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Chiesa e Stato

Il rapporto tra l'ordinamento ecclesiastico e quello statale, delineato qui nei suoi tratti essenziali e in base ai principali cambiamenti conosciuti a partire dal ME, è uno dei temi fondamentali all'interno della storia del Cristianesimo. Le relazioni fra lo Stato e le religioni non cristiane sono trattate nell'ambito delle singole voci dedicate a queste ultime.

Fino al crollo della vecchia Confederazione

Le relazioni fra l'ordinamento ecclesiastico e quello secolare nell'Occidente medievale furono da un lato contrassegnate da tensioni, che culminarono nel confronto concorrenziale tra i vertici dei rispettivi poteri, papato e Impero, dall'altro si inserirono in un contesto fatto di interrelazioni complesse e mutevoli. La Chiesa (Chiesa cattolica) era dotata di un ordinamento giur. autonomo, che esonerava in larga misura il clero dalla giurisdizione secolare, e disponeva anche di un proprio sistema tributario (Decima). Con la parziale integrazione della Chiesa nel sistema feudale, le istituzioni religiose (diocesi, conventi, capitoli) poterono conseguire diritti signorili e giur. La Chiesa amministrava e governava ampi settori pubblici, oggi subordinati al controllo dello Stato (Stato civile, assistenza pubblica, un'ampia parte dell'istruzione e delle attività culturali). D'altro canto, istanze laiche (principi, nobili, città) vantavano prerogative in ambito ecclesiastico, tra cui il diritto di nomina dei dignitari del clero (Patronato).

La soppressione, a partire dal XIII sec., di antiche forme di sovranità feudale a favore delle nuove signorie territoriali, delle corporazioni di mestieri e dei com. cittadini e rurali implicò una graduale restrizione del potere della Chiesa, ulteriormente accentuata nel XIV e XV sec. dalla grave crisi provocata dal Grande scisma d'Occidente. Le autorità laiche, spec. le città, ebbero un influsso sempre più importante sull'esercizio delle funzioni ecclesiastiche (per esempio il controllo sulla disciplina del clero, sull'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, sull'insediamento e sulla riforma degli ordini mendicanti) e limitarono l'autonomia giur. della Chiesa (Carta dei preti). Ai Concili di Costanza e di Basilea presero parte anche rappresentanti civili. Lo sviluppo delle Signorie ecclesiastiche rese per contro possibile a singoli esponenti del potere spirituale (ad esempio Matthäus Schiner) di partecipare attivamente alla politica di potere laica. Entrambe le autorità, civili ed ecclesiastiche, facevano peraltro esplicito riferimento al sistema di valori e di norme definito dalla fede cristiana.

La Riforma comportò la spaccatura dell'unità della Chiesa occidentale e al tempo stesso permise ai nascenti Stati territoriali di ampliare la propria sfera d'influenza e l'ambito delle proprie funzioni. Schierandosi dalla parte della nuova fede, lo Stato assunse la vigilanza suprema sull'organizzazione della Chiesa rif. (Chiese evangeliche-riformate) e rivendicò per sé i beni ecclesiastici, quale base materiale per i nuovi compiti sociali e culturali che si era assunto e fino ad allora gestiti dalla Chiesa (Secolarizzazione). Nonostante l'influenza che riformatori quali Zwingli e Calvino riuscirono ad esercitare sulle questioni religiose e politiche, sul lungo periodo il controllo supremo sulle questioni sia spirituali sia laiche rimase nelle mani delle autorità statali, che - muovendosi in ciò in comune accordo con le istanze ecclesiastiche - procedettero anche alla persecuzione e alla repressione delle minoranze confessionali (Anabattisti ecc.). Al pari delle autorità civili del periodo precedente la Riforma, anche quelle giunte a capo dei cant. rif. esercitarono il loro potere appellandosi alla fede cristiana. La libertà di scelta fra vecchia e nuova religione sul piano com. fu possibile solo nei cant. Glarona, Appenzello, Grigioni e in alcuni baliaggi comuni (Parità confessionale).

