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Stato di diritto

Con tale espressione si indica generalmente uno Stato determinato e vincolato dal diritto; è difficile darne una definizione più precisa, dato che il principio dello Stato di diritto ha conosciuto forme ed evoluzioni diverse. Determinati istituti e disposizioni sono tuttavia considerati tratti caratteristici di uno Stato di diritto o della sua Costituzione. Tra questi si distinguono elementi formali ed elementi materiali. Nella prima categoria rientrano ad esempio il principio di legalità (tutte le azioni dello Stato devono essere conformi al diritto), la Separazione dei poteri e l'esistenza di una Corte costituzionale o amministrativa che controlla gli organi statali. Elementi materiali sono invece la garanzia dei Diritti umani, dei Diritti politici e dell'Uguaglianza giur.

Origine del concetto di Stato di diritto

Alcuni elementi del concetto dello Stato di diritto risalgono all'antichità. Platone invocava la supremazia del potere delle leggi su quello degli uomini. Nel ME e nell'epoca moderna la risoluzione dei conflitti per via legale fu una preoccupazione centrale di sovrani e collettività, che lottarono contro la faida e riuscirono, attraverso un lungo processo, a imporre il monopolio della violenza fisica legittima dello Stato (Pace nazionale). Di notevole importanza per il principio dello Stato di diritto furono gli sviluppi in Inghilterra, dove da un lato vennero garantiti certi diritti agli uomini liberi (Magna Carta Libertatum del 1215, Habeas Corpus del 1679), dall'altro il parlamento impose determinate regole, secondo cui il sovrano e le Camere erano insieme depositari del potere legislativo (Bill of Rights del 1689, Act of Settlement del 1702). A cavallo del 1800 filosofi ted. quali Immanuel Kant, Wilhelm von Humboldt e Johann Gottlieb Fichte coniarono il concetto di Stato di diritto, contrapponendolo allo Stato assolutista con il suo ordine (Policey) spesso arbitrario; Robert von Mohl introdusse tale concetto nel diritto pubblico. L'idea liberale del diritto all'autodeterminazione dell'individuo, che prende le proprie decisioni in modo autonomo e libero dall'ingerenza statale, costituisce la premessa storico-ideologica alla nascita del concetto di Stato di diritto. Ne consegue che lo Stato non può intromettersi in tutti gli ambiti della vita umana e, anche dove ciò è ancora consentito, il suo intervento deve avvenire in conformità alle leggi, a cui esso stesso è vincolato. Nel nascente Stato nazionale borghese del XIX sec. si affermò la supremazia delle Leggi (più o meno) democratiche quale garanzia della sicurezza del diritto. Si cercò di realizzare il cosiddetto Stato di diritto "formale" (o Stato legislativo di diritto) mediante norme procedurali, quali il principio di legalità e l'istituzione di Tribunali come organi di controllo. Per garantire lo Stato di diritto "materiale" (o Stato costituzionale di diritto), nella maggior parte delle Costituzioni furono fissati diritti fondamentali che riflettevano il patrimonio ideale delle Rivoluzioni americana e franc.

Lo Stato di diritto in Svizzera

La Costituzione elvetica del 1798 garantì per la prima volta in Svizzera i diritti umani e di libertà, alcuni dei quali furono revocati dall'Atto di mediazione del 1803. Ciononostante lo Stato di diritto materiale riuscì infine a imporsi. Le Costituzioni cantonali della Rigenerazione (dal 1831) e la Costituzione federale del 1848 garantirono i diritti di libertà, progressivamente estesi. La realizzazione dello Stato di diritto formale richiese più tempo: in particolare la separazione dei poteri e la giustizia amministrativa vennero attuate solo più tardi. Né la vecchia Costituzione fed. né la maggior parte delle Costituzioni cant. menzionano esplicitamente lo Stato di diritto, ma il Tribunale fed. interpretò come una clausola in tal senso l'art. 4 cpv. 1 della Costituzione fed. del 1874, facendone derivare importanti principi. Gli ordinamenti giur. della Conf. e dei cant. contemplavano quindi, anche se in misura diversa, già tutti gli elementi dello Stato di diritto. Anche l'adesione della Svizzera alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1974) dimostrò la disponibilità del Paese ad adottare i fondamenti dello Stato di diritto tutelati da quest'ultima. Solo alla fine del XX sec. il principio dello Stato di diritto fu menz. concretamente nei testi costituzionali, tra cui la Costituzione fed. del 1999 (art. 5) o le nuove Costituzioni dei cant. Berna (art. 1 cpv. 1), Appenzello Esterno (art. 1 cpv. 1) e Turgovia (art. 2 cpv. 1).

Riferimenti bibliografici

  • H. Nabholz, P. Kläui (a cura di), Quellenbuch zur Verfassungsgeschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone von den Anfängen bis zur Gegenwart, 19473
  • F. Garzoni, Die Rechtsstaatsidee im schweizerischen Staatsdenken des 19. Jahrhunderts, 1953
  • J. Brand, H. Hattenhauer (a cura di) , Der europäische Rechtsstaat, 1994
  • A. Kley, Der richterliche Rechtsschutz gegen die öffentliche Verwaltung, 1995, 21-28
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Suggerimento di citazione

Andreas Kley: "Stato di diritto", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 23.02.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010376/2015-02-23/, consultato il 17.04.2024.