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Petizioni

Il diritto o libertà di petizione consiste nel diritto fondamentale garantito dalla Costituzione fed. (art. 33) e dalle Costituzioni cant. di rivolgere appelli (richieste, reclami, suggerimenti) agli organi esecutivi o legislativi senza subirne svantaggi personali. Tale diritto può essere esercitato da qualunque individuo capace di discernimento, indipendentemente dall'età o dalla nazionalità, e anche da gruppi e persone giur.

Nella vecchia Conf. e durante l'ancien régime, le petizioni a contenuto politico (Doglianze) rivolte alle autorità costituivano un mezzo per segnalare gli abusi; appellandosi alla convenzione di Stans, questa pratica venne però in larga parte repressa e colpita da sanzioni. Sull'esempio franc., la Costituzione elvetica (art. 96) per la prima volta prevedeva indirettamente un diritto di petizione, a cui venne frequentemente fatto ricorso. L'Atto di Mediazione e i cant. non ammisero più le petizioni e i petenti furono in parte criminalizzati, come ad esempio alla vigilia della guerra di Bocken. Con la Rivoluzione di luglio in Francia il diritto di petizione conobbe un nuovo sviluppo. Si ebbe un'ondata di petizioni a carattere politico ed economico, come ad esempio la richiesta di vietare le macchine per la filatura (memoriale di Uster). Le Costituzioni cant. della Rigenerazione reintrodussero anche formalmente il diritto di petizione. In assenza di strumenti di democrazia diretta (Iniziativa popolare, Referendum popolare), le petizioni rappresentavano soprattutto un segnale politico. Esse assumevano un ruolo importante per i movimenti popolari conservatori, liberali e democratici, come ad esempio in occasione della sommossa di Zurigo (Züriputsch), della riforma della Costituzione vodese voluta dai radicali (1845) e successivamente, per il movimento democratico. Nelle Costituzioni fed. del 1848 (art. 47) e del 1874 (art. 57) il diritto di petizione venne infine garantito esplicitamente.

Consegna alla Cancelleria federale, ad uso dei media, di una petizione promossa dai cittadini di Siblingen che si opponevano alle trivellazioni di sondaggio della Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive nel loro comune; fotografia scattata a Berna nel settembre del 1980 © KEYSTONE/Photopress.
Consegna alla Cancelleria federale, ad uso dei media, di una petizione promossa dai cittadini di Siblingen che si opponevano alle trivellazioni di sondaggio della Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive nel loro comune; fotografia scattata a Berna nel settembre del 1980 © KEYSTONE/Photopress. […]

Con l'introduzione degli strumenti di democrazia diretta nei cant. e, successivamente, sul piano fed., il diritto di petizione perse la sua importanza politica. Tuttavia lo strumento delle petizioni venne ripetutamente utilizzato dalle più svariate cerchie (individui, movimenti, gruppi di interesse) per affermare le proprie istanze. Talvolta le rivendicazioni acquisivano peso politico grazie a centinaia di migliaia di firme, come ad es. nel 1896 (intervento diplomatico a favore dell'Armenia), 1929 (introduzione del suffragio femminile), 1932 (disarmo), 1972 (mantenimento della cavalleria) e 2006 (contro l'indebolimento della medicina di fam. e il pericolo di una penuria di medici generici).

Le autorità sono tenute a prendere atto delle petizioni, a trasmetterle eventualmente agli organi competenti e, secondo la dottrina più recente, anche a fornire una risposta. Conformemente al loro carattere indeterminato, le petizioni non danno luogo a procedimenti formali (procedure di ricorso, procedure correlate al referendum o all'iniziativa) e soprattutto non implicano alcun diritto all'adempimento di specifiche richieste. Il ricorso al diritto di petizione non deve comportare svantaggi palesi od occulti per i postulanti; anche i costi di elaborazione non devono essere a loro carico. Non solo l'inoltro, ma anche la preparazione delle petizioni e la raccolta di firme (su suolo pubblico o presso istituti) è tutelata sul piano costituzionale. Non sono invece protetti i contenuti che infrangono la legislazione civile e penale e che tentano di influenzare un procedimento giur. Violazioni del diritto di petizione possono essere in linea di principio impugnate davanti ai tribunali.

Riferimenti bibliografici

  • W. Gisiger, Das Petitionsrecht in der Schweiz, 1935
  • A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1, 1999 (ted. 1992)
  • G. Steinmann, «Petitionsrecht-Kommentar zu Art. 33», in Die schweizerische Bundesverfassung, a cura di B. Ehrenzeller et al., 20082 (con bibl.)
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Suggerimento di citazione

Gerold Steinmann: "Petizioni", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 27.09.2010(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010370/2010-09-27/, consultato il 05.10.2024.