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Assemblea federale

L'Assemblea fed., già definita dalla Costituzione federale del 1848 "suprema autorità della Conf." ("sotto riserva dei diritti del popolo e dei Cant." dalla revisione del 1874), è superiore alle altre massime autorità fed. (Consiglio federale e Tribunale federale) in quanto organo rappresentativo eletto direttamente da popolo e cant. Rappresentante del potere legislativo, elegge gli altri due organi, ne determina in ampia misura il quadro e le basi delle attività e li controlla; il principio della Separazione dei poteri, tuttavia, le nega ingerenze dirette nelle loro sfere di competenza.

Sistema bicamerale

Uno dei temi di discussione più importanti che si svilupparono attorno alla nascita dello Stato federale (1848) riguardò l'organizzazione del Parlamento: alcuni volevano che fosse unitario e rappresentasse proporzionalmente la pop., il che avrebbe confinato i cant. più piccoli in un ruolo affatto minoritario; altri auspicavano una sorta di riedizione della Dieta federale, modificata e composta da deputati dei cant., il che però avrebbe impedito alla maggioranza radical-liberale, rappresentata spec. nei grandi cant. dell'Altopiano, di perseguire i propri scopi. Dopo faticose trattative, si raggiunse il compromesso del sistema bicamerale sul modello statunitense. Da allora l'Assemblea fed. è costituita da due Camere: il Consiglio nazionale, rappresentativo del popolo, e il Consiglio degli Stati (successore della Dieta fed.) in rappresentanza dei cant. I due organi sono equiparati: l'Assemblea fed. può esercitare le proprie competenze soltanto in presenza di una decisione concorde dei due Consigli. Le Camere deliberano separatamente; si riuniscono nei casi in cui uno scaglionamento temporale delle decisioni sarebbe inadeguato (ad esempio nell'elezione di Consiglio fed., Cancelliere della Confederazione, Tribunale fed. e Generale dell'esercito).

Consiglio nazionale

Nel 1848 il Consiglio nazionale - chiamato anche Camera bassa, Camera del popolo, e talvolta solo Camera o Nazionale - contava 111 membri: ogni Consigliere rappresentava 20'000 ab. (non solo cittadini sviz.). La crescita demografica comportò un progressivo aumento dell'organico, fissato poi a 200 nel 1962; decisivi per il numero dei seggi attribuiti ai vari cant. - almeno uno, comunque, per ogni cant. o semicant. - sono i dati dell'ultimo censimento fed.

Dal 1931 le Elezioni del Consiglio nazionale si svolgono ogni quattro anni (prima ogni tre). A differenza delle democrazie parlamentari, la legislatura non può venire abbreviata o prolungata dal governo né dal parlamento stesso; dopo il rinnovo generale, che dal 1851 avviene sempre in ottobre, la nuova Camera si costituisce all'inizio della sessione invernale successiva.

Fino al 1917 il Consiglio nazionale venne eletto con il sistema maggioritario, sostituito nell'autunno del 1919 da quello proporzionale (Sistemi elettorali). Il principio della separazione dei poteri è applicato con coerenza anche a livello dei singoli deputati: nessun Consigliere nazionale può sedere nell'altra Camera, in governo o nel Tribunale fed. né essere cancelliere della Conf., generale o funzionario fed. L'impossibilità di eleggere ecclesiastici al Consiglio nazionale, frutto dell'anticlericalismo del giovane Stato fed., è stata revocata con la Costituzione fed. del 1999.

Consiglio degli Stati

Il Consiglio degli Stati - chiamato anche Camera alta o Camera dei cant., e talvolta solo Senato o Stati - è composto da 46 membri (due per ogni cant., uno per ogni semicant.) dalla nascita del cant. Giura (prima erano 44). Agli inizi assomigliava ancora per molti aspetti alla Dieta fed.; tuttavia, a differenza dei delegati alla Dieta i suoi membri non votavano più come prescritto dai risp. cant. ("divieto di ricevere istruzioni"). Le elezioni della Camera alta sottostanno a regolamentazioni cant., che però nel corso degli anni si sono sempre più allineate a quelle vigenti per il Consiglio nazionale. Se un tempo erano i parlamenti cant. che di norma eleggevano i propri Consiglieri agli Stati, e solo per la durata di un anno, oggi si è passati ovunque alla votazione popolare (nel cant. Berna solo dal 1977); il mandato, come nell'altra Camera, è quadriennale per tutti. Le elezioni si svolgono contemporaneamente a quelle del Consiglio nazionale (tranne nel cant. Appenzello Interno) e secondo il sistema maggioritario, ad eccezione dei cant. Giura e, dal 2011, Neuchâtel. Per la Camera alta dal 2003 valgono le stesse incompatibilità cit. per quella bassa. In precedenza se i funzionari fed. e, fino al 1999, gli ecclesiastici, erano esclusi dal Nazionale, venivano tuttavia ammessi agli Stati, purché lo consentisse il diritto cant.

