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Tolleranza religiosa

Derivato dal lat. tolerare (sopportare), il termine tolleranza ha per lungo tempo significato l'accettazione di atteggiamenti e credenze religiose che non si potevano evitare o sopprimere. Sotto l'influenza dell'Illuminismo e della progressiva separazione tra Chiesa e Stato, acquisì una connotazione più positiva. Nel contempo si affievolì la lotta contro i movimenti eterodossi (Eretici), che si era rafforzata durante il ME e che perdurò fino a metà del XVIII sec. La libertà di coscienza e di religione fu iscritta nella Costituzione elvetica del 1798.

Se il "libero esercizio di culto delle confessioni cristiane riconosciute" fu un principio ancorato nella Costituzione fed. del 1848, fu necessario aspettare quella del 1874 per vedere il pieno riconoscimento della libertà di coscienza e di fede, libertà che figura anche nella dichiarazione universale dei Diritti umani del 1948. La questione della tolleranza rimase comunque di attualità; lo testimoniano le diverse reazioni di intolleranza religiosa, talvolta legata ad altri fattori quali la Xenofobia, i problemi economici o politici, osservabili ancora all'inizio del XXI sec. Esse si manifestavano sia all'interno delle stesse confessioni cristiane fino alla fine degli anni 1950-60 (Ecumenismo), sia nei rapporti tra il Cristianesimo e altre religioni, come il Giudaismo e, più recentemente, l'Islam.

Ancien régime

Pagina del titolo dell'Irenicum Catholicum pubblicato nel 1659 da Thomas Henrici (Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern).
Pagina del titolo dell'Irenicum Catholicum pubblicato nel 1659 da Thomas Henrici (Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern). […]

Confrontati con un nuovo pluralismo religioso causato dalla Riforma, eruditi e uomini di Chiesa furono raramente favorevoli alla tolleranza poiché convinti che solo una "vera" e quindi unica religione portasse alla salvezza. Nel dibattito generato dall'esecuzione di Michele Serveto a Ginevra nel 1553, Sebastiano Castellione fu uno dei pochi difensori della tolleranza. Per superare le divisioni confessionali, i seguaci della Via media (Valentin Tschudi, Bruno Amerbach, Conrad Pellican) preconizzarono, senza successo, il ravvicinamento dottrinale tra rif., luterani e catt. in una Chiesa catt. rinnovata. L'irrigidimento dei fronti sul piano confessionale (Confessionalismo) pose fine a questi tentativi, fatta eccezione per i progetti di unione delle Chiese prot. di John Durie o di riunificazione delle Chiese cristiane di Thomas Henrici nel XVII sec.

I governi cant. obbedirono alla ragione di Stato. Nei territori confessionalmente misti e nei baliaggi comuni, tramite Paci nazionali e decreti vennero introdotte disposizioni per regolamentare la convivenza pacifica tra catt. e rif. (Parità confessionale). Nello stesso tempo tuttavia, nei loro propri territori i cant. per lungo tempo imposero, invocando il principio di territorialità della religione, l'unità della fede reprimendo le minoranze religiose tanto più radicalmente quanto esse contestavano l'obbedienza allo Stato (Antitrinitari, Anabattisti, Pietismo). Dalle file di questi movimenti religiosi minoritari, dalla fine del XVII sec. si levarono nuove voci a favore della tolleranza, come quelle di Bernhard Ludwig Göldlin o Nicolas Samuel de Treytorrens. Fu sostenuta anche da alcuni rifugiati ugonotti in Svizzera, come Jean Barbeyrac o Antoine Court, che ebbero contatti con i loro correligionari in esilio nelle Province Unite. Insieme al diritto naturale, il Razionalismo costituì un vettore importante dell'idea di tolleranza, che si fece strada nel XVIII sec. nel solco dell'ortodossia razionale (Samuel Werenfels, Jean-Alphonse Turrettini, Jean-Frédéric Ostervald).

Agli argomenti politici, religiosi e filosofici si aggiunsero considerazioni di natura economica. I seguaci dello sviluppo commerciale della Svizzera difesero l'accoglienza e la naturalizzazione degli stranieri, oltre gli steccati confessionali. A Zurigo, dalla fine del XVII sec. parte di una commissione del Consiglio per gli affari commerciali si pronunciò, invano, per il diritto di insediamento degli ebrei. Le comunità isr. tollerate di Lengnau (AG) ed Endingen furono però autorizzate a costruire delle sinagoghe nel XVIII sec. (1750 e 1764).

Anche se i cant. non promulgarono editti di tolleranza, quest'ultima iniziò a instaurarsi de facto dalla seconda metà del XVIII sec. Fu promossa dalle soc. illuminate (logge massoniche, Soc. elvetica) che contavano tra i loro membri esponenti delle diverse confessioni cristiane. La secolarizzazione dello Stato (Decristianizzazione) determinò d'altronde una nuova visione secondo cui il ruolo del sovrano consisteva, più che nel mantenimento dell'ortodossia, nel garantire che le religioni non interferissero con l'ordine pubblico.

