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Scomunica

Fondata su basi neotestamentarie, la scomunica è la più importante pena spirituale sviluppata dalla Chiesa medievale. Consiste nell'esclusione temporanea dalla comunità ecclesiale, ma, in generale, non è intesa come un'esclusione dalla Chiesa, resa impossibile dal battesimo. Diversamente dal Bando, la scomunica non veniva pronunciata da tribunali secolari, bensì ecclesiastici. Fino al tardo ME, la scomunica, come la penitenza a cui era legata, sanzionava solo i peccati gravi e accertati pubblicamente. Nel diritto canonico (Diritto ecclesiale), la scomunica viene qualificata, a partire da papa Innocenzo III (1198-1216), come una pena medicinale (poena medicinalis) insieme all'Interdetto e alla sospensione (privazione della carica ecclesiastica), ciò che la distingue dalle pene espiative ecclesiastiche (poena vindicativa). La scomunica, attraverso l'esclusione dalla comunità e dalla grazia ecclesiastica, doveva quindi costringere alla riflessione e alla conversione. L'importanza della sanzione variò considerevolmente nel corso della storia: nel ME lo scomunicato era escluso dai sacramenti e dalle funzioni religiose, inoltre aveva il divieto di intrattenere relazioni sociali con altri cristiani. Nel tardo ME, alla scomunica vennero associate anche conseguenze legali, che privavano l'individuo di alcuni diritti, come la capacità di stare in giudizio, quello di testimoniare o di acquisire dei feudi. Inoltre la scomunica divenne una minaccia efficace per imporre sentenze ecclesiastiche e venne utilizzata frequentemente per riscuotere tributi feudali e debiti. Anche in Svizzera, i Tribunali vescovili pronunciavano la scomunica nel corso di processi legati a debiti finanziari, provocando opposizioni talvolta violente. I cant. conf. e i loro alleati tentarono di premunirsi contro questi abusi attraverso la stipulazione di trattati, come la Carta dei preti (1370), affinché i tribunali ecclesiastici non ostacolassero la formazione delle loro signorie territoriali. In epoca moderna, la scomunica venne ridotta alle sue conseguenze spirituali e religiose sia all'interno della Chiesa catt. sia di quella prot. e venne pronunciata sempre più raramente. Nella Chiesa catt.-romana la scomunica rimane tuttavia una sanzione riconosciuta dal canone 1331 del Codice di diritto canonico del 1983. Le Chiese prot. la ammettono nell'ambito della disciplina ecclesiastica (Concistoro).

Riferimenti bibliografici

  • TRE, 5, 159-190
  • F. Elsener, «Die Excommunikation als prozessuales Vollstreckungsmittel», in Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts, 1989, 152-164
  • R. Pahud de Mortanges, Zwischen Vergebung und Vergeltung, 1992
  • T. Albert, Der gemeine Mann vor dem geistlichen Richter, 1998
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Suggerimento di citazione

René Pahud de Mortanges: "Scomunica", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 06.11.2006(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009625/2006-11-06/, consultato il 09.02.2025.