Una caratteristica del sistema bicamerale sviz. è la diversità dei due Consigli. Il Nazionale è più animato, più chiassoso ma anche più anonimo, e in genere è la sede in cui vengono espresse le idee nuove, spesso ventilate per la prima volta da minoranze piuttosto ridotte; gli Stati, per loro natura più tranquilli, sono quasi interamente dominati dagli esponenti dei Partiti maggiori. Il sistema proporzionale fa sì che l'attività del Consiglio nazionale venga gestita dai gruppi o Frazioni parlamentari e dai rispettivi partiti politici; nel Consiglio degli Stati, dall'attività meno regolamentata, non esistono frazioni e spesso gli interessi regionali sono più importanti dell'appartenenza partitica.

Il prestigio della Camera alta è stato al centro di ripetute controversie. Agli inizi dello Stato fed. essa veniva giudicata negativamente, perché considerata erede di una Dieta fed. superata. La durata del mandato dei suoi membri era troppo breve per attirare l'attenzione di esponenti politici di spicco, che, del resto, sedevano prevalentemente in Consiglio nazionale, a cui spesso era affidato il primo turno di dibattito sulle questioni importanti. Nel recente passato i ruoli si sono invertiti: l'elezione popolare con il sistema maggioritario e il mandato più lungo hanno conferito alla Camera dei cant. un prestigio maggiore. Inoltre, per la sua maggiore omogeneità politica, essa gode di un influsso effettivo superiore, per esempio nella procedura di composizione delle divergenze. In molti casi, la carriera dei politici prevede che essi facciano parte dapprima del Consiglio nazionale e poi di quello degli Stati. Di recente è stata più volte criticata la sottorappresentazione della pop. urbana alla Camera alta; diverse proposte di riforma (rappresentanza dei cant. lievemente graduata in base alla rispettiva pop., soppressione della Camera alta stessa ecc.) sono comunque rimaste inascoltate. Il compromesso storico del 1848, secondo cui lo Stato fed. sviz. riposa sia sull'uguaglianza dei cittadini sia su quella dei cant., è valido ancora oggi.

Rappresentanza politica, difesa di interessi

Compito principale dell'Assemblea fed. è di rappresentare la pop. e i suoi vari interessi politici, sociali e regionali; alcuni gruppi, tuttavia, sono o sovra o sottorappresentati. Il Consigliere "medio" è un uomo di ca. 50 anni con un titolo univ. (di solito in diritto) e un reddito annuo superiore alla media (quasi 250'000 frs. nel 1996). Ben rappresentati fin dagli inizi dello Stato fed. sono i membri delle autorità cant.; nel XX sec. si sono aggiunti anche i contadini e i funzionari delle federazioni, subentrati a proprietari terrieri e imprenditori, nel XIX sec. ancora detentori di numerosi seggi. Sottorappresentati sono sempre stati i minori di 40 anni (salvo agli inizi, quando erano il 38% dei deputati), gli operai, gli impiegati e le donne. Dopo l'introduzione del Suffragio femminile (1971), le prime donne elette occuparono il 5,5% dei seggi nel Consiglio nazionale (11 seggi) e il 2,5% nel Consiglio degli Stati (1); nel 2003 la percentuale è salita risp. al25% (50) e al 23,9% (11).

