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Maggiore età

Sul piano giur. la maggiore età indica l'età al compimento della quale con lo sviluppo della facoltà di giudizio si raggiunge la piena capacità di agire. A essa si associa il conseguimento di un determinato grado di maturità fisica e mentale, in seguito al quale i giovani (Gioventù) si emancipano dall'autorità parentale per passare all'autodeterminazione degli adulti e partecipano a pieno titolo alla vita legale, politica, economica e sociale. La legge indica quando si raggiunge questa fase. La soglia della maggiore età, così come quella della pensione (Vecchiaia), non è quindi fissa, ma dipende dallo specifico ordinamento legale, economico e sociale in vigore. La maggiore età variò a seconda del sesso in parte fino a XX sec. inoltrato.

Il diritto romano distingueva tra minorenni (in lat. impuberes) e maggiorenni (puberes) e fissava l'inizio della pubertà a 12 anni per le ragazze e a 14 per i ragazzi; la maggiore età garantiva la piena capacità di agire, ma fino a 25 anni il maggiorenne godeva di una particolare protezione nei negozi giur. Le leggi germaniche facevano oscillare la maggiore età tra i dieci e i 18 anni in parte in base al grado di maturità raggiunto. La legge borgognona in vigore nella Svizzera occidentale fissava il limite a 15 anni per entrambi i sessi. Il diritto ecclesiale riprese la soglia della pubertà fissata dal diritto romano comune per stabilire la maggiore età matrimoniale. Nel tardo ME esso influenzava ampiamente i limiti di età a partire dai quali i giovani uomini ottenevano il diritto di essere eletti a cariche giur., al Consiglio e ad altre funzioni pubbliche ed entrambi i sessi venivano autorizzati a testare e concedere prestiti. Ancora nel XVI sec. la soglia della maggiore età si situava tra i 12 e i 14 anni, ma fu elevata in seguito alla diminuzione delle risorse, legata alla crescita demografica, e nel XVII e XVIII sec. oscillava a seconda della regione tra i 15 e i 18 anni per i giovani uomini e concerneva fra l'altro anche l'idoneità al servizio militare e la responsabilità civile e penale (Diritto penale). Il limite della maggiore età matrimoniale rimase più basso (Matrimonio).

In teoria il maggiorenne aveva diritto all'autonomia giur. In pratica tuttavia il giovane diveniva membro a pieno titolo della comunità di villaggio o di città quando costituiva un nucleo fam. autonomo (Diritto di cittadinanza). Fintanto che viveva nella casa dei genitori sottostava alla loro Tutela e potestà (Diritto del padre di famiglia). Con il matrimonio le figlie passavano dall'autorità parentale a quella del coniuge sancita dal diritto matrimoniale. Diritti civici e territoriali regolavano la posizione dei bambini privi di capacità di delinquere e dei minori (nelle fonti: in ted. unter seinen Jahren e in lat. infra annos) posti sotto l'autorità domestica del padre di fam.: tali categorie erano ritenute incapaci di agire e di concludere negozi giur. Gli atti stipulati con loro erano perciò considerati revocabili ancora nel XVI sec., nulli e inesigibili nel XVIII sec. La consapevolezza di stipulare un negozio giur. con un minore aveva conseguenze legali per i contraenti. La maggiore età poteva tuttavia essere decretata anticipatamente per disposizione testamentaria, decisione delle autorità o matrimonio, che per norma giur. implicava il raggiungimento della maggiore età. Davanti ai tribunali un rappresentante legale era chiamato ad assistere i minorenni e le donne maggiorenni che fossero nubili, sposate (in questo caso erano rappresentate dal marito) o vedove.

Ogni genere di tutela comportava una limitazione dello statuto di maggiorenne; così la tutela della donna in uso in tutte le aree linguistiche nel XVII e XVIII sec. imponeva alle nubili un patrocinio ufficiale. Dopo il 1800 l'abbandono di tale pratica variò a seconda della regione: nei cant. Grigioni, San Gallo, Uri e Vallese fu sospesa solo con l'adozione della legge fed. sulla capacità civile del 1881. La messa sotto tutela, l'arresto per debiti o il fallimento comportavano la perdita dei diritti politici. Le persone affette da debolezza o infermità mentale (Malattie mentali) sono sempre state poste sotto tutela; l'interdizione è regolata dagli art. 373, 374 e 375 del Codice civile sviz.

Manifesto del partito socialista ginevrino realizzato da ZEP, pseudonimo del grafico Philippe Chappuis, in favore del decreto federale posto in votazione popolare il 3.3.1991 (Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel, Münchenstein).
Manifesto del partito socialista ginevrino realizzato da ZEP, pseudonimo del grafico Philippe Chappuis, in favore del decreto federale posto in votazione popolare il 3.3.1991 (Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel, Münchenstein). […]

Nel XIX sec. i cant. alzarono in genere la soglia della maggiore età fino ai 20 anni e oltre senza considerare il grado di maturità raggiunto. L'autorità domestica del padre di fam. restò in vigore; solo dal 1852 nel cant. Berna i figli maggiorenni che vivevano in casa di genitori che pagavano le imposte ottennero il diritto di voto sul piano com. Il Codice civile sviz. fissò infine la soglia della maggiore età a 20 anni in tutta la Conf. e per entrambi i sessi, scostandosi dai Paesi vicini, nei quali tale soglia era stabilita per lo più a 21 anni, ma conformandosi ai requisiti di età allora vigenti per il conseguimento del diritto di cittadinanza attiva (Diritto di voto e eleggibilità) e a quelli per il Servizio militare obbligatorio. In alcune circostanze le autorità potevano accordare un'anticipazione dell'emancipazione del minore dai 18 anni compiuti. La regola secondo cui il matrimonio sancisce il passaggio alla maggiore età rimase in vigore; la maggiore età matrimoniale era fissata a 20 anni per gli uomini e a 18 per le donne e con l'autorizzazione dell'autorità parentale o tutelare poteva essere abbassata a 18 risp. a 17 anni. Dal 1996 la soglia della maggiore età è stata stabilita a 18 anni compiuti (art. 14 del Codice civile sviz.) come nella maggioranza dei Paesi limitrofi. La maggiore età matrimoniale è stata fissata per entrambi i sessi a 18 anni compiuti (art. 96 del Codice civile sviz.). Secondo il diritto fiscale i maggiorenni vengono tassati separatamente dal primo gennaio dell'anno del compimento dei 18 anni.

Riferimenti bibliografici

  • E. Huber, Schweizerisches Civilgesetzbuch: Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, 1, 1901, 43-54
  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 2, 1931, 190-198
  • LexMA, 1, 470 sg.
  • HRG, 3, 738-742
  • R. Gerber Jenni, Die Emanzipation der mehrjährigen Frauenzimmer, 1997
  • U. Gerhard (a cura di), Frauen in der Geschichte des Rechts, 1997
  • H. Biedermann, Junge Menschen an der Schwelle politischer Mündigkeit, 2006
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Maggiore età", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 26.11.2009(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010367/2009-11-26/, consultato il 14.09.2024.