de fr it

Comune parrocchiale

Ente collettivo (in ted. Kirchgemeinde) i cui membri, attraverso l'appartenenza passiva a una chiesa parrocchiale, possiedono diritti di codeterminazione in questioni materiali e organizzative che riguardano la chiesa in oggetto. Benché nel diritto ecclesiastico medievale questa istituzione non compaia come titolare autonoma di diritti, nel tardo ME si formarono, in connessione con la costituzione e il consolidamento del Comune urbano e rurale, anche ass. collettive di fedeli, che di fatto assumevano i compiti del com. parrocchiale. Attraverso iniziative e fondazioni comunitarie esse esercitarono un influsso crescente su dimensioni e intensità dell'attività religiosa, conseguendo in tal modo un peso specifico rispetto ai detentori del diritto di patronato (ecclesiastici o secolari) in precedenza dominanti. Soprattutto nelle regioni alpine, e spec. nella Svizzera centrale, si osserva agevolmente come nel XV sec. numerosi com., tramite l'acquisizione del diritto di Patronato o la fondazione di nuove chiese, si assicurassero forme di compartecipazione, che potevano giungere addirittura fino alla presentazione del parroco. Il fondatore risp. il com. parrocchiale risultava così detentore pure di diritti esigibili in materia di obblighi del sacerdote, potendo quindi intervenire anche nella cura delle anime.

La Riforma rese il com. parrocchiale, in quanto luogo di annuncio della Parola e di epifania visibile della Chiesa, un elemento centrale del sistema ecclesiastico (Chiese evangeliche-riformate). Questo rafforzamento del principio comunitario trasse origine dall'evoluzione del fenomeno com. tardomedievale e corrispose ampiamente alle idee espresse nel 1525 nei Dodici articoli di Memmingen dai com. rurali durante la guerra dei contadini. Successivamente, tuttavia, le rivendicazioni concrete di autonomia com. in ambito ecclesiastico, nella scelta del parroco o del pastore e nella destinazione delle decime rimasero insoddisfatte. Nei cant. rif. fu probabilmente proprio la Riforma a dare al com. parrocchiale il carattere di ente collettivo, vincolandolo tuttavia a precise ordinanze dell'autorità sulla Chiesa cant.: i pastori erano designati da apposite autorità pubbliche che amministravano anche i beni ecclesiastici, la dottrina religiosa era controllata dallo Stato. Una partecipazione sul piano com. si ebbe nella gestione amministrativa di beni locali particolari, nella manutenzione di edifici sacri e nelle nomine relative al personale ecclesiastico (fabbriciere, sagrestano) o al Concistoro (tribunali matrimoniali, assistenti del Concistoro), che in ampia misura sostituì il vecchio tribunale ecclesiastico vescovile.

Nei cant. catt. del XVI sec. un'evoluzione ulteriore in senso com. non fu più possibile (Chiesa cattolica). I titolari del potere religioso e secolare, che detenevano la maggior parte dei diritti di collazione, ottennero un'ampia sorveglianza sulle nomine e sull'amministrazione della Parrocchia, lasciando al com. un minimo margine istituzionale di azione nel settore. La partecipazione del com. continuò invece nella costruzione di edifici sacri, in certe forme della vita religiosa e in usanze ecclesiali. Alcuni com. confessionalmente misti, con statuti diversi in materia di divisione dei beni e di utilizzo delle chiese, esistevano nei baliaggi comuni, dove le minoranze catt. erano protette sulla base della seconda pace nazionale di Kappel (Parità confessionale). Nelle Tre Leghe la scelta della confessione fu demandata interamente ai singoli com.

Nel XIX sec. nei singoli cant. spesso le Chiese di Stato dell'ancien régime si trasformarono in Chiese cantonali. Durante la Rigenerazione i com. parrocchiali soprattutto dei cant. rif. ottennero per influsso dell'ideologia liberale, in parallelo a processi di democratizzazione politica, più ampie possibilità giur. di manovra nel senso di un'autonomia com. rafforzata. Il modello giur. del com. parrocchiale autonomo nell'ambito di una Chiesa cant. poté essere trasposto con difficoltà nei cant. catt., data la diversa situazione ecclesiastica. Dal XIX sec., in parte su pressioni liberali e in un'ottica di adattamento ai rapporti giur. propri dei cant. rif., anche diversi cant. catt. affiancarono alla parrocchia, ancorata nel diritto canonico, l'istituzione di diritto pubblico del com. parrocchiale, con competenze giur. soprattutto in ambito patrimoniale e tecnico-amministrativo. Più complessa era nelle regioni catt. la situazione riguardo alla partecipazione com. alla nomina del parroco. I diritti di patronato dei cant. in alcuni casi rimasero ai medesimi, in altri vennero ceduti al com. parrocchiale o a un sinodo cant.; si svilupparono così procedure diverse di presentazione, scelta e approvazione del parroco da parte del com. parrocchiale, dell'autorità cant., del sinodo e del vescovo.

Con la crescente commistione confessionale dalla seconda metà del XIX sec., ma anche con il Kulturkampf e il costituirsi della Chiesa cattolico-cristiana, in diversi luoghi la precedente unità fra com. politico e com. parrocchiale venne a cadere, rendendo necessaria una più netta separazione fra Stato e Chiese. A medio termine la tendenza della maggioranza dei cant. fu quella di riconoscere le grandi confessioni, in un'ottica paritetica, come Chiese cant. o come enti collettivi di diritto pubblico. A seconda di quanto previsto dai singoli statuti, il comune parrocchiale - catt.-romano, evangelico-rif. o catt.-cristiano - divenne un ente autonomo, considerato un com. speciale dal cant. e regolamentato dalla sua legge sui com., oppure, benché non più legato espressamente al diritto cant. in materia com., fu definito come ente di diritto pubblico con una propria personalità giur. Sul piano organizzativo il com. parrocchiale, con la sua assemblea e il suo Consiglio, ha conservato la sua affinità tradizionale con il com. politico. Oggi soltanto in territorio ginevrino e neocastellano il com. parrocchiale è del tutto staccato dall'organizzazione cant. e, in seguito alla separazione fra Chiesa e Stato, organizzato come ente di diritto privato. Dagli anni 1830-40 vi è anche qualche com. parrocchiale delle Chiese evangeliche libere, privo però di riconoscimento statale.

Riferimenti bibliografici

  • J. G. Fuchs, «Das schweizerische Staatskirchenrecht des 19. Jahrhunderts als Folge des zwinglianischen Staatsdenkens und als typische Schöpfung des Liberalismus», in ZRG KA, 101, 1984, 271-300
  • P.-L. Surchat, «Diözese Basel», in Pfarr- und Gemeindeorganisation, a cura di E. Gatz, 1987, 59-77
  • H. von Rütte (a cura di), Bäuerliche Frömmigkeit und kommunale Reformation, 1988
  • C. Pfaff, «Pfarrei und Pfarreileben», in Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, 1, 1990, 205-282
  • D. Kraus, Schweizerisches Staatskirchenrecht, 1993
  • H. R. Schmidt, Dorf und Religion, 1995
  • I. Saulle Hippenmeyer, Nachbarschaft, Pfarrei und Gemeinde in Graubünden, 1400-1600, 1997
  • C.R. Famos, «Leitung und Gliederung einer evangelisch-reformierten Kirchgemeinde», in Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht, 4, 1999, 11-36
Link

Suggerimento di citazione

Hans Berner: "Comune parrocchiale", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 20.05.2010(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010263/2010-05-20/, consultato il 19.04.2024.