Elezioni al Consiglio nazionale 1919-2015
Elezioni al Consiglio nazionale 1919-2015 […]
Composizione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati 1919-2015
Composizione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati 1919-2015 […]

L'introduzione della proporzionale (1919) modificò radicalmente la composizione partitica della Camera bassa: mentre in precedenza dominavano i radicali, il nuovo sistema equilibrò le forze, con tre gruppi parlamentari maggiori di consistenza più o meno analoga (PS, PRD e PPD) e uno medio (UDC). Negli anni 1990-2000 quest'ultima progredì a scapito del PRD, del PPD e, nel 1999, dei piccoli partiti di destra, arrivando a costituire nel 2003 il gruppo di maggioranza. Il sistema elettorale determina la rappresentanza in parlamento e ciò è comprovato anche dalla composizione fondamentalmente diversa della Camera alta, dominata da radicali e catt. conservatori (più tardi PPD).

Se partiti e frazioni svolgono un ruolo importante nell'Assemblea fed., il voto effettivo dei singoli Consiglieri viene influenzato - talvolta in modo duraturo - anche da altri fattori, quali la regione di provenienza e gli specifici interessi economici e sociali (soprattutto al Consiglio nazionale prima del 1919 e oggi al Consiglio degli Stati). La stessa Camera bassa, tuttavia, sebbene eletta con la proporzionale, non conosce coalizioni partitiche fisse come nelle democrazie parlamentari (Democrazia consociativa): a seconda del tema in discussione si creano alleanze diverse, non di rado trasversali ai gruppi parlamentari. In genere, peraltro, l'alleanza vincitrice è formata prevalentemente dalle tre grandi frazioni borghesi (fenomeno ancora più evidente prima dell'adozione della Formula magica nel 1959); la sinistra, minoritaria in parlamento, esce più spesso (ma non sempre) perdente dalle questioni controverse.

Evoluzione del ruolo dell'Assemblea federale

Il ruolo dell'Assemblea fed. all'interno del processo decisionale dello Stato è il frutto dell'interazione continua e dell'evoluzione dei rapporti fra diversi fattori quali i Diritti politici, l'influenza di Gruppi di interesse parlamentari e Federazioni, e lo sviluppo dell'Amministrazione federale. Agli inizi dello Stato fed., la conduzione del Paese era sottoposta a un autentico "dominio" parlamentare (ammesso e non concesso che le scarse competenze del governo centrale consentano di parlare dell'esercizio di un potere); chi difendeva interessi sedeva direttamente nell'Assemblea fed., mentre il popolo non poteva intervenire poiché privo dell'Iniziativa popolare e dello strumento del Referendum popolare.

Il predominio dell'alta borghesia liberale venne tuttavia contrastato con sempre maggiore decisione dal Movimento democratico che, collaborando con l'opposizione catt. conservatrice, riuscì ad introdurre il referendum facoltativo sulle leggi (1874) e il diritto di iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione fed. (1891). L'ampliamento dei diritti popolari cambiò radicalmente anche il ruolo dell'Assemblea fed., la cui attività legislativa poteva venire bloccata con l'arma referendaria. I gruppi di interesse si organizzarono sempre meglio (anche e proprio grazie all'introduzione del referendum) e, oltre a far eleggere i propri rappresentanti direttamente in parlamento, offrirono ai membri del legislativo la possibilità di far parte degli organi direttivi di grandi federazioni e grandi imprese; parallelamente, i compiti sempre crescenti dello Stato fed. costrinsero il governo a potenziare il proprio apparato amministrativo e a offrire quindi alle lobby un nuovo campo di azione; i gruppi di interesse potevano così influire sulla stesura dei progetti di legge già in sede preparlamentare (Procedura di consultazione). Ciò indebolì la posizione dell'Assemblea, rimasta in gran parte lo stesso "parlamento di notabili" del 1848 (con indennità minime e carenza di infrastrutture proprie); nella prima metà del XX sec. essa perse ulteriormente importanza, sia perché le situazioni di crisi causate dalle due guerre mondiali provocarono il passaggio di gran parte delle competenze al Consiglio fed. (Pieni poteri), sia perché il clima autoritario e antiparlamentare diffusosi nell'intera Europa influenzò anche la vita politica sviz.

