All'assemblea com., organo supremo del Comune, avevano diritto ma anche dovere di partecipare coloro che godevano del pieno Diritto di cittadinanza. Si trattava, a seconda del tipo di com., dei padri di fam. (e talvolta anche delle vedove) nelle città e nei villaggi, oppure di tutti i maschi atti al servizio militare a partire dai 14-16 anni d'età nel grande com. rurale e nelle Comunità di valle. L'assemblea com. aveva luogo ogni anno, in date fisse o straordinarie, sotto il tiglio, sul sagrato della chiesa e più tardi nella casa com., nel municipio o nella locanda; in molte località si concludeva con una bevuta all'osteria. Luogo, data e argomenti della riunione dovevano essere comunicati alle autorità.
L'assemblea com. deliberava, in genere a maggioranza, circa le questioni di sua competenza: le finanze, il riparto delle imposte, l'ammissione di nuovi cittadini, l'assegnazione di pubblici uffici, la scelta del borgomastro o dell'Ammann (spesso in accordo con il signore). Oggetti dell'assemblea com. erano inoltre la lettura pubblica e il rinnovo di regolamenti e statuti (Ordini, Diritto civico), la promulgazione di prescrizioni e divieti, l'emissione di multe per i trasgressori nell'ambito della giurisdizione agroforestale e civile. L'assemblea com. decideva anche l'organizzazione dei lavori agricoli, delle opere comuni e dei mestieri e la rappresentanza del com. all'esterno (processi, proteste).
L'assemblea com. nacque nell'alto ME, nel quadro della formazione dei com.; raggiunse il massimo di autonomia tra il XIV e il XVI sec. subendo in seguito graduali restrizioni. La creazione di commissioni e la formazione di consigli oligarchici limitarono in diverse città i compiti dell'assemblea com. quasi al solo giuramento civico (a Basilea, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Zurigo), o addirittura la fecero sparire (a Berna nel XV sec.). La reintroduzione o il rafforzamento dell'assemblea com. divennero da allora una rivendicazione ricorrente delle rivolte cittadine. Nelle campagne soggette a cant. urbani e ad altri signori territoriali, l'assemblea com. finì sempre più sotto il controllo dell'autorità e perse le sue competenze in materia di bassa giustizia; viceversa, poté conservare la propria autonomia fino al 1798 nei Cantoni rurali, nel Vallese (Decanie) e nelle Tre Leghe (Comune giurisdizionale). Ridotta durante l'Elvetica a semplice organo elettorale per la nomina alle cariche delle municipalità, l'assemblea com. fu ripristinata nel 1803 dalla Mediazione (Autorità comunali).