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Pieni poteri

Gravi crisi come guerre, catastrofi naturali, disordini sociali o recessioni possono mettere a dura prova lo Stato di diritto, i cui strumenti d'azione primari sono la legge formale e i provvedimenti che ne derivano. Dato che in una situazione di grave crisi l'approvazione di una legge richiede troppo tempo, negli Stati costituzionali democratici si è sviluppata la prassi di ricorrere, per superare tali situazioni, a un diritto di necessità extracostituzionale dello Stato. In virtù di questi pieni poteri, il governo ottiene ampie libertà per quanto riguarda l'adozione di misure e l'emanazione di ordinanze. La nozione stessa di diritto di necessità extracostituzionale (cioè al di fuori della Costituzione) esplicita che la collettività si trova in una condizione di emergenza, poiché si sente minacciata nella propria esistenza da pericoli interni o esterni. I pieni poteri non vanno confusi con la legislazione d'urgenza (clausola d'urgenza), che esclude solamente il referendum o lo posticipa a dopo l'entrata in vigore degli atti legislativi.

In Svizzera il diritto di necessità extracostituzionale fu applicato per l'ultima volta durante la seconda guerra mondiale, quando passò alla storia come regime dei pieni poteri. Al Consiglio federale erano tuttavia state attribuite prerogative straordinarie anche in precedenza, come ad esempio in occasione della rivoluzione nel Baden (1849), delle tensioni con l'Austria legate all'espulsione dei Ticinesi dalla Lombardia (1853), dell'affare di Neuchâtel (1856), della guerra d'indipendenza italiana (1859), dell'affare della Savoia (1860), della guerra austro-prussiana (1866), della guerra franco-prussiana (1870), della prima guerra mondiale e della crisi economica mondiale (1936).

L'espressione pieni poteri si riferisce soprattutto agli eventi legati alla seconda guerra mondiale. Il decreto federale sulle misure da adottare per la protezione del Paese e il mantenimento della sua neutralità del 30 agosto 1939 conferì al Consiglio federale facoltà straordinarie, che di norma spettavano esclusivamente al parlamento (art. 3); contestualmente vennero accordati crediti illimitati (art. 4). L'esecutivo era tenuto a riferire sul proprio operato durante le sessioni di giugno e dicembre dell'Assemblea federale, che poteva prorogare o meno le misure adottate dal governo (art. 5). Il Consiglio federale era inoltre affiancato dalle due Commissioni permanenti dei pieni poteri, che fungevano da anello di congiunzione tra governo federale e parlamento (art. 6). Il decreto si poneva al di fuori della Costituzione, poiché consentiva al Consiglio federale di emanare disposizioni di carattere normativo senza base legale e costituzionale. Per certi versi fu una Costituzione separata, che rappresentò quindi un grosso pericolo per la democrazia e lo Stato di diritto. In considerazione della minaccia esistenziale, si accettò comunque di correre questo rischio.

Il Consiglio federale interpretò i pieni poteri del 1939 in maniera estensiva, giustificando con essi innumerevoli misure, tra cui l'introduzione di un'imposta federale diretta. Nel 1949 l'iniziativa popolare «Ritorno alla democrazia diretta», promossa da ambienti federalisti conservatori vodesi (Lega vodese), portò indirettamente l'Assemblea federale ad abrogare gli ultimi decreti che concedevano i pieni poteri entro la fine del 1952.

Zaccaria Giacometti considerava illegale il regime del diritto di necessità, a causa del vincolo indissolubile tra Stato di diritto e Costituzione: in quest'ottica i pieni poteri erano quindi una mera espressione della ragion di stato. Per risolvere il problema propose l'introduzione di un articolo sul diritto di necessità nella carta fondamentale. Il suo punto di vista non riuscì comunque a imporsi, dato che prevalse la posizione opposta di Dietrich Schindler. Tuttora la Costituzione federale non include alcun articolo sul diritto di necessità. La prassi giuridica svizzera continua a considerare i pieni poteri conformi al diritto (si pensi alla sentenza del 2000 del Tribunale federale relativa alla denuncia di Joseph Spring).

Riferimenti bibliografici

  • Giacometti, Zaccaria: Das Vollmachtenregime der Eidgenossenschaft, 1945.
  • Manuel, André: Les pleins pouvoirs en droit public fédéral suisse, 1953.
  • Kley, Andreas: Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Grossbritannien, die USA, Frankreich und die Schweiz, 2004 (20204).
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Suggerimento di citazione

Andreas Kley: "Pieni poteri", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 06.10.2020(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010094/2020-10-06/, consultato il 28.03.2024.