Il sistema governativo sviz. non conosce la carica di capo dello Stato. Questo ruolo è svolto da un membro del Consiglio federale, eletto pres. della Conf. per un anno dall'Assemblea federale. Quest'ultima elegge anche il suo supplente, che porta il titolo di vicepres. del Consiglio fed. Né capo del governo né pres. dello Stato, il pres. della Conf. dirige le deliberazioni del Consiglio fed.; in caso di parità di voti, il suo voto conta doppio. In casi urgenti può ordinare provvedimenti cautelari. Inoltre, in base alla legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, rappresenta il Consiglio fed. all'interno del Paese e all'estero e cura le relazioni tra la Conf. e i cant.; nella pratica tuttavia anche i capi dei vari Dip. sono attivi in questi due ambiti. È difficile giudicare in che misura il pres. della Conf. influenzi l'agenda e le deliberazioni del Consiglio fed., poiché su affari importanti l'esecutivo agisce collegialmente e normalmente evita di esprimersi pubblicamente su questioni interne. In osservanza al principio di Collegialità i pres. della Conf. non dovrebbero distinguersi troppo dagli altri Consiglieri fed.
La scelta di evitare un'impostazione personalistica dei vertici dell'organizzazione statale affonda le sue radici nella storia della vecchia Conf. e nella rinuncia a una rappresentanza politica all'estero. Una concentrazione del potere esecutivo nelle mani di una sola persona era esclusa, dal momento che la Conf. era una lega di piccole entità territoriali, diverse tra loro per lingua e cultura politica, non disposte a rinunciare alla loro sovranità statale. Nel 1847, durante le deliberazioni della Dieta fed. per la trasformazione della Conf. di Stati in uno Stato fed., la maggioranza dei delegati rifiutò di adottare l'espressione "Landamano fed.", che evocava il Landamano della Svizzera della Costituzione della Mediazione, per indicare la carica al vertice del nuovo Stato. Si preferì invece riprendere l'espressione "pres. della Conf.", utilizzata dal 1815 in riferimento al pres. del cant. direttore di turno. Per evitare di concentrare il potere nelle mani di una sola persona e tutelare la collegialità, la durata del mandato di pres. della Conf. fu sin dall'inizio limitata a un anno. Tra il 1848 e il 1920, ad eccezione degli anni 1887-96 e 1914-17, il pres. della Conf. assunse solitamente la direzione del Dip. politico (oggi DFAE), cui competeva non solo la politica estera ma anche il mantenimento dell'ordine interno. All'epoca venivano perciò generalmente eletti alla carica di pres. della Conf. Consiglieri fed. con una considerevole influenza nel parlamento, così che alcuni membri dell'esecutivo ricoprirono tale carica più spesso di altri. Mentre l'elezione del vicepres. provocava puntualmente conflitti politici, quella del pres. della Conf. avveniva per acclamazione. In seguito all'affermazione negli anni 1890-1900 del principio di rotazione, ancora in vigore, secondo cui il Consigliere fed. in carica da più anni veniva eletto vicepres. e l'anno successivo pres. della Conf., l'importanza della carica diminuì. Nel 1920 il Dip. politico venne disgiunto dalla presidenza della Conf.
Nessun Consigliere fed. ha sinora mai rifiutato l'elezione a pres. della Conf. e nessuno si è mai dimesso da questa carica o ne è mai stato allontanato. Fino agli anni 1990-2000 il pres. della Conf. non effettuava viaggi ufficiali all'estero. Nel 1999 la socialista Ruth Dreifuss fu la prima donna a essere eletta a questa carica. Tradizionalmente i neoeletti pres. della Conf. sono accolti nei loro cant. di origine con importanti festeggiamenti ufficiali. Le spese di rappresentanza legate a questo ufficio sono altrimenti limitate. Durante i lavori per la revisione totale della Costituzione fed. venne discussa anche una riforma dell'esecutivo. L'istituzione di un Dip. presidenziale propriamente detto al fine di rafforzare il governo è stata sinora scartata.