Dalla fondazione dello Stato federale

Fatta eccezione per il breve intermezzo dell'Elvetica, la cui Costituzione garantiva la libertà di religione, i cant., nel tentativo di allontanare le minoranze religiose, restrinsero la libertà di domicilio fino al 1848. Quelli confessionalmente misti svolsero tuttavia una funzione di ponte poiché dovevano convivere con le due confessioni cristiane. I matrimoni misti furono sottoposti a ostacoli talvolta insuperabili, fino alla soppressione delle regolamentazioni cant. che complicavano queste unioni attraverso la legge fed. del 1850. Completata nel 1861 contro il volere degli ambienti catt., facilitò la separazione delle coppie biconfessionali. I contrasti che opposero i due schieramenti si aggravarono durante il Kulturkampf, sfociando nell'adozione degli Articoli d'eccezione con la revisione totale della Costituzione fed. del 1874; gli articoli riguardanti i conventi e i gesuiti furono aboliti solo nel 1973, quelli sulle diocesi nel 2001.

Nella prima metà del XIX sec., gli ebrei di nazionalità sviz. erano tollerati in alcuni com. e cant., ma non avevano il diritto di stabilirsi altrove ed era vietato loro l'esercizio di alcune professioni, come pure l'acquisto di beni fondiari. La Costituzione fed. del 1848 garantì la libertà di domicilio e di culto e la parità di trattamento tra i domiciliati dei vari cant. solo agli Svizzeri di religione cristiana. Dopo la stipulazione, da parte della Svizzera, di diversi trattati di domicilio (in particolare nel 1850 e 1855 con gli Stati Uniti) e, nel 1864, di un trattato commerciale e di domicilio con la Francia, che accordava a tutti i Francesi, compresi gli isr., la libertà giur. e di domicilio in Svizzera, questi diritti furono estesi anche agli ebrei sviz. (1866). L'uguaglianza giur. fu però garantita solo nella Costituzione fed. del 1874. L'iniziativa popolare contro la macellazione rituale, accolta nel 1893, segnò tuttavia una battuta d'arresto. L'Antisemitismo del periodo interbellico gravò sulla politica sviz. di accoglienza dei Profughi. La legislazione non fu adeguata alle persecuzioni naziste: i rifugiati per motivi "razziali", religiosi o etnici non ottenevano l'asilo. Durante la seconda guerra mondiale le autorità seguirono quindi una prassi intransigente e controversa, che, a decenni di distanza, suscitava ancora accesi dibattiti.

Dagli anni 1970-80 la diversità religiosa (Religioni) aumentò con l'immigrazione di lavoratori e profughi provenienti da tutto il mondo, spec. mus., e, in misura minore, ortodossi (Chiese ortodosse). La nuova realtà multiculturale costrinse il Tribunale fed. a chiarire alcuni punti della legislazione in materia. Decise che il rispetto delle feste religiose poteva avere il sopravvento sull'obbligo scolastico, permise a una giovane mus. di essere dispensata dalle lezioni di nuoto e accordò ai detenuti delle minoranze religiose il diritto di ricevere l'assistenza spirituale di loro scelta. Rifiutò per contro delle concessioni perpetue nei cimiteri; i cant. e i com. misero tuttavia a disposizione aree riservate per le sepolture di mus. Proibì inoltre a un'insegnante di indossare il velo e, nel 2009, tornò sulla sua decisione riguardante le lezioni di nuoto. Lo stesso anno la cosiddetta iniziativa "anti-minareti", che vieta la costruzione di minareti, è stata accolta a larga maggioranza; tale accettazione è stata interpretata come espressione del disagio di larghe fasce della pop. nei confronti dell'islamismo e ha scatenato un vivo dibattito politico e costituzionale.

Riferimenti bibliografici

Ancien régime
  • J. Lecler, Storia della tolleranza nel secolo della Riforma, 2 voll., 1967 (franc. 1955)
  • H. R. Guggisberg, «Parität, Neutralität und Toleranz», in Zwingliana, 15, 1982 632-649
  • M. Turchetti, Concordia o tolleranza?, 1984
  • H. R. Guggisberg et al. (a cura di), La liberté de conscience (XVIe-XVIIe siècles), 1991
  • S. Zurbuchen, Naturrecht und natürliche Religion, 1991
  • H. Duchhardt, G. May (a cura di), Union - Konversion - Toleranz, 2000
Dalla fondazione dello Stato federale
  • R. Pahud de Mortanges, E. Tanner (a cura di), Muslime und schweizerische Rechtsordnung, 2002
  • G. Rosenstein et al. (a cura di), Jüdische Lebenswelt Schweiz, 2004
  • M. Baumann, J. Stolz, (a cura di), Eine Schweiz - viele Religionen, 2007
Link

Suggerimento di citazione

Danièle Tosato-Rigo; Andreas Kley: "Tolleranza religiosa", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 08.11.2011(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/011452/2011-11-08/, consultato il 18.04.2024.