L'espressione giuramento di fedeltà definisce il giuramento con cui singole persone o gruppi politici promettono di essere fedeli a una persona, al potere da essa rappresentato o a un corpo politico. L'assicurazione di fedeltà era una componente di numerose forme di promesse con giuramento del ME e dell'epoca moderna, in particolare del giuramento feudale dei vassalli ai loro signori (Feudalità) e dei servi della gleba o sudditi nei confronti dei loro signori fondiari, giudiziari o territoriali (Signoria fondiaria; Signoria territoriale); ma veniva pure utilizzata nel Giuramento dei cittadini verso la città o dei cittadini dei cant. a Landsgemeinde nei confronti del cant. (Assemblea comunale).
Nella prima lettera giurata della città di Zurigo (1336), il com. e i cittadini si impegnarono "a essere fedeli al borgomastro e al Consiglio, giurando pure di rispettare sempre la detta lettera in buona fede". Johann von Adlikon dovette giurare a Petermann von Raron di "essergli fedele, prestargli servizio e assistenza in cambio del feudo, così come si addice a un vassallo nei confronti del suo signore secondo il diritto feudale" (1443). Secondo gli statuti com. del 1478, il com. di Niederhasli giurò al suo signore di riservargli "fedeltà e verità", secondo una formula molto diffusa nei giuramenti di fedeltà. Nel 1484 gli ab. di Estavayer prestarono omaggio al duca Carlo di Savoia, dichiarandosi in tal modo "buoni, onesti e fedeli sudditi, rispettosi delle leggi". Dopo la guerra dei contadini del 1653, i sudditi bernesi giurarono alla città di Berna, "sua naturale signora, di osservare fedeltà e verità e di agire e comportarsi in tutto come pii e fedeli sudditi". Un comportamento di sottomessa fedeltà veniva richiesto pure nei giuramenti dei beneficiari di cariche ufficiali nei confronti delle autorità loro preposte: così i campari di Basilea giuravano di essere fedeli al borgomastro, al Consiglio e alla città (1491). Il titolo convenzionale di "fedeli sudditi" rievocava il legame di fedeltà. La promessa di fedeltà mirava a esprimere in una forma molto generale, poco concreta, l'assicurazione di un comportamento conforme agli obblighi previsti dal relativo rapporto di signoria, di servizio o rapporto giur. in generale (Diritti signorili). Le formule utilizzate nei giuramenti prevedevano spesso che coloro che li prestavano dovessero favorire gli interessi e l'Onore della città (della signoria, del paese), evitando di arrecarle danno. Di solito all'assicurazione di fedeltà si aggiungeva l'obbligo di obbedienza al signore, all'Autorità o ai superiori nell'ambito della comunità o del territorio; spesso erano specificati anche doveri concreti inerenti alla carica o alle prestazioni richieste. In quanto categorie giur. e morali, fedeltà, giuramento e onore erano strettamente legate: l'infedeltà comportava il disonore.
È difficile definire in modo generale le precise conseguenze giur. del giuramento e della rottura del rapporto di fedeltà. Sudditi che opponevano resistenza all'autorità (Rivolte contadine, Rivolte cittadine) infrangevano, secondo l'interpretazione di quest'ultima, il rapporto di fedeltà e di obbedienza: per tale motivo, in seguito a insurrezioni il giuramento doveva essere rinnovato. Il giuramento dei cittadini alla Repubblica elvetica del 1798 non rappresentava più un vincolo nei confronti di un potere di tipo personale, ma un obbligo verso una Costituzione.
Nei più datati lavori di ricerca storica sulle istituzioni politiche medievali, la fedeltà era interpretata come il nodo cruciale dei rapporti sociali e di potere, in particolare all'interno della nobiltà: in contrasto con il rapporto unilaterale di obbedienza, la fedeltà avrebbe compreso soprattutto l'obbligo di non nuocere al signore e quindi imposto limiti di equità e di ragionevolezza al vincolo di obbedienza. Tale idealizzazione della fedeltà è stata però in seguito relativizzata.