Il processo inverso ebbe inizio negli anni 1960-70, allorché l'affare Mirage (1964) - cui fece seguito nel 1988-89 quello delle schedature (protezione dello Stato) - evidenziò l'inadeguatezza dei controlli dell'Assemblea fed. e le conseguenze che ne potevano derivare; i suoi strumenti di controllo vennero quindi potenziati. La crescente dispersione degli interessi rese in seguito più difficile la negoziazione di soluzioni vincolanti sia per le grandi lobby sia per il governo e l'amministrazione. Sul finire del XX sec. il parlamento è tornato ad avere un certo peso nell'iter legislativo; a differenza di prima i suoi interventi di modifica, e non di rado di completa revisione, dei testi di legge sono molto più frequenti. Come agli inizi dello Stato fed., accade nuovamente che leggi fed. (per esempio quella sull'IVA) vengano stese dal parlamento stesso senza interventi sostanziali del governo. Presupposti istituzionali di tale evoluzione sono stati la rivalorizzazione dell'iniziativa parlamentare (dal 1963, Interventi parlamentari), la creazione dei servizi del parlamento (dal 1966), la professionalizzazione specifica del lavoro di commissione grazie al sistema delle Commissioni parlamentari permanenti (dal 1991) e la definizione più precisa dei diritti e dei compiti dei parlamentari sancita nella Costituzione fed. del 1999 e nella legge sul parlamento del 2002.

Competenze

Le decisioni in materia costituzionale spettano fin dal 1848 a popolo e cant., ma è l'Assemblea fed. a strutturare i contenuti dei progetti di revisione parziale o totale della Costituzione fed.; se un'iniziativa popolare per una revisione parziale (possibilità introdotta nel 1891) è presentata sotto forma di progetto già elaborato, le Camere devono invece limitarsi a una raccomandazione di voto o tutt'al più alla stesura di un controprogetto.

L'Assemblea ha la competenza di legiferare. In senso formale, ciascuna delle Leggi fed. è opera del legislatore, che in Svizzera è costituito da parlamento e (dal 1874) popolo; quest'ultimo le dà il suo assenso esplicito (in sede di votazione referendaria) oppure tacito (senza referendum). Le regolamentazioni di rilievo devono essere contenute nella legge formale stessa; la competenza di emanare normative meno importanti (ordinanze) può invece essere delegata dall'Assemblea a se stessa oppure al Consiglio fed. La Costituzione fed. del 1999 ha precisato la terminologia riguardante gli atti parlamentari, prima fonte di confusioni: i precedenti "decreti fed. di carattere obbligatorio generale", infatti, potevano essere sia leggi fed. a termine sia ordinanze parlamentari, risp. soggette e non soggette a referendum obbligatorio; tuttavia, questa interpretazione del decreto fed. di obbligatorietà generale, risalente al 1962, non corrispondeva del tutto allo spirito della Costituzione del 1874, che intendeva sottoporre a referendum anche gli atti amministrativi importanti dell'Assemblea fed.

Il parlamento rivendica da sempre anche singole competenze amministrative che con la separazione dei poteri statali spettano in primo luogo all'esecutivo. Gli atti amministrativi di particolare importanza politica (definiti "decreti fed." dalla Costituzione fed. del 1999), che riguardano un elevato numero di cittadini o hanno conseguenze finanziarie non indifferenti (ad esempio l'allestimento della rete stradale nazionale, la costruzione di nuove linee ferroviarie o di centrali nucleari), necessitano, secondo la concezione sviz. di democrazia, di una legittimazione democratica superiore a quella dell'esecutivo e che deve provenire dal legislativo ed eventualmente anche dal popolo.

L'Assemblea fed. partecipa, inoltre, al governo e alla direzione dello Stato. Oltre a eleggere gli altri due organi supremi della Conf., interviene nelle pianificazioni importanti dell'attività statale; dal 1968 il Consiglio fed. le sottopone un rapporto sulle "linee direttive della politica governativa" (dal 1986 "rapporto sul programma di legislatura"), di cui essa si limitava, fino al 2003, a prendere conoscenza. Dal 2003 prende posizione al riguardo attraverso un decreto fed.