Lo Stato rafforzò il proprio controllo sulla Chiesa anche nei cant. rimasti catt., intendendo questo intervento come misura di difesa contro la nuova fede. La Riforma cattolica della seconda metà del XVI sec., poco sostenuta dai vescovi responsabili delle circoscrizioni ecclesiastiche sviz., ottenne invece ampi consensi tra le autorità dei cant. rimasti catt. Le misure controriformatrici furono applicate dai cant. catt., secondo lo spirito della seconda Pace nazionale del 1531, solo nei propri territori sovrani e nei baliaggi comuni, prevalentemente rimasti legati alla vecchia fede.

Nel XVII sec. si impose nella maggior parte dei cant. rif. l'idea di una Chiesa di Stato. Nei gremi responsabili per la Chiesa e per l'istruzione vi fu un numero proporzionalmente variabile di rappresentanti ecclesiastici e civili, con gradi di influenza diversi, mentre - seguendo le tendenze autoritarie dell'epoca - i Sinodi ecclesiastici ebbero un forte calo di importanza. Solo a Neuchâtel e nei Grigioni il governo della Chiesa restò di competenza esclusiva degli organi ecclesiastici. Nei cant. catt., per contro, il rinnovamento conosciuto dalle istituzioni religiose durante la Riforma catt. consentì alla Chiesa di riconquistare terreno dopo il Concilio di Trento, spec. in materia di rappresentanza e di attività del clero. Nel XVIII sec., soprattutto nei cant. catt. governati dai patriziati cittadini (Lucerna, Friburgo, Soletta), si manifestarono tendenze vicine al Giansenismo e all'Illuminismo, favorevoli a una Chiesa di Stato. Nei baliaggi comuni, la seconda pace nazionale accordò la libertà religiosa solo alle minoranze catt., mentre i rif. dovettero attendere la quarta pace nazionale (1712).

Gli sviluppi dopo l'Elvetica

La Costituzione della Repubblica Elvetica (1798) definì un nuovo assetto non solo per lo Stato, ma anche per la Chiesa. Il nuovo ordinamento garantì una generale libertà di coscienza e di culto, esautorò le Chiese della loro peculiare posizione sociale, oltre che della loro base materiale, e affrancò l'esercizio del potere civile dal riconoscimento del fondamento cristiano. Gli ecclesiastici si videro esclusi dalla vita politica, i conventi furono espropriati e l'ammissione di novizi vietata. Nonostante la privatizzazione di tutte le comunità religiose, il ministro dell'istruzione e della cultura Philipp Albert Stapfer tentò di attribuire agli ecclesiastici cariche retribuite nell'ambito dell'istruzione religiosa e morale, ponendoli in tal modo al servizio dello Stato illuminato; a causa della crisi politica e finanziaria di quest'ultimo, il progetto venne tuttavia abbandonato.

Con l'Atto di mediazione del 1803 i cant. si videro nuovamente attribuita la competenza in materia ecclesiastica. La nuova definizione dei confini territoriali portò alla determinazione di una o due religioni nazionali (rif., catt. o entrambe) per ogni cant. e all'obbligo di restituzione dei beni dei conventi. Il Patto fed. del 1815 lasciò sostanzialmente invariati questi principi. Oltre la metà dei cant. aveva ora territori con tradizioni confessionali diverse (o paritarie), ma nella maggior parte dei casi riconosceva le singole confessioni solo nell'ambito delle relative regioni di origine, tollerando solo in rari casi la libertà generale di culto.

La lotta tra lo Stato laico e la Chiesa cattolica. Caricatura pubblicata sul Nebelspalter, 1875, n. 5 (Biblioteca nazionale svizzera, Berna; e-periodica).
La lotta tra lo Stato laico e la Chiesa cattolica. Caricatura pubblicata sul Nebelspalter, 1875, n. 5 (Biblioteca nazionale svizzera, Berna; e-periodica). […]

