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Privilegi

Tipiche Fonti del diritto di epoche che non conoscevano l'uguaglianza davanti alla legge e la Libertà nella sua attuale concezione, sul piano formale i privilegi erano dei diritti acquisiti grazie a Documenti appositamente redatti da un sovrano o da un'autorità legislativa, che garantivano al suo beneficiario una posizione giur. particolare in deroga al diritto comune. L'antica società per ceti era basata su accordi di Diritto privato e sulla disuguaglianza giur. Attraverso l'acquisizione di privilegi era possibile ottenere numerose libertà specifiche, che però non sfociavano mai in una libertà globale; ciò valeva tanto per le città quanto per le singole persone.

Privilegio dell'imperatore Sigismondo per Lucerna. Documento con sigillo d'oro del 31.10.1433 (Staatsarchiv Luzern).
Privilegio dell'imperatore Sigismondo per Lucerna. Documento con sigillo d'oro del 31.10.1433 (Staatsarchiv Luzern). […]

Nel ME i privilegi erano concessi in primo luogo dal sovrano (Privilegi imperiali). Quale titolare delle Regalie, egli conferiva alle città imperiali di cui era signore immediato, solitamente su loro richiesta (ad esempio Berna e Soletta), i rispettivi Diritti civici (carta di franchigia, Handfeste). Le carte di franchigia accordate a Uri (1231) e Svitto (1240) assicurarono l'Immediatezza imperiale ai cant. primitivi; attraverso un privilegio del 1309, re Enrico VII affrancò Uri, Svitto e Untervaldo da ogni giurisdizione esterna. L'attaccamento a questi diritti sopravvisse alla dissoluzione dei legami con il Sacro Romano Impero. Ad esempio Basilea, al momento della sua adesione alla Conf. (1501), pretese l'esplicito riconoscimento dei suoi privilegi; lo stesso fece Untervaldo nel 1541.

Accanto ai privilegi imperiali esistevano numerosi diritti speciali, conferiti da altre autorità. I commercianti dei cant. conf. beneficiavano di Privilegi commerciali nei territori vicini, in particolare in Francia dal 1516 e nel ducato di Milano dal XV sec. (capitolati di Milano). Dal 1481 il re di Francia accordò privilegi fiscali ai suoi mercenari sviz.; inoltre, in caso di delitti commessi su suolo franc., li faceva giudicare secondo la Carolina (ancora nel XVIII sec.). All'interno dei cant. e delle signorie, le autorità sovrane favorivano i titolari di Bannalità legate a determinati edifici tramite la concessione di Monopoli. Anche l'autorizzazione richiesta per esercitare certi mestieri (ad esempio la stampa nelle città soggette bernesi fino al 1767) costituiva di fatto un privilegio. Queste agevolazioni economiche scomparvero solo con l'introduzione della Libertà di commercio e di industria. I privilegi abbracciavano tutti gli aspetti della vita sociale, del diritto e dell'economia, come mostrano chiaramente le Fonti del diritto sviz. Ad esempio i volumi sul cant. Vaud presentano non solo le franchigie delle città di Losanna, Aigle e Montreux, ma anche testi relativi al monopolio del sale, allo sfruttamento dei forni municipali e ai privilegi di mercato per i tessitori di lino nonché alle libertà di cui beneficiavano i cappellai, i mugnai, i macellai e i follatori.

In epoca moderna il privilegio era considerato una legge speciale emanata come atto di grazia dal sovrano, generalmente a favore di un singolo beneficiario. Quanto più si impose l'idea che il privilegio fosse una sorta di diritto individuale, tanto più esso acquisì il carattere di atto puramente amministrativo (ordinanza). Le concessioni rilasciate alle fabbriche e alle soc. per azioni rientrano in questa fase di transizione, che durò in parte fino alla metà del XIX sec.

Già nel XIX sec. il termine privilegio assunse una connotazione negativa, ma priva di implicazioni giur. La Costituzione della Repubblica elvetica proclamò l'uguaglianza dei cittadini, tacciando di illegittimità i privilegi riconosciuti in precedenza a certi gruppi della pop. (inizialmente contestati, i com. patriziali furono tuttavia mantenuti). Nel 1803 Napoleone Bonaparte, in un commento sull'atto di Mediazione (cap. 20, art. 3), invitò le fam. patrizie sviz. a rinunciare volontariamente ai loro privilegi. Il Patto fed. del 1815 precisò che i diritti politici non dovevano essere il "privilegio di una classe". Nel 1865 il progetto di diritto commerciale sviz., allora in discussione, fu criticato in quanto ritenuto un "privilegio dei commercianti". In tale occasione il termine privilegio venne già utilizzato nella sua accezione attuale; aveva infatti perso il suo vecchio significato giur. per essere applicato a qualsiasi tipo di vantaggio, soprattutto in ambito economico. Tuttavia all'inizio del XXI sec. alcuni antichi privilegi (spec. i diritti d'uso), essendo diritti legittimamente acquisiti, producevano ancora effetti giur. Poiché beneficiavano del principio della protezione della buona fede ed erano assimilati alla proprietà, risultavano tutelati sul piano costituzionale contro limitazioni e abrogazioni.

Riferimenti bibliografici

  • HRG, 2, 2005-2011; 3, 1999-2005
  • Peyer, Verfassung
  • K. Klett, Verfassungsrechtlicher Schutz "wohlerworbener Rechte" bei Rechtsänderungen anhand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, 1984
  • B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt (a cura di), Das Privileg im europäischen Vergleich, 2 voll., 1997-1999
  • N. Furrer et al. (a cura di), Gente ferocissima, 1997
  • AA. VV., Des chartes de franchises à la nouvelle Constitution, 2003
  • J.-D. Morerod, «Les franchises "vaudoises" et Fribourg, réflexions sur le concept de droit autochtone», in Die Freiburger Handfeste von 1249, a cura di H. Foerster, J.-D. Dessonnaz, 2003, 269-280
  • P. Brun, «Vom Sinn und Unsinn königlicher Privilegien», in Wege zur Urkunde, Wege der Urkunde, Wege der Forschung, a cura di K. Hruza et al., 2005, 169-179
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Suggerimento di citazione

Peter Oestmann: "Privilegi", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 17.12.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013696/2013-12-17/, consultato il 16.02.2025.