La Costituzione fed. del 1848 divise le competenze in materia di politica estera fra Assemblea fed. e governo; dagli inizi del XX sec., tuttavia, il governo rivendicò con sempre maggiore forza la conduzione esclusiva di questo settore; al parlamento venne in pratica lasciato il compito di ratificare trattati intern., alla cui stesura non prendeva parte. A causa del continuo aumento dell'importanza della legislazione intern., l'Assemblea fed. rischiò così di perdere gran parte del suo influsso.Con l'apertura del dibattito sull'eventuale adesione sviz. allo Spazio economico europeo, i diritti di partecipazione del legislativo alla politica estera vennero di conseguenza rafforzati nel 1991 e nel 2002; da allora, fra l'altro, il governo è tenuto a consultare le commissioni parlamentari di politica estera sulle linee-guida e sulle direttive del mandato negoziale in caso di trattative con organismi intern.

Nella pratica, l'Assemblea fed. non ha mai potuto esercitare in maniera esclusiva la propria competenza di prendere decisioni in materia di guerra e di pace. Infatti, le ordinanze sull'esercito, le misure per conservare la sicurezza esterna o interna, gli Interventi federali spettano in comune a governo e parlamento; in generale il primo si è rivelato più adatto nell'adottare simili provvedimenti urgenti. Spettano al legislativo le amnistie e - a Camere riunite - l'esercizio del diritto di grazia.

Fra le sue competenze più importanti vi è quella del bilancio. Ogni spesa della Conf. deve essere accettata dall'Assemblea fed. nel quadro del preventivo annuale (in dicembre) o di eventuali sedute aggiuntive; il margine di intervento è tuttavia ridotto, in quanto una gran parte delle spese è vincolata da disposizioni di legge o da crediti di firma. Ogni anno, nella sessione estiva, le Camere approvano il conto dello Stato; tale esame della gestione finanziaria rientra nell'ambito dell'alta vigilanza del parlamento su governo e amministrazione. In materia di finanze, dal 1903 la delegazione finanziaria delle Camere gode di ampi diritti di verifica durante l'intero anno di bilancio.

Il controllo sulla gestione degli affari avviene da un lato in sede di approvazione del resoconto governativo (ogni volta nella sessione estiva) e dall'altro all'interno delle commissioni della gestione (dagli anni 1960-70). L'Assemblea non può decidere da sola di modificare o abolire risoluzioni e ordinanze delle autorità sottoposte al suo controllo, ma ha la facoltà di cambiarne le basi legali, raggiungendo così il suo scopo. La portata giur. attribuita alla mozione nel 2002 mostra chiaramente che l'Assemblea può intervenire in maniera vincolante nell'ambito di competenza del Consiglio fed., ciò che in passato fu per lungo tempo contestato. Nella pratica, l'effetto politico di simili interventi è più importante di quello giur. formale. l diritto di informazione e le competenze di indagine di cui l'Assemblea gode nei confronti del governo costituiscono le premesse per una vigilanza efficace; dalla fine del XIX sec. il Consiglio fed. ha cominciato anche in questo ambito a delimitare una propria sfera autonoma, in cui il parlamento non dovrebbe intervenire. Dopo l'affare Mirage e quello delle schedature, in ogni caso, il parlamento è riuscito a imporre un diritto illimitato di accesso agli atti almeno per le sue delegazioni (commissione parlamentare d'inchiesta, delegazione delle commissioni della gestione).

Anche il Tribunale fed. è sottoposto a vigilanza parlamentare, ma l'indipendenza del potere giudiziario comporta che il controllo si limiti alla gestione amministrativa e non interessi le sentenze. La Costituzione fed. del 1848 affidava all'Assemblea il compito di dirimere tutti "i riclami [sic] dei Cant. o dei cittadini contro gli ordini o le decisioni del Consiglio fed."; quella del 1874 e le revisioni legislative posteriori hanno trasferito queste ampie competenze in materia giur. interamente al Tribunale fed.

Organizzazione e modo di operare

Le Camere, riunite per la prima volta il 6.11.1848, scelsero Berna quale Capitale federale e quindi sede delle autorità fed. il 27 dello stesso mese. Fino al 1856 il Consiglio nazionale si riunì nel vecchio Casino (oggi sede della Banca cant. di Berna), mentre il Consiglio degli Stati venne ospitato nel palazzo consiliare dell'Äusserer Stand sulla Zeughausgasse; in seguito il parlamento venne trasferito nell'ala occidentale dell'odierno Palazzo federale; dal 1902 esso tiene le proprie sedute nel corpo centrale dell'odierno "Palazzo del parlamento".

