de fr it

Landamano

In Svizzera il termine Landamano (dal ted. Landammann) designa il pres. del governo negli attuali cant. a Landsgemeinde (Appenzello Interno, Glarona), in quelli che l'hanno abolita (Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Uri, Zugo e Appenzello Esterno), ma anche nei cant. di Argovia e Soletta. In ted. il termine rimane invariato al femminile: le donne che rivestono questa carica (dalla fine del XX sec.) sono denominate Frau Landammann.

La carica risale al sistema giudiziario del pieno e tardo ME: dal XIII sec. i funzionari dei tribunali (minister, magister, Ammann) furono progressivamente sostituiti dal Landamano, cioè l'Ammann del cant. (Land). Le fonti non forniscono indicazioni sulle modalità di nomina del Landamano (designazione o elezione) nel XIII e all'inizio del XIV sec. nella Svizzera primitiva. Nei Paesi forestali, l'affrancamento dal potere imperiale (1334) favorì lo sviluppo di un sistema che prevedeva l'elezione del Landamano da parte della Landsgemeinde, in seguito affermatosi anche a Glarona (1387), a Zugo (1411) e ad Appenzello (1412). La durata del mandato, in genere uno o due anni, venne fissata nel XV sec. La possibilità di rielezione, prevista in alcuni cant., portò in seno al collegio degli ex Landamani a un'alternanza nell'occupazione della carica tra Landamano in carica e secondo Landamano. Il Landamano esercitava soprattutto competenze giudiziarie (quindi era spesso definito "giudice del cant."), amministrando l'alta giustizia, come attestava la spada imperiale di cui si avvaleva come simbolo, e dirigendo la Landsgemeinde, che oltre a detenere competenze giudiziarie assunse progressivamente anche compiti legislativi e amministrativi. Il Landamano presiedeva il Consiglio e il tribunale e rappresentava il cant. verso l'esterno; fino al XVI sec. fu anche il comandante in capo delle truppe cant. Dopo il declino dei nobili e dei ministeriali, nel XV sec. la carica venne assunta soprattutto da esponenti dell'élite rurale. Durante l'ancien régime fu appannaggio di un gruppo di fam. sempre più ristretto, benché più aperto rispetto alle oligarchie dei patriziati cittadini. Nelle Tre Leghe il titolo di Landamano era riservato al pres. del Consiglio dei Comuni giurisdizionali; il capo della Lega delle Dieci Giurisdizioni era denominato Bundslandammann. Nel baliaggio comune di Turgovia il Landamano era pres. del tribunale supremo e uomo di fiducia dei cant. rif. (quale contrappeso ai balivi, in maggioranza catt.).

Nel XIX e XX sec. il principio della separazione dei poteri fu adottato da tutte le Costituzioni cant. Nei cant. a Landsgemeinde le nuove Costituzioni non abrogarono la carica di Landamano, che però subì modifiche nelle sue funzioni. Il Landamano oggi presiede i Governi cantonali. A Zugo il magistrato supremo del cant. (pres. del governo) detiene tale titolo dal 1814 (dal 1831 in Argovia e dal 1841 a Soletta). Dal 1814 al 1830/31 il Consiglio di Stato del cant. Vaud fu presieduto da due Landamani, che si alternavano ogni anno. Nello stesso periodo anche la Costituzione ticinese prevedeva due Landamani tra i Consiglieri di Stato, con un mandato biennale: uno presiedeva il Gran Consiglio (Landamano reggente), l'altro il governo. Nel cant. San Gallo, la Costituzione del 1814 prevedeva ogni due anni l'elezione di due Landamani (uno catt. e l'altro rif.), incaricati di presiedere per un anno ciascuno sia il Gran Consiglio sia il Piccolo Consiglio. Durante la Restaurazione, una soluzione pressoché identica venne adottata nel cant. Turgovia. Dal 1831 al 2001 anche al capo dell'esecutivo sangallese venne attribuito tale titolo. Nel cant. Berna la Costituzione della Rigenerazione, rimasta in vigore fino al 1846, definiva Landamano il pres. del Gran Consiglio. Attualmente il Landamano viene eletto direttamente dal popolo ad Appenzello Interno e Glarona (dalla Landsgemeinde) e ad Appenzello Esterno e Uri (attraverso le urne). Assunta a tempo pieno o parziale, la carica viene retribuita.

Riferimenti bibliografici

  • E. Omlin, Die Landammänner des Standes Obwalden und ihre Wappen, 1966
  • L. Carlen, Die Landsgemeinde in der Schweiz, 1976, 16-18
  • AppGesch., 1, 554-557; 2, 653-658; 3, 579-603
  • Stadler, Uri, 1, 222-224
Link

Suggerimento di citazione

Hans Stadler: "Landamano", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 21.04.2016(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010256/2016-04-21/, consultato il 10.10.2024.