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Doglianze

Nell'antica Conf. la presentazione di doglianze alle autorità politiche (che vanno distinte da quelle dirette ai tribunali) era una pratica diffusa, ma non un diritto garantito per iscritto, come è invece la moderna petizione (Petizioni), che secondo alcuni discende proprio dalla doglianza. Con le doglianze i sudditi, i contadini, gli ab. delle città o i gruppi rappresentati nelle Assemblee degli Stati segnalavano gli abusi presso le autorità e ne chiedevano l'eliminazione. Oggetto delle doglianze erano ad esempio l'arbitrio dei funzionari, le corvée e i tributi nuovi o maggiorati, la limitazione delle competenze com., dalla fine del XVI sec. le tasse e a partire dal XVII sec. l'esclusione degli ab. delle campagne e dei cittadini comuni dalle cariche e dalle decisioni politiche. Nella Conf. solo i sudditi dei baliaggi comuni avevano diritto di reclamare direttamente presso la Dieta federale, a differenza di quanto avveniva per le Tre Leghe, la cui Dieta comune trattava le doglianze di tutti i Grigioni. Gli altri Conf. potevano presentare le proprie richieste solo in forma di istanza (Ansprache), oppure ricorrere per denegata giustizia con il sostegno di un cant. conf.; per questa ragione le doglianze erano per lo più rivolte alle autorità del proprio cant. Singoli individui potevano in qualsiasi momento rivolgere all'autorità, direttamente o per tramite di un balivo, delle doglianze motivate, usando determinate forme che, dopo la guerra dei contadini (1653), furono in molti casi perfezionate. A dipendenza del tipo di ordinamento in vigore nel cant., esistevano diverse occasioni e possibilità di presentare doglianze collettive. Nei Paesi alleati in cui era prevista un'assemblea degli Stati (il principato vescovile di Basilea e la contea e principato di Neuchâtel), nel Paese di Vaud fino al 1536 e nel Vallese medievale, le stesse assemblee degli Stati rappresentavano occasioni ufficiali per sottoporre al principe le doglianze, chiamate gravamina o doléances. Il giuramento collettivo nelle città e l'omaggio feudale nelle campagne (Giuramento di fedeltà) offrivano ai sudditi la possibilità di esprimere le proprie lamentele presso il signore territoriale (principe vescovo di Basilea, principe abate di San Gallo, conti e principi di Neuchâtel), il balivo o il rappresentante del Consiglio (ad esempio a Berna e a Zurigo). Nei cant. rurali in via teorica tutti gli ab. avevano il diritto di rivolgere un'istanza alla Landsgemeinde, singolarmente o in piccoli gruppi; allo stesso modo nelle città a regime corporativo ogni membro di una corporazione poteva, in via di principio e in virtù del "diritto di proposta", presentare una richiesta al Consiglio per tramite della propria corporazione. Dal XV sec. all'inizio del XVII le autorità di Berna, Friburgo, Lucerna e Zurigo raccolsero le doglianze dei sudditi attraverso Consultazioni popolari. Per le autorità le doglianze assumevano un carattere problematico quando erano presentate da grandi gruppi, com. o territori di campagna, e quando contenevano rivendicazioni politiche. La formulazione di doglianze fu una pratica tipica delle Rivolte contadine e delle Rivolte cittadine fra il 1300 e il 1800. Appellandosi al divieto di assemblee e di istanze non autorizzate previsto dalla convenzione di Stans, nel XVIII sec. la tendenza delle autorità divenne sempre più quella di rifiutarsi di accogliere le doglianze collettive e di tentare di criminalizzare quelle formulate nelle assemblee dai movimenti di protesta. In direzione opposta, esse potevano però anche evitare una rivolta concedendo ai sudditi o ai com. di presentare doglianze collettive, come avvenne nell'affare Chenaux (1781). Nel corso del XVII e del XVIII sec. la convenzione di Stans venne applicata in maniera sempre più severa e fu persino messo in questione il diritto di intervento nei cant. rurali e nelle città a regime corporativo. Si continuò ostinatamente, tuttavia, a presentare doglianze, che in più di un caso portarono a provvedimenti migliorativi.

Riferimenti bibliografici

  • W. Gisiger, Das Petitionsrecht in der Schweiz, 1935
  • Peyer, Verfassung, spec. 68-73, 134-141
  • P. Blickle, «Auf dem Weg zu einem Modell der bäuerlichen Rebellion», in Aufruhr und Empörung?, a cura di P. Blickle, 1980, 298-308
  • Braun, Ancien Régime, spec. 256-313
  • N. Bütikofer, «Zur Funktion und Arbeitsweise der eidgenössischen Tagsatzung zu Beginn der Frühen Neuzeit», in ZHF, 13, 1986, 15-41
  • D. Tappy, Les états de Vaud, 1988
  • A. Holenstein, Die Huldigung der Untertanen, 1991
  • A. Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit, 1995
Link

Suggerimento di citazione

Andreas Würgler: "Doglianze", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 11.04.2012(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010371/2012-04-11/, consultato il 19.03.2024.