I due Consigli vengono convocati in sessioni ordinarie e straordinarie, e di norma le loro riunioni si svolgono contemporaneamente. Agli inizi vi era un'unica sessione ordinaria (in luglio), che tuttavia, già allora, spesso non bastava per il disbrigo di tutti gli affari; i dibattimenti venivano aggiornati ogni volta dopo tre o quattro settimane e proseguiti in altre sedute (massimo tre), fissate nel corso dell'anno. Dal 1908 si svolge un solo turno di quattro sessioni ordinarie (in genere di tre settimane, in dicembre, marzo, giugno e settembre), con la possibilità di ricorrere a sessioni speciali (solitamente di una settimana). Mentre le sessioni ordinarie sono stabilite dalla legge e quelle speciali dall'ufficio della singola Camera, sessioni straordinarie possono avere luogo su richiesta del Consiglio fed. (per esempio all'inizio delle guerre mondiali), di 1/4 dei Consiglieri nazionali (negli anni 1891, 1985, 1986 e 1998) o - cosa però mai avvenuta - di cinque cant. (1/4 dei Consiglieri agli Stati nella Costituzione fed. del 1999); il relativo programma di sessione è allora preparato dall'ufficio consiliare in questione.

I pres. delle due Camere restano in carica per un anno; quello del Consiglio nazionale dirige anche le sedute congiunte e rappresenta la più alta carica protocollare dello Stato fed. Entrambi i pres. sono assistiti nella gestione degli affari dai vicepres. e dall'ufficio della rispettiva Camera, che comprende anche gli scrutatori (e nel Consiglio nazionale i pres. di frazione).

Affinché le Camere possano deliberare in maniera valida, la Costituzione fed. richiede la presenza della maggioranza assoluta dei membri, condizione però spesso difficile da realizzare. Le sedute parlamentari sono pubbliche, e solo in casi eccezionali avvengono a porte chiuse; i verbali vengono pubblicati - parzialmente dal 1891, interamente dal 1971 - nel Bollettino ufficiale (già Bollettino stenografico).

Oggetti di dibattito consiliare sono anzitutto progetti di legge o di decreti fed. preparati dal governo o da commissioni parlamentari; il dibattito comprende un'entrata in materia, una deliberazione di dettaglio e una votazione sul complesso. Altri temi affrontati sono rapporti del Consiglio fed. o di commissioni parlamentari, proposte parlamentari, iniziative cant., elezioni, petizioni, dichiarazioni del governo e mozioni d'ordine; la maggior parte degli oggetti viene trattata preliminarmente dalle commissioni parlamentari. Ogni Consigliere gode di un diritto di proposta illimitato, ma nella Camera bassa il diritto individuale di parola è soggetto a restrizioni (durata degli interventi, numero di oratori per frazione, procedura scritta).

Le votazioni delle Camere avvengono a maggioranza semplice, ma per la Clausola d'urgenza (entrata in vigore immediata di una legge fed.), per determinati decreti finanziari ("contenimenti di spesa", 1951-58 e dal 1995) e per i decreti in deroga alle norme sul "freno dell'indebitamento" (dal 2002), la Costituzione fed. richiede l'assenso della maggioranza assoluta di tutte e due le Camere. Già il primo regolamento del Consiglio nazionale prevedeva il diritto di chiedere votazioni per appello nominale; sempre più frequenti e causa di notevoli perdite di tempo, esse hanno indotto il Consiglio nazionale ad adottare un sistema di votazione elettronico (1993).

La norma che prevede l'assenso dei due Consigli per l'adozione degli atti parlamentari rende necessarie disposizioni per una procedura congiunta. I pres. delle due Camere decidono quale dei due organi debba affrontare per primo ("Camera prioritaria") la discussione di oggetti che vengono sottoposti all'Assemblea dall'esterno. Di norma la seconda Camera non avvia il dibattito sullo stesso tema prima della sessione successiva; tuttavia, in casi urgenti, la conferenza di coordinamento fra i due uffici può decidere di trattarle nella stessa sessione. Se le decisioni dei due rami del parlamento divergono, esse passano da una Camera all'altra fino a quando non viene trovato un accordo, che può arrivare anche dopo diversi scambi (procedura di composizione delle divergenze); se le due Camere non riescono ad accordarsi, la proposta fallisce. Dal 1991 la conferenza di conciliazione, creata nel 1902, viene attivata dopo che le Camere hanno deliberato ciascuna tre volte; per i testi soggetti a referendum, dopo la composizione delle divergenze e dopo la redazione del testo da parte dell'apposita commissione, si tiene un voto finale in entrambe le Camere.

