Il diritto di revoca, che fa da pendant al Diritto di voto e eleggibilità, permette in alcuni cant. di sottomettere al voto del popolo un'Iniziativa popolare che chiede la destituzione delle autorità quali il parlamento (Berna, Uri, Lucerna, Soletta, Sciaffusa, Turgovia), il governo (Berna, Uri, Soletta, Sciaffusa, Turgovia, Ticino) e altre ancora (Uri). La sua istituzione risale all'ultima fase della Rigenerazione - Berna fu la prima a introdurlo nel 1846 - e al Movimento democratico della seconda metà del XIX sec. Se il popolo si pronuncia per la revoca, nuovi rappresentanti vengono designati per il resto del mandato. Zurigo conosce una revoca indiretta: il parlamento viene rieletto se in base a una iniziativa popolare i votanti accettano una revisione totale della Costituzione. La breve durata dei diversi mandati e i diritti di referendum e di iniziativa hanno impedito che questo diritto acquistasse importanza (Diritti politici).
Riferimenti bibliografici
- D. Schefold, Volkssouveränität und repräsentative Demokratie in der schweizerischen Regeneration 1830-1848, 1966, 270-276
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