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Libertà di domicilio

La libertà di domicilio all'interno di uno Stato è oggi riconosciuta come un diritto fondamentale dei cittadini (Diritti umani). L'art. 24 della Costituzione fed. del 1999 definisce la libertà di domicilio come il diritto di ogni persona di cittadinanza sviz. di stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese, di lasciare la Svizzera e di entrarvi. Attraverso gli uffici controllo ab., i com. si assumono il compito di registrare i movimenti della pop. (arrivi e partenze).

Durante l'ancien régime non esisteva il diritto di libera scelta del domicilio: la residenza in una comunità era subordinata a un permesso concesso dalle autorità (Diritto di migrazione). In generale il diritto di domicilio e l'esercizio dei pieni Diritti politici era un privilegio ereditario, riservato ai discendenti degli antichi ab. del luogo (Diritto di cittadinanza). Il diritto di domicilio poteva anche essere acquistato, ma nel corso del XVII e XVIII sec. le comunità limitarono l'ammissione di nuovi membri, rafforzando le barriere di entrata. Spec. nelle città e nelle comunità di una certa dimensione si formarono così diverse classi di cittadini (Dimoranti).

Storicamente la richiesta della libera circolazione delle persone fu strettamente legata alle rivendicazioni per la Libertà di commercio e di industria. La libertà di domicilio all'interno dello Stato nazionale rappresentò una conquista della Rivoluzione franc.; in Svizzera fu introdotta per la prima volta con la Repubblica elvetica (1798-1803). La Costituzione elvetica del 1798 sancì l'abolizione di qualsiasi distinzione di nascita (art. 8) e introdusse la cittadinanza sviz. (art. 19). La libertà di domicilio fu così concessa a tutti i cittadini sviz. maggiorenni, ad eccezione degli ebrei. Con la Costituzione della Mediazione (1803), le conquiste del 1798 furono in buona parte annullate: la questione tornò nell'ambito di competenza dei cant., che spesso restaurarono le antiche restrizioni e le distinzioni tra cittadini a pieno titolo e dimoranti.

Dopo il 1815 il sistema giur. ripristinò in buona parte gli ordinamenti vigenti nell'ancien régime. Nel 1819 solo 13 cant., che avevano sottoscritto un relativo concordato, riconoscevano ai cittadini sviz. la libertà di domicilio sul proprio territorio, purché fossero in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Gli altri cant. non aderirono al concordato, soprattutto perchè temevano che la loro unità confessionale (catt.) potesse venire compromessa o per il timore di essere tenuti ad assistere gli indigenti. Questo atteggiamento comportò svantaggi economici per i cant. esclusi dal concordato, che introdussero restrizioni al domicilio più o meno importanti, in quanto artigiani e industriali, in prevalenza rif., scelsero altri luoghi per la loro attività.

"Dopo l'accettazione dell'articolo sul diritto di cittadinanza, il residente della lodevole città di Zurigo è molto più fiero quando lascia la città". Caricatura apparsa sul Nebelspalter, 1875, n. 27 (Biblioteca nazionale svizzera, Berna; e-periodica).
"Dopo l'accettazione dell'articolo sul diritto di cittadinanza, il residente della lodevole città di Zurigo è molto più fiero quando lascia la città". Caricatura apparsa sul Nebelspalter, 1875, n. 27 (Biblioteca nazionale svizzera, Berna; e-periodica). […]

Con la fondazione del nuovo Stato fed. nel 1848 la libertà di domicilio divenne un tema centrale delle riforme legislative: nonostante opposizioni puntuali, le persone di religione cristiana originarie di altri cant. venivano poste praticamente sullo stesso piano degli ab. dei cant. di residenza (art. 41 della Costituzione fed. del 1848). Le restrizioni per gli ebrei rimasero in vigore fino al 1866. I cant. ostacolarono spesso l'applicazione concreta della libertà di domicilio e i contrasti resero sovente necessario l'intervento del Tribunale fed. La libertà di domicilio fu estesa con la Costituzione fed. del 1874, risp. nel 1891, quando i cittadini sviz. immigrati da altri com. ottennero i diritti politici anche a livello com. Nel 1975 caddero le ultime limitazioni poste alla libertà di domicilio.

Durante la Repubblica elvetica la libertà di domicilio per gli Stranieri era subordinata alla presentazione di un atto d'origine e di un certificato di buona condotta. Dopo il 1803 la libertà di domicilio fu in generale regolata da trattati bilaterali stipulati con i cant.: il primo fu quello con la Francia (1803), seguito da altri (con la Baviera nel 1822), in alcuni casi stipulati solo da una parte dei cant. (con la Sardegna e la Francia nel 1827). Dopo il 1848 la Conf. concluse trattati con numerosi Paesi, in particolare con quelli confinanti (con la Francia nel 1864, l'Italia nel 1868, la Germania nel 1876 e l'Austria nel 1875), ai quali era assicurata la libertà di domicilio senza troppe formalità, ad eccezione dei cittadini ted. ai quali era richiesto un certificato di buona condotta. Lo scoppio della prima guerra mondiale segnò una limitazione della libertà di movimento: dal 1914 l'immigrazione degli stranieri fu regolata in base a criteri economici e politici. In seguito al decreto fed. del 1925 che assegnava alla Conf. il diritto di legiferare in materia di stranieri (art. 121 della Costituzione fed. del 1999), fu varata la legge fed. concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (1931), che si proponeva di adattare i flussi migratori ai bisogni dell'economia. Gli stranieri furono pertanto ripartiti in categorie ben distinte: i Frontalieri avevano il loro domicilio all'estero, mentre gli Stagionali (statuto abolito con gli accordi bilaterali del 2000 con l'Unione europea), i titolari di un permesso di dimora (permesso B) o per dimoranti temporanei (permesso L) disponevano di un permesso di domicilio che non consentiva loro di cambiare cant. Gli stranieri domiciliati avevano invece il diritto di cambiare cant. in caso di accordo con lo Stato di origine. La discussione sulla libertà di domicilio si è tuttavia oggi in buona parte spostata dal piano nazionale a quello sovranazionale, dopo che l'Unione europea ha in linea di principio realizzato la libertà di domicilio al suo interno. I diritti di domicilio e di lavoro di cittadini dell'Unione europea in Svizzera, e viceversa, sono stati ampliati nel quadro degli accordi bilaterali I, in vigore dal 2002 ed estesi ai Paesi dell'est nel 2005, ma restano un tema politico controverso. I richiedenti l'Asilo non dispongono invece della libertà di domicilio.

Riferimenti bibliografici

  • E. Rüegg, Niederlassungsfreiheit, 1958
  • Peyer, Verfassung
  • Braun, Ancien Régime
  • P. Garrone, La libre circulation des personnes: liberté de mouvement, égalité, liberté économique, 1993
  • A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1999 (ted. 1992)
  • Y. Hangartner, A. Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2000
  • G. e S. Arlettaz, La Suisse et les étrangers: immigration et formation nationale (1848-1933), 2004
  • S. Arlettaz, Citoyens et étrangers sous la République helvétique (1798-1803), 2005
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Suggerimento di citazione

Sandro Guzzi-Heeb: "Libertà di domicilio", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 28.05.2009. Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010369/2009-05-28/, consultato il 27.03.2023.