Nel XIX sec. l'emancipazione dei ceti colti promossa dall'Illuminismo attenuò il vincolo alle idee religiose tradizionali di ampie fasce della pop. I mutamenti nello sviluppo della coscienza religiosa furono ulteriormente favoriti dal mescolamento confessionale all'interno dei cant. - una conseguenza della definizione dei nuovi confini del 1803 e del 1815 - oltre che dalla graduale istituzione della libertà di domicilio nell'ambito della modernizzazione. Le forze liberali registrarono un primo successo durante la Rigenerazione, che vide l'introduzione della libertà religiosa individuale in alcuni cant. rinnovati in senso liberale. Sul fronte opposto agirono i rif. del movimento del Risveglio, vicini al romanticismo, ma anche una tendenza volta alla rivalutazione delle fedi tradizionali; entrambi portarono alla formazione di particolari organizzazioni, perlopiù indipendenti dallo Stato, quali le Chiese evangeliche libere (Vaud, Ginevra). I catt. concentrarono invece le forze conservatrici favorevoli al primato del pontefice, che con l'appoggio soprattutto dell'ordine dei gesuiti diede avvio a un'offensiva antiprogressista. L'Ultramontanismo suscitò l'opposizione dei liberali, che lo considerarono un grave ostacolo alla costituzione di uno Stato nazionale liberale democratico. Il conflitto fra le due fazioni divenne sempre più acuto e sfociò, dopo la soppressione dei conventi in Argovia e il richiamo dei gesuiti a Lucerna, nella guerra del Sonderbund, che si concluse con la vittoria dei cant. liberali e l'affermazione di un ordinamento federalista.

Nonostante questi sviluppi, la Costituzione fed. del 1848 continuò a delegare la competenza in materia ecclesiastica ai cant., limitandosi in sostanza a garantire la libertà di culto per le due confessioni principali in tutta la Svizzera, a proibire l'attività dei gesuiti e a escludere gli ecclesiastici dal Consiglio nazionale e dal Consiglio fed. Il rapporto giur. fra Stato e Chiesa fu ulteriormente precisato nella Costituzione fed. del 1874, sullo sfondo del Kulturkampf: da un lato la libertà di culto e il diritto al matrimonio (nel caso di statalizzazione dello stato civile) furono estesi all'intero territorio sviz., mentre dall'altro furono inaspriti gli Articoli d'eccezione, diretti spec. contro la Chiesa catt. Le questioni attinenti all'organizzazione delle diocesi vennero regolate dai cant. e dalla Santa Sede attraverso Concordati.

Sul piano cant. i diritti dello Stato in materia ecclesiastica conobbero sviluppi differenti. Nei cant. di tradizione rif., che dopo la Rigenerazione ebbero governi liberali, si ebbe un allontanamento dello Stato dalla Chiesa rif., riconducibile al rispetto della libertà religiosa, ma anche all'aspirazione di conformare le Chiese allo Stato liberale. Queste tendenze trovarono la propria espressione nell'autonomia dei Comuni parrocchiali (paragonabile all'evoluzione conosciuta dai com. politici), come pure nel processo di democratizzazione dell'organizzazione ecclesiale, ispirato all'ordinamento dello Stato. La Chiesa di Stato, un tempo governata da autorità vincolate a un'unica confessione, si trasformò così in una Chiesa cantonale, conforme ai principi d'ordine liberali democratici e dotata di una relativa libertà riconosciuta dallo Stato. Nelle regioni di tradizione catt. i governi liberali tentarono invano di imporre ai catt. un nuovo assetto; la costituzione di comunità catt.-cristiane (Chiesa cattolico-cristiana) interessò solo una piccola minoranza. Con l'accordo della sede apostolica, tuttavia, nelle Chiese catt.-romane l'ordine canonico fu affiancato da strutture giuridicamente controllate dallo Stato, definite sulla base dell'organizzazione delle Chiese cant. rif.

"Per la collaborazione tra Chiesa e Stato. Contro la separazione". Manifesto in vista della votazione del 2.3.1980 sull'iniziativa popolare per la separazione completa dello Stato e della Chiesa. L'iniziativa fu respinta con il 78,9% di voti contrari (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).
"Per la collaborazione tra Chiesa e Stato. Contro la separazione". Manifesto in vista della votazione del 2.3.1980 sull'iniziativa popolare per la separazione completa dello Stato e della Chiesa. L'iniziativa fu respinta con il 78,9% di voti contrari (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).

