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Tribunale sinodale

Tribunale penale ecclesiastico itinerante sorto nell'VIII sec. dalle visite pastorali dei vescovi, che a complemento del sacramento della penitenza sanzionava la violazione delle norme ecclesiastiche. Come in tutto l'Impero carolingio, il tribunale sinodale (dal lat. synodus) era diffuso anche nelle diocesi dell'odierno territorio sviz. Raggiunse il suo periodo di massima attività nel XIII-XIV sec. e fu ripristinato nei territori catt. durante la Controriforma. In alcune località fu sostituito dal Tribunale vescovile. Nei territori rif. come Zurigo, San Gallo o Berna, a questa istituzione subentrarono tribunali matrimoniali e Concistori diffusi fino all'Illuminismo. Giudice del tribunale sinodale fu inizialmente il vescovo, poi l'arcidiacono o il decano. Durante una cerimonia solenne organizzata in giorni stabiliti nella chiesa parrocchiale, il giudice insieme agli altri sacerdoti membri della corte (i giurati sinodali) indagava sulle trasgressioni morali dei parrocchiani (ad esempio adulterio, spergiuro, usura) su indicazione di sei testimoni sinodali. Una persona denunciata poteva difendersi dall'accusa mediante giuramento di purificazione o, se non libera, mediante giudizio divino. Se dichiarata colpevole, subiva una multa o sanzioni religiose, come la preghiera, il digiuno, il pellegrinaggio, la scomunica o l'interdetto, oppure multe pecuniarie.

Riferimenti bibliografici

  • L. Carlen, «Zur geistlichen Gerichtsbarkeit in der Diözese Sitten im Mittelalter», in BWG, 12, 1958, 257-290
  • LThK, 9, 456
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Suggerimento di citazione

René Pahud de Mortanges: "Tribunale sinodale", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 14.12.2010(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009620/2010-12-14/, consultato il 08.09.2024.