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Cooptazione

La cooptazione (lat. cooptatio) è la nomina di nuovi membri di un corpo o di un'assemblea da parte di persone che ne fanno già parte o di un piccolo gruppo che, solo, ne ha la competenza. Questa procedura è presumibilmente praticata fin dagli albori della civiltà ed è probabilmente anteriore all'Elezione. Nell'antico diritto romano venivano cooptati in particolare i tribuni del popolo e i senatori.

Elementi della procedura di elezione appartenenti alla tradizione repubblicana romana si mantennero al sud delle Alpi fino al ME. Nelle città del nord, durante il basso ME consiglieri con compiti di assistenza giudiziaria e amministrativa furono nominati dapprima dai signori feudali, poi dai Consigli che presero il loro posto; i membri di questi ultimi erano a volte designati dai membri della comunità. Nella Conf., il diritto di voto degli idonei al servizio militare si impose nei cant. rurali, mentre l'elezione diretta e libera dei membri di Consiglio non venne più praticata nelle città. A partire dal periodo a cavallo tra il ME e l'età moderna erano le stesse autorità che si completavano secondo diverse procedure; nel migliore dei casi all'Assemblea comunale non rimaneva che confermare la scelta fatta all'interno del Consiglio.

A Zurigo, dopo le lotte civili del 1336, una metà del Piccolo Consiglio era eletta dalle corporazioni e l'altra cooptata dalla Konstaffel, in rappresentanza delle antiche fam. patrizie dirigenti. Il Gran Consiglio, attestato dalla metà del XIV sec., era probabilmente cooptato dal Piccolo Consiglio. A Berna i rappresentanti delle quattro corporazioni più grandi, i cosiddetti alfieri, nominavano il Consiglio dei Sedici, cioè 16 membri del Gran Consiglio che, assieme al Piccolo Consiglio, riassegnavano i posti vacanti in quello Grande. A Lucerna il Piccolo Consiglio uscente nominava quello nuovo; altrettanto faceva il Consiglio dei Cento, che si completava da solo. La cooptazione era una pratica corrente anche per quanto riguarda le elezioni nelle altre città. Persino nei cant. rurali, che formalmente praticavano l'elezione libera, si sviluppò una cooptazione di fatto a favore di figli e generi che concentrò il potere nelle mani di vere e proprie dinastie, le cosiddette fam. dei Magistrati supremi. Sebbene contestata, in particolare in occasione delle Rivolte cittadine e dall'Illuminismo, nell'opinione dell'epoca la cooptazione rappresentava un elemento centrale della cultura politica dell'età moderna che non contraddiceva i concetti di libertà e uguaglianza della vecchia Europa repubblicana. E come tale viene oggi intesa anche dagli storici, che hanno imparato a rapportarla al suo contesto dell'epoca e non più alla scala di valori del diritto naturale e dell'uguaglianza della Rivoluzione franc.

La cooptazione scomparve con l'avvento della Repubblica elvetica e riapparve, dapprima in maniera celata, nell'Atto di mediazione, e poi apertamene nelle costituzioni cant. della Restaurazione, nel modo più esplicito a Zurigo, Berna, San Gallo e Basilea, in forma meno palese a Lucerna, Friburgo e Soletta. Anche nei nuovi cant. Argovia, Turgovia, San Gallo, Ticino e Vaud solo una parte dei Consiglieri era eletta direttamente dal popolo; l'altra lo era con la partecipazione diretta del Gran Consiglio. Dopo il 1830, durante la Rigenerazione, la cooptazione venne lentamente sostituita dal suffragio universale maschile, introdotto dapprima dai cant. San Gallo, Turgovia, Basilea Campagna e Vaud, nel 1841 da Argovia, Soletta e Lucerna e nel 1846 da Berna.

La Costituzione fed. del 1848 abolì la cooptazione, esigendo che le costituzioni cant. si conformassero alle esigenze fondamentali della democrazia diretta o repubblicano-rappresentativa. L'esigenza di legittimazione democratica delle autorità è confermata dall'art. 51 della Costituzione fed. del 1999. Per contro la cooptazione continua a essere praticata nelle ass. economiche, culturali e sociali, in particolare nelle fondazioni. In forma attenuata la si trova inoltre nelle legislazioni cant. come diritto di proporre candidati per completare municipi, commissioni e consigli di amministrazione di enti di diritto pubblico.

Riferimenti bibliografici

  • K. Loewenstein, Le forme della cooptazione, 1990 (ted. 1973)
  • Peyer, Verfassung
  • P. Blickle, «Friede und Verfassung», in Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, 1, 1990, 15-202
  • A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1999 (ted. 1992)
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Suggerimento di citazione

Peter Steiner: "Cooptazione", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 30.10.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010379/2008-10-30/, consultato il 19.04.2024.