Lo strumento giur. del ricorso di diritto pubblico venne introdotto con l'art. 105 della Costituzione fed. del 1848, senza però assumere tale denominazione. Gli artefici della Costituzione lo istituirono per vagliare i ricorsi dei cittadini contro violazioni dei diritti costituzionali. Dopo la nascita dello Stato fed., la competenza in materia spettava all'Assemblea federale in qualità di organo supremo dello Stato. Quest'ultima aveva la facoltà di trasmettere i ricorsi al Tribunale federale, ciò che prima del 1874 avvenne una sola volta (sentenza del 3.7.1852 sul caso Dupré). Con la revisione totale della Costituzione fed. del 1874 (art. 113 cpv. 1) fu introdotta una competenza generalizzata del Tribunale fed. in questo ambito, anche se rimasero riservate le contestazioni amministrative che andavano precisate dalla legislazione fed. Per quanto riguarda queste ultime, il giudizio di prima istanza apparteneva al Consiglio fed., quello di seconda istanza all'Assemblea fed. Le competenze giurisdizionali delle autorità politiche diminuirono progressivamente e vennero soppresse del tutto nel 1999. Il ricorso di diritto pubblico era possibile solo contro atti dei cant., mentre quelli della Conf. potevano essere impugnati tramite il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fed. (dal 1969). Nel quadro della riforma della giustizia entrata in vigore nel 2007, questi due strumenti sono stati riuniti nel "ricorso in materia di diritto pubblico" (cosiddetto ricorso unitario); inoltre è stato istituito il ricorso sussidiario in materia costituzionale. In questo modo è venuto meno il difficile problema della delimitazione delle competenze e le prerogative del Tribunale sono state estese. La Conf. ha sostituito le commissioni di ricorso (tribunali amministrativi speciali), in precedenza numerose, con il Tribunale amministrativo fed., introdotto come istanza preliminare al Tribunale fed. È stato così possibile attuare la garanzia della via giudiziaria stabilita dall'art. 29a della Costituzione fed. del 1999, che tuttavia prevede ancora "casi eccezionali" in cui tale via è esclusa. Inoltre il Tribunale fed. continua a essere vincolato alle leggi fed., per cui la sua giurisdizione costituzionale rimane limitata.
Il ricorso di diritto pubblico assume una grande importanza per la coesione politica della Svizzera. Dapprima le istituzioni politiche e poi il Tribunale fed. implementarono i diritti di libertà che non in tutti i cant. erano politicamente condivisi. Per la pop. tale strumento rappresentava l'ultimo argine contro i comportamenti arbitrari delle autorità e incarnava l'idea secondo cui vi era sempre la possibilità di ottenere giustizia "a Losanna" (sede del Tribunale fed.). Il nuovo ricorso unitario non ha modificato la situazione e continua a garantire una buona tutela; per quanto riguarda gli atti cant., eventuali lacune giur. vengono interamente colmate dal ricorso sussidiario in materia costituzionale.