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Commissari

Nella Repubblica elvetica i commissari erano emissari del governo centrale con poteri straordinari. Sul modello franc., potevano intervenire nell'ambito di competenza delle autorità civili e avevano potere discrezionale sulle unità militari. I commissari, la cui carica non era menz. nelle Costituzioni del 1798 e del 1802, venivano impiegati innanzitutto per ristabilire l'ordine dello Stato, come ad esempio in occasione dei moti rivoluzionari del 1799 o nel corso della guerra dei Bastoni nel 1802. L'esecutivo dell'Elvetica utilizzava inoltre i commissari, suoi diretti sottoposti, per la vendita di beni nazionali, come intermediari con il comando supremo franc. in Svizzera e per missioni diplomatiche. Il ruolo di commissario era svolto da parlamentari, funzionari, ufficiali e membri del governo.

La figura del commissario, che non era prevista né nell'atto di Mediazione (1803) né nel Patto fed. (1815), ricomparve, dopo l'Elvetica, soprattutto in relazione agli interventi fed. Durante la Mediazione era il Landamano della Svizzera - dopo il 1814 il cant. direttore o la Dieta fed. - a nominare i commissari per garantire l'ordine pubblico nei singoli cant., ad esempio durante i disordini legati alla scissione di Svitto (1833) e in occasione della spedizione dei Corpi franchi a Lucerna (1845). I commissari venivano inoltre impiegati per ricomporre le tensioni fra due cant. o per svolgere trattative diplomatiche con l'estero. In generale, questi rappresentanti del potere fed., che potevano limitare la sovranità cant. e disporre di truppe conf., facevano parte della Dieta fed.

La Costituzione fed. del 1848 cita, all'art. 90 cifra 6, i commissari fed., senza tuttavia precisarne le competenze. Dopo il 1848 il Consiglio fed. inviò commissari in diversi cant. per affermare la propria politica di asilo - ad esempio nel 1849 a Basilea o nel 1851 a Ginevra - o, una volta deciso un intervento fed., per ristabilire la pace e l'ordine, in caso di necessità con l'impiego delle armi (nel 1856 durante la rivolta dei realisti a Neuchâtel e nel 1890 dopo il colpo di Stato contro il governo ticinese). L'incarico di commissario era svolto da parlamentari, ufficiali e membri del Consiglio fed. Nella Costituzione fed. del 1874 non erano fissate le competenze per la nomina dei commissari. I comandanti delle forze dell'ordine armate durante lo sciopero generale del 1918, sebbene impegnati in un Intervento federale, non furono mai denominati commissari. La Costituzione fed. del 1999 non contiene alcuna indicazione circa i poteri di insediamento dei commissari, ma prevede un diritto di intervento fed. (art. 52, cpv. 2).

Riferimenti bibliografici

  • W. Gnehm, Das Eidgenössische Interventionsrecht, 1912
  • E. His, Geschichte des neuern Schweizer Staatsrechts, 1, 1920, 251, 263; 2, 1929, 178 sg., 183 sg., 304; 3, 1938, 233 sg.
  • A. Fankhauser, «Die Zentralbehörden des helvetischen Einheitsstaates», in Itinera, 15, 1993, 35-49
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Suggerimento di citazione

Andreas Fankhauser: "Commissari", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 28.10.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010355/2008-10-28/, consultato il 18.04.2024.