de fr it

Interdetto

L'interdetto era una sanzione di natura spirituale inflitta nel ME dalla Chiesa, e contemplava la privazione di sacramenti e di atti liturgici. Scopo della misura - considerata dal diritto canonico, come la Scomunica e la sospensione, una "censura" o "pena medicinale" - era costringere il laico o il chierico che ne era colpito, togliendogli gli strumenti ecclesiali della grazia, a ravvedersi e convertirsi; i preti interdetti non potevano né ricevere né celebrare i sacramenti. L'interdetto venne introdotto nel X sec., epoca in cui il potere regio non era più in grado di assicurare la propria protezione sul piano locale alla Chiesa, che quindi cominciò a chiudere le proprie porte a coloro che le usavano violenza. Fino al XIII sec. l'interdetto divenne anche uno strumento della politica papale e vescovile nelle dispute sul potere supremo tra le gerarchie ecclesiastiche e i regnanti secolari; come strumento di potere politico serviva in particolare l'interdetto locale, che in linea di massima vietava tutti gli atti liturgici e le celebrazioni di sacramenti in un determinato territorio (città, Paese, diocesi), spesso prevedendo eccezioni per le festività più importanti e per alcuni gruppi di persone (moribondi, sacerdoti). Con lo scopo di logorare il titolare del potere politico, la sanzione veniva applicata a tutti i suoi sudditi: è quanto accadde ad esempio a Zurigo nel 1249 e nel 1330, a Svitto nel 1303 e a Basilea nel 1482.

L'interdetto personale, analogo nei suoi effetti alla scomunica, come quest'ultima venne frequentemente utilizzato fino al tardo ME quale mezzo per imporre l'esecuzione delle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici. L'esclusione dagli strumenti ecclesiali della grazia rappresentava un castigo notevole; inoltre, il Tribunale vescovile - istituzione presente in Svizzera dalla fine del XIII sec. - offriva la possibilità di una procedura contenziosa sommaria. Per entrambe le ragioni, nei processi legati a debiti finanziari l'interdetto costituiva una misura efficace per permettere al creditore di recuperare denaro dal debitore moroso. I tribunali cittadini, invece, non disponevano ancora degli strumenti processuali adeguati per ottenere il medesimo scopo; da ciò derivarono le alleanze fra città sviz. (come la Carta dei preti, 1370) contro la concorrenza fatta ai loro tribunali da quelli ecclesiastici. Nel tardo ME l'autorità secolare si oppose in misura sempre più importante al ricorso abusivo all'interdetto, in particolare quando la sanzione comminata riguardava il rifiuto di versare tributi alla Chiesa. Le critiche all'interdetto locale e le trasgressioni allo stesso, sempre più diffuse nelle pop. colpite, fecero sì che con l'epoca moderna l'interdetto nel suo insieme di fatto sparisse. Il Codice di diritto canonico in vigore dal 1983 lo prevede ancora come forma attenuata di scomunica (canone 1332), ma in pratica non è più inflitto dalle autorità della Chiesa catt.

Riferimenti bibliografici

  • F. Elsener, «Der eidgenössische Pfaffenbrief von 1370», in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 75, 1958, 104-180
  • M. Kaufhold, Gladius spiritualis, 1994
  • T. D. Albert, Der gemeine Mann vor dem geistlichen Richter, 1998
Link

Suggerimento di citazione

René Pahud de Mortanges: "Interdetto", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 23.01.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009626/2008-01-23/, consultato il 29.03.2024.