • V. Chetail, P. Haggenmacher (a cura di), Le droit international de Vattel vu du XXIe siècle, 2011
Link

Suggerimento di citazione

Peter Haggenmacher: "Diritto internazionale pubblico", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 15.04.2015(traduzione dal francese). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009619/2015-04-15/, consultato il 13.04.2024.