Status giuridico, indennità e infrastrutture parlamentari

Il parlamentare gode di alcuni privilegi che gli consentono di esercitare il proprio mandato al riparo dalle interferenze degli altri poteri dello Stato: oltre ad avvalersi dell'immunità assoluta per la sua attività nelle Camere e nelle relative commissioni, è protetto anche da un'immunità relativa per gli interventi legati alla sua posizione di deputato (per i quali può venire perseguito solo con l'assenso - concesso in rarissimi casi - dell'Assemblea fed.). Beneficia, inoltre, del principio di inviolabilità durante le sessioni, durante le quali nessun procedimento penale può venire aperto o proseguito nei suoi confronti salvo con il consenso suo o della Camera cui appartiene.

Dal 1848 i parlamentari ricevono un compenso finanziario, costituito anzitutto da una diaria di partecipazione alle sedute (14 frs. nel 1848, 400 nel 2003) e da diversi rimborsi-spese; visto che a tali importi vanno aggiunti (dal 1972) un forfait annuale e un'indennità previdenziale (risp. di 24'000 e 5933 frs. nel 2003), ogni membro delle Camere ha ricevuto in media nel 2003 un reddito annuo di ca. 70'000 frs. imponibili (diarie e forfait annuale, diarie escluse). Dal 1972 ricevono finanziamenti anche i gruppi parlamentari (4,9 milioni di frs. nel 2003). Le indennità hanno l'obiettivo da un lato di compensare in certo qual modo l'impegno effettivo del deputato e quindi garantire una certa uguaglianza di opportunità nell'esercizio del suffragio passivo (Diritto di voto e eleggibilità), dall'altro di impedire che l'Assemblea fed. diventi un parlamento a tempo pieno. Il sistema di Milizia dovrebbe permettere ai Consiglieri di portare nelle rispettive Camere le proprie esperienze professionali e di mantenere i contatti con la cittadinanza: due scopi tuttavia sempre più difficili da raggiungere visto il continuo aumento del loro carico di lavoro. Nel 2001, in media, ogni parlamentare dedicava ca. il 56% del proprio orario lavorativo al mandato, motivo che ha spinto l'83% di essi a ridurre la propria attività professionale; il 47% ha riscontrato una riduzione del proprio reddito complessivo. Di fatto, all'inizio del XXI sec. il parlamento non è più di milizia ma semiprofessionale. Due proposte che prevedevano indennità più alte per i suoi membri hanno subito sonore sconfitte in sede di referendum (1962, 1992).

Anche le infrastrutture a disposizione dell'Assemblea fed. sono rimaste modeste. In origine la cancelleria fed. fu concepita come uno Stato maggiore al servizio di governo e parlamento; tuttavia, l'aumento degli atti amministrativi dell'esecutivo ha costretto la cancelleria a trascurare il legislativo. L'Assemblea ha sviluppato con molta lentezza un proprio segretariato (i cosiddetti servizi del parlamento), che dal 1972 è indipendente dalla cancelleria fed. e che nel 2003 impiegava 182 persone. Per svolgere i loro compiti, tuttavia, le Camere possono ancora utilizzare uffici dell'amministrazione fed. generale.

Riferimenti bibliografici

  • Gruner, Bundesversammlung/L'Assemblée
  • J. Düblin, Die Anfänge der Schweizerischen Bundesversammlung, 1978
  • Das Parlament - "Oberste Gewalt des Bundes"?, 1991
  • J.-F. Aubert, L'Assemblea federale svizzera, 1848-1998, 1998 (franc. 1998, con bibl.)
  • A. Jegher, Gesetzgebungstätigkeit der Schweizerischen Bundesversammlung, 1998
  • M. von Wyss, Maximen und Prinzipien des parlamentarischen Verfahrens: eine Untersuchung über die Schweizerische Bundesversammlung, 2001
Link

Suggerimento di citazione

Martin Graf: "Assemblea federale", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 02.12.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010081/2015-12-02/, consultato il 18.04.2024.