Il sistema che prevede l'istituzione di commissioni interne costituite da membri del legislativo (Parlamento) era già applicato dalla Dieta federale e dal parlamento bicamerale della Repubblica elvetica e venne in seguito ripreso a livello fed., cant. e com. Questi piccoli gremi, evitando la lentezza delle sedute plenarie, svolgono in ampia misura il lavoro parlamentare concreto, come ad esempio l'esame dettagliato preliminare delle proposte del governo, la preparazione di iniziative, l'elaborazione di propri disegni di legge e il controllo del governo, dell'amministrazione e della giustizia. Le commissioni presentano davanti al plenum un rapporto sulle loro attività e avanzano proposte relative ai singoli oggetti trattati; di regola la decisione finale rimane prerogativa dell'assemblea, che rappresenta il popolo ed è la sola a disporre della legittimità democratica necessaria.
Contrariamente alle sedute plenarie, di regola le discussioni delle commissioni non sono pubbliche; il fatto che i loro membri non si rivolgano né alle tribune né ai media permette loro di ricercare con obiettività delle soluzioni e di perseguire solidi compromessi (accettati per il 94% dei casi dalle Camere fed. tra il 1990 e il 1994). Le commissioni, la cui composizione è proporzionale alla forza delle Frazioni parlamentari, sono per lo più nominate dall'ufficio del Consiglio, sul piano cant. e com. a volte dal plenum (come in precedenza avveniva anche nelle Camere fed.). A livello concettuale si opera una distinzione tra commissioni permanenti con un mandato di durata determinata, quasi sempre una legislatura, e non permanenti, costituite per l'esame preliminare di un determinato oggetto e sciolte a lavoro terminato. Le commissioni permanenti offrono migliori premesse per un'organizzazione razionale del lavoro, la promozione della competenza dei commissari, la continuità della formazione della volontà politica e il rafforzamento delle funzioni legislative e di iniziativa del parlamento nei confronti del governo, dell'amministrazione e degli interessi extraparlamentari organizzati.
Commissioni permanenti delle Camere federali (stato 2003)
Commissioni legislative |
Commissione della politica estera |
Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura |
Commissione della sicurezza sociale e della sanità |
Commissione della politica di sicurezza |
Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia |
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni |
Commissione dell'economia e dei tributi |
Commissione delle istituzioni politiche |
Commissione degli affari giuridici |
Commissione delle costruzioni pubbliche |
Commissioni di controllo |
Commissione delle finanze |
Commissione della gestione |
Commissioni dell'Assemblea federale plenaria |
Commissione giudiziaria |
Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza |
Commissioni congiunte delle due Camere |
Commissione di redazione |
Conferenza di coordinamento (degli uffici dei Consigli) |
Delegazione amministrativa |
Delegazione delle finanze |
Delegazione delle commissioni della gestione |
Nel XIX sec. l'Assemblea federale istituì unicamente commissioni non permanenti; mandati per un'intera legislatura vengono assegnati per le commissioni delle finanze dei due Consigli (dal 1903) e per le commissioni della gestione dei Consigli nazionale (1920) e degli Stati (1927). Nel corso del XX sec. si è sviluppato un sistema misto. A lungo ci si oppose alla creazione di ulteriori commissioni permanenti, per diffidenza nei confronti dell'eccessiva specializzazione dei parlamentari e per paura, da parte dell'esecutivo, di una maggiore ingerenza degli stessi parlamentari nelle proprie sfere di competenza. Solo nel 1991 ci si è convinti che un parlamento di milizia (o semiprofessionale) può far fronte al continuo aumento dei compiti solo attraverso una professionalizzazione tecnica. La limitazione giur. della durata del mandato dei commissari a sei anni è stata abolita e si è passati a un sistema di 12 commissioni permanenti per ciascuno dei due Consigli. Le commissioni del Consiglio nazionale sono composte in generale da 25 membri, quelle del Consiglio degli Stati da 13. Le Camere possono designare commissioni speciali come ad esempio quelle parlamentari d'inchiesta, che dispongono di poteri ampliati per l'esercizio di una funzione di alta sorveglianza.
Un'evoluzione analoga si è avuta nei cant. Oggi la maggior parte dei cant. conosce un sistema misto di commissioni di sorveglianza permanenti e legislative non permanenti; alcuni cant. sono però in parte passati a un sistema di commissioni permanenti ancora prima della Conf.