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Vicariato imperiale

Nel Sacro Romano Impero, il vicario imperiale assumeva la reggenza in caso di vacanza del trono (vacante imperio), di assenza (absente rege) o di incapacità del sovrano. Nel ME gli imperatori nominarono regolarmente vicari per i territori in cui non risiedevano. Ciò non avvenne solo per l'Italia, ma anche per i territori ted. dell'Impero (di cui faceva parte la Conf.) quando i sovrani si recavano a Roma. Pretese pontificie sul vicariato imperiale vennero respinte già nel XIV sec.

La Bolla d'Oro del 1356 regolamentò durevolmente il vicariato imperiale in caso di vacante imperio. Al conte palatino del Reno spettava il vicariato imperiale sui territori renani e svevi (incluse le zone della nascente Conf.) e le aree di diritto franco, al duca di Sassonia quello sulle regioni di diritto sassone. I conti di Savoia ne furono titolari dalla metà del XIII sec.; nel maggio del 1365 il vicariato imperiale fu attribuito in maniera perpetua al conte Amedeo VI e ai suoi eredi per le città e diocesi di Sion, Losanna, Ginevra, Aosta, Ivrea, Torino, Moriana, Tarantasia e Belley e per la contea di Savoia. Già nel settembre del 1366 questa concessione fu tuttavia revocata dall'imperatore. Il vicariato imperiale servì ai conti quale strumento per affermare la loro supremazia nella regione, soprattutto di fronte ai vescovi. Secondo la Bolla d'Oro, tra le prerogative di questa funzione figuravano l'amministrazione della giustizia, il diritto di presentazione alle prebende ecclesiastiche, la riscossione di tributi, il conferimento di feudi - tranne quelli che prevedevano la consegna di una bandiera (Fahnenlehen) - e ricevere giuramenti di fedeltà.

Tra i vari diritti, quelli giurisdizionali, esercitati dai tribunali del vicariato, assumevano la maggiore importanza. Nei periodi di interregno, la Camera imperiale giudicava in nome dei vicari imperiali. In quest'ambito la loro influenza sui territori conf. fu però scarsa, poiché già dal tardo ME i cant. regolamentarono in maniera largamente autonoma i loro conflitti giur. Si ignora se e in che misura i vicari imperiali informassero i Conf. sulla loro attività: i recessi della Dieta fed. non contengono nessuna indicazione in tal senso e negli archivi conf. non si trovano documenti vicariali. Tra le prerogative del vicariato imperiale figurava il diritto del conte palatino di giudicare il sovrano. Fu per questo motivo che nel 1442, durante la Vecchia guerra di Zurigo, Federico III propose ai suoi avversari conf. di appellarsi al conte palatino.

In epoca moderna il vicariato imperiale perse generalmente di importanza, malgrado l'ampliamento dei suoi diritti. Per la Conf. non esercitò più alcun ruolo a causa del suo status particolare all'interno dell'Impero.

Riferimenti bibliografici

  • W. Hermkes, Das Reichsvikariat in Deutschland, 1968
  • HRG, 4, 807-810
  • LexMA, 7, 648 sg.
Link

Suggerimento di citazione

Bettina Braun: "Vicariato imperiale", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 17.11.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009838/2015-11-17/, consultato il 19.03.2024.