de fr it

Parlamento

In senso moderno il parlamento è un'assemblea di rappresentanti del popolo, cui è conferito un mandato di durata limitata in base a Elezioni generali e libere; i deputati si riuniscono in sessioni regolari stabilite dalla legge per dibattere e deliberare. Sotto riserva dei diritti popolari, le funzioni minime del parlamento sono l'esercizio del potere legislativo, l'approvazione dei trattati intern., delle spese pubbliche e dei conti dello Stato, la sorveglianza dell'operato dell'esecutivo, dell'amministrazione e dei tribunali. I suoi membri, i parlamentari, dibattono pubblicamente degli affari correnti e prendono decisioni a maggioranza, secondo una procedura prestabilita e in generale senza indicazioni di voto vincolanti.

Origini

Riferito in un primo tempo a colloqui e trattative (dal lat. parlamentum), il termine parlamento indicò in seguito un'assemblea istituzionalizzata e infine anche l'edificio in cui si riuniva. Le radici di questa istituzione risalgono in Europa al XII-XIII sec. Il parlamento inglese, che progressivamente riuscì a ottenere dal re l'attribuzione di importanti prerogative (spec. in ambito giudiziario), ebbe un ruolo precursore e la sua Camera dei Comuni servì da modello a molti Paesi, fra cui Stati Uniti, Francia e Svizzera.

Anche nel resto dell'Europa si costituirono assemblee parlamentari (Cortes, Reichstag) su invito dei sovrani che se ne servivano per controllare meglio il proprio territorio e far approvare nuove imposte. In Svizzera Assemblee degli Stati, che fornivano "aiuto e consiglio", furono istituite solo nei principati, ecclesiastici o laici. Altrove le tendenze che avrebbero potuto condurre a regimi basati su istituzioni simili furono riorientate verso un sistema di ispirazione repubblicana anche per influsso com. Assemblee degli Stati come i Gran Consigli (Ancien Régime), istituiti nel solco del movimento com. tra il XIV e il XVI sec., non furono tuttavia precursori diretti dei moderni parlamenti democratici, che trassero per contro origine dal sistema rappresentativo introdotto nel XIX sec. dalla borghesia liberale e dalla progressiva affermazione del suffragio universale.

Evoluzione in Svizzera

Istituito il 12.4.1798 sotto la Repubblica elvetica, il primo parlamento nazionale sviz. era formato da due camere, il Gran Consiglio (Repubblica elvetica) e il Senato. Esso fu soppresso dall'atto di Mediazione, che creò 19 parlamenti cant. (Gran Consigli, in area ted. anche Kantonsrat o Landrat), la cui rappresentatività democratica fu ridotta dopo il 1815. La Rivoluzione di luglio del 1830 in Francia incoraggiò un movimento di democratizzazione che portò alla creazione di moderni parlamenti in dieci cant. rigenerati, passati sotto il controllo dei liberali. Fu solo con la fondazione dello Stato federale e l'introduzione della Costituzione federale del 1848 che la Svizzera si dotò nuovamente di un parlamento nazionale, l'Assemblea federale composta da Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati.

"Prima seduta dell'Assemblea nazionale elvetica ad Aarau il 12.4.1798". Incisione su legno pubblicata nel Véritable Messager boiteux de Vevey per l'anno 1799 (Biblioteca nazionale svizzera, Berna).
"Prima seduta dell'Assemblea nazionale elvetica ad Aarau il 12.4.1798". Incisione su legno pubblicata nel Véritable Messager boiteux de Vevey per l'anno 1799 (Biblioteca nazionale svizzera, Berna). […]

La fondazione dello Stato fed. favorì un'ulteriore democratizzazione nei cant. (Costituzioni cantonali) che accordarono ai loro cittadini ampi diritti popolari, come il referendum obbligatorio o facoltativo in materia legislativa o finanziaria e l'iniziativa popolare. Questo rafforzamento dei diritti popolari implicava tuttavia un indebolimento del potere del parlamento. Sul piano com. l'istituzione parlamentare si diffuse soprattuto nella Svizzera franc., ma anche nelle località più popolose dell'area germanofona.

Funzioni dei legislativi svizzeri

Il principio della separazione dei poteri è osservato anche nella Democrazia diretta. Il compito principale del parlamento è dunque stabilire le direttive politiche generali. I parlamenti cant., tutti monocamerali, costituiscono l'autorità suprema sul piano cant., come l'Assemblea fed. su quello nazionale (art. 148 della Costituzione fed.), sotto riserva dei diritti popolari (funzione rappresentativa). I deputati raccolgono le richieste di carattere economico e sociale di Partiti e gruppi d'interesse e le sottopongono al processo decisionale parlamentare (funzione di iniziativa), ciò che attribuisce al parlamento un ruolo politico centrale di articolazione e comunicazione. Nel sistema politico sviz. basato sulla concordanza il compromesso raggiunto nei dibattiti parlamentari non dovrebbe esprimere unicamente l'opinione della maggioranza dei deputati, ma anche l'equilibrio di interessi più ampio possibile.