Nella seconda metà del XX sec., in particolare dopo il Concilio Vaticano II (Concili Vaticani), i rapporti fra lo Stato e la Chiesa catt.-romana hanno conosciuto un'ulteriore distensione, sia nelle cerchie politiche liberali sia in quelle ecclesiastiche rif. Il miglioramento dei rapporti ha portato nel 1973 all'abolizione di due articoli d'eccezione relativi a questioni confessionali (l'ultimo articolo è stato abrogato nel 2001) e ha incoraggiato una più stretta collaborazione interconfessionale (Ecumenismo), con particolare attenzione ai rapporti con lo Stato. Mentre in ambito cant. le Chiese cant. avevano guadagnato da tempo il diritto di essere consultate per le questioni importanti che le chiamavano in causa, solo allora gli organismi nazionali delle due Chiese principali hanno ottenuto, in base a un accresciuto interesse etico-sociale, il diritto di partecipazione alle procedure legislative fed. Il maggiore impegno politico da parte della Chiesa non ha peraltro mancato di provocare il dissenso della destra borghese, che ha rivendicato un disciplinamento del diritto pubblico o addirittura la separazione fra Stato e Chiesa. Le iniziative popolari per una divisione in questo senso sono state tuttavia respinte sia a livello fed. (1980), sia nel cant. Zurigo (1977, 1995).

A causa della complessa varietà dei 26 diversi assetti cant., una classificazione degli attuali ordinamenti cant. relativi ai rapporti giur. fra Stato e Chiesa risulta piuttosto difficile. In generale, nei cant. di origine rif. è riscontrabile un legame più stretto fra l'ex Chiesa di Stato e lo Stato, mentre nei cant. di tradizione catt. le Chiese vantano una maggiore autonomia organizzativa; l'evoluzione generale tende verso un rafforzamento della decentralizzazione. Nella maggior parte dei cant., le due Chiese principali - ora come com. parrocchiali o org. cant. - sono enti di diritto pubblico che dispongono di un grado variabile di autonomia; il finanziamento è assicurato dall'Imposta ecclesiastica, riscossa dallo Stato e, in parte, da sussidi statali. Il cant. più strettamente legato all'idea di una Chiesa di Stato è il cant. Vaud; qui la Chiesa rif. maggioritaria non possedeva fino al 2003 un'identità giur. autonoma ed era subordinata allo Stato, che la finanziava quasi integralmente. Nei cant. Berna e Zurigo le Chiese rif., catt.-romana e catt.-cristiana sono dotate di una personalità giur., ma la loro organizzazione cant. dipende in larga misura da decreti dello Stato; anche il loro finanziamento è assicurato prevalentemente dallo Stato. In netta contrapposizione al sistema di rapporti in vigore in questi cant. di tradizione rif., nei cant. di origine catt. lo Stato rispetta ampiamente l'ordinamento canonico della Chiesa catt.-romana. Le Chiese maggiormente distaccate dallo Stato sono quelle di Ginevra e di Neuchâtel ("separazione fra Chiesa e Stato"), dove sono riconosciute quali enti pubblici ma non di diritto pubblico, il che peraltro non esclude la possibilità di ricevere sostegni mirati da parte dello Stato (si veda anche la "separazione parziale" nel cant. Basilea Città).

Riferimenti bibliografici

  • E. His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, 3 voll., 1920-1938
  • R. Pfister, Kirchengeschichte der Schweiz, 3 voll., 1964-1984
  • D. Kraus, Schweizerisches Staatskirchenrecht, 1993 (con bibl.)
  • L. Carlen (a cura di), Trennung von Kirche und Staat, 1994
  • L. Vischer et al. (a cura di), Ökumenische Kirchengeschichte der Schweiz, 1994 (19982)
  • A. Loretan (a cura di), Kirche - Staat im Umbruch, 1995
  • F. Hafner, «Trennung von Kirche und Staat», in Basler juristische Mitteilungen, 1996, 225-256
  • R. Pahud de Mortanges (a cura di), Das Religionsrecht der neuen Bundesverfassung, 2001
Link

Suggerimento di citazione

Peter Gilg: "Chiesa e Stato", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 16.10.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/011457/2008-10-16/, consultato il 19.03.2024.