Tradizionalmente la funzione principale di ogni parlamento - quindi sia sul piano nazionale sia su quello cant. - è la promulgazione di Leggi, che possono essere tuttavia sottoposte a Referendum popolare obbligatorio o facoltativo. Tra le attività dei legislativi figura sempre più spesso l'approvazione di trattati intern., accordi transfrontalieri e Concordati intercant. Il parlamento è pure implicato nelle revisioni costituzionali. Da parte sua il governo conduce i lavori di preparazione delle leggi, e in primo luogo la procedura di consultazione (art. 147 della Costituzione fed.), redige istanze e rapporti presentati al parlamento ed emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

Giuramento di Felix Calonder nella sala del Consiglio nazionale a Palazzo federale a Berna. Fotografia, 1913 (Schweizerisches Sozialarchiv, Zurigo, F Fb-0016-43).
Giuramento di Felix Calonder nella sala del Consiglio nazionale a Palazzo federale a Berna. Fotografia, 1913 (Schweizerisches Sozialarchiv, Zurigo, F Fb-0016-43). […]

Il parlamento ha pure importanti competenze in ambito finanziario (spese, budget, approvazione dei conti dello Stato), che in numerosi cant. sottostanno tuttavia ad ampie possibilità di referendum. La recente evoluzione verso budget globali legati a mandati di prestazione rafforza il tradizionale ruolo del parlamento quale più elevato organo di vigilanza sull'esecutivo e sui tribunali, svolto attraverso commissioni parlamentari autorizzate a chiedere informazioni, consultare documenti e condurre inchieste. A livello fed. e cant. il parlamento nomina inoltre alcuni alti funzionari (cancelliere fed., cancelliere di Stato) e giudici. L'Assemblea fed. designa anche il generale. La nomina del governo non compete per contro necessariamente al parlamento: se l'Assemblea fed. designa il Consiglio federale (art. 175 della Costituzione fed.), tutti gli esecutivi cant. sono eletti dal popolo. Né sul piano fed. né su quello cant. il parlamento può deliberare un voto di sfiducia al governo o il proprio scioglimento, salvo rare eccezioni (art. 193 della Costituzione fed., diritto di revoca popolare nel cant. Soletta). È dunque soprattutto rispetto all'alta sorveglianza esercitata dal parlamento che il governo dimostra il proprio senso politico di responsabilità.

Funzionamento dei legislativi svizzeri

In tutti i consigli legislativi sviz. le decisioni sono preparate in commissioni specifiche, in cui le forze parlamentari sono rappresentate in modo proporzionale. Le sedute di queste ultime si svolgono di regola a porte chiuse, ciò che facilita la ricerca del consenso. Nel sistema sviz. di milizia i deputati svolgono il loro mandato a titolo accessorio e spesso onorifico. Tuttavia, soprattutto sul piano fed., i parlamentari sono di fatto divenuti professionisti a tempo parziale, poiché il loro compito è sempre più oneroso dal profilo del tempo e delle competenze richiesti. Contemporaneamente l'importanza crescente della collaborazione intercant. e intern. ha ridotto il ruolo dei legislativi cant. Diverse misure (diminuzione del numero dei deputati, rafforzamento del ruolo dirigente delle commissioni, conferimento di incarichi a specialisti, istituzione di organi parlamentari intercant.) tentano di attenuare questa evoluzione e di migliorare l'efficienza dei legislativi, al fine di consolidare le funzioni dei parlamenti nel sistema sviz. di concordanza.

I legislativi comunali

Nel 10% ca. dei com. sviz. (spec. in quelli più grandi) i compiti delle assemblee com. vengono assunti da assemblee parlamentari, i consigli com., composti da nove a oltre 100 membri eletti per lo più con il sistema proporzionale. Mentre l'assemblea com. è generalmente presieduta dal sindaco, per i consigli com. vige il principio di separazione dei poteri. Nel quadro dell'autonomia com. i compiti dei consigli com. corrispondono a quelli dei legislativi cant. e fed. Tali istituzioni hanno un ruolo di particolare rilievo nelle grandi città, in considerazione dell'importanza di queste ultime sul piano nazionale determinata dal loro peso demografico ed economico e dalle loro infrastrutture.

Riferimenti bibliografici

  • A. Ochsner, Die schweizerische Bundesversammlung als Arbeitsparlament, 1987
  • J.-F. Aubert, L'Assemblea federale svizzera dal 1848 al 1998, 1998 (franc. 1998)
  • B. Ehrenzeller, «Auswirkungen eines EU-Beitritts auf die Bundesversammlung und ihr Verhältnis zum Bundesrat», in Der Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union, a cura di T. Cottier, A. Kopse, 1998, 293-322
  • W. Linder, Schweizerische Demokratie, 1999
  • S. Möckli, Über die Funktionen eines kantonalen Parlaments, 2000
  • M. von Wyss, Maximen und Prinzipien des parlamentarischen Verfahrens, 2000
  • R. Lüthi, «Das Parlament», in Handbuch der Schweizer Politik, a cura di U. Klöti et al., 20064, 125-149
  • P. Mastronardi, «St. Galler Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 148-173», in Die Schweizerische Bundesverfassung, a cura di B. Ehrenzeller et al., 20082, 2299-2309
Link

Suggerimento di citazione

Bernhard Ehrenzeller: "Parlamento", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 01.12.2009(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010082/2009-12-01/, consultato